Ordinanza n. 13306/2026 - Roma, Sezione 2T
per la correzione della sentenza n. 10522 del 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2624 del 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR recante la declaratoria di improcedibilità dell’azione avverso il silenzio e il rigetto della domanda cautelare relativa al diniego di Roma Capitale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha chiesto la correzione della sentenza con la quale il TAR aveva dichiarato improcedibile l’azione avverso il silenzio e, previa conversione del rito, aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro il diniego di Roma Capitale. Secondo l’istante, il rigetto della domanda cautelare avrebbe dovuto essere disposto con un’autonoma ordinanza, a rito già convertito e con oggetto limitato ai motivi aggiunti. Roma Capitale si è opposta. La questione riguardava quindi la configurabilità di un errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., oppure la richiesta di una modifica sostanziale della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza. Ha precisato che l’errore materiale correggibile consiste in una divergenza meramente formale, immediatamente percepibile, tra il contenuto della decisione e la sua espressione letterale, senza incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia. La richiesta è invece inammissibile quando mira a modificare il decisum, eliminando o sostituendo una statuizione giurisdizionale già resa. Nel caso concreto, la domanda non denunciava una semplice svista redazionale, ma chiedeva che il rigetto della cautelare fosse sottratto alla sentenza e pronunciato con un’ordinanza separata, incidendo così sul contenuto della decisione. Il TAR ha inoltre escluso che la forma della pronuncia impedisse l’impugnazione della decisione cautelare: per stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o ordinanza rileva il contenuto sostanziale e non la denominazione formale. Le spese della fase sono state compensate, anche in considerazione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
La correzione è ammessa per errori relativi alla manifestazione del pensiero del giudice, consistenti in una divergenza meramente formale e immediatamente percepibile tra decisione ed espressione letterale; non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale del decisum.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammessa soltanto quando vi sia una divergenza formale, percepibile ictu oculi, tra il contenuto effettivamente deciso e la sua rappresentazione letterale; è inammissibile quando la richiesta mira a ottenere una diversa statuizione sul merito o su un capo autonomo della pronuncia.
- Non costituisce errore materiale correggibile la richiesta di sostituire una statuizione giurisdizionale già resa con una diversa forma o modalità decisoria, qualora tale sostituzione incida sul contenuto sostanziale della pronuncia.
- Per determinare la natura di un provvedimento giurisdizionale come sentenza o ordinanza prevale il contenuto sostanziale sulla forma adottata; la qualificazione formale non impedisce di individuare il rimedio impugnatorio esperibile in relazione alla decisione effettivamente assunta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →