Ordinanza n. 341/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento scolastico emesso in data 15.12.2025 – prot. -OMISSIS- dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Napoli e trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in data 18.12.2025, nonché del propedeutico PEI a.s. 2025/2026, adottato in data 11.12.2025 prot. -OMISSIS-, e/o di tutti gli altri eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui il verbale GLO (se adottato) e riferiti all’anno scolastico 2025/2026, laddove illegittimi, ovvero sprovvisti di un adeguata e valida motivazione, tali da essere lesivi degli interessi del minore in materia di riconoscimento del suo diritto al sostegno scolastico ed assistenza specialistica alla comunicazione per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o, comunque, sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato in rapporto alla sua grave patologia psico – fisica; nonché per la condanna dell’Amministrazione Scolastica al risarcimento dei danni subiti per l’inadeguata assegnazione delle giuste ore di sostegno scolastico e dell’assistenza specialistica alla comunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e provvedimento scolastico di assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno e di 13 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il PEI di istituto e il provvedimento scolastico con cui al minore sono state assegnate 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore settimanali, chiedendone l'annullamento previa sospensione e deducendo l'insufficienza del sostegno rispetto alla gravità della disabilità e al tempo-scuola frequentato. È stata inoltre contestata l'insufficienza delle 13 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione previste nel PEI, nonché l'inadeguatezza della motivazione degli atti rispetto alle esigenze del minore. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'inadeguata assegnazione delle ore di sostegno e di assistenza specialistica.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto positivamente apprezzabile il fumus boni iuris quanto alle ore di sostegno, rilevando che 22 ore settimanali erano insufficienti rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica e alla gravità della disabilità. Ha quindi ordinato all'amministrazione scolastica di rideterminarsi, previa riformulazione del PEI 2025/2026, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, assegnando al minore un insegnante di sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica. Ha invece escluso di poter accogliere la doglianza relativa alle 13 ore di assistenza specialistica alla comunicazione, poiché nel ricorso non erano state dedotte né provate le ragioni della loro insufficienza rispetto alle specifiche esigenze del minore. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; l'ordinanza ha ritenuto sussistente una prognosi favorevole quanto all'insufficienza delle ore di sostegno e ha adottato una misura ordinatoria nei confronti dell'amministrazione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione o diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In presenza di disabilità grave, l'assegnazione delle ore di sostegno deve essere determinata in relazione alle effettive esigenze dell'alunno e al tempo-scuola frequentato; un numero di ore inferiore all'orario scolastico può risultare cautelarmente illegittimo quando non sia adeguatamente giustificato rispetto alla gravità della disabilità.
- Nelle situazioni di grave disabilità, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, potendo giungere anche alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica siano sufficienti, di per sé, a giustificarne la riduzione.
- La contestazione dell'insufficienza delle ore di assistenza specialistica alla comunicazione richiede l'allegazione e la prova delle specifiche ragioni per cui il numero di ore assegnato non sarebbe adeguato alle esigenze concrete dell'alunno.
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