Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento (a) quanto al ricorso n. 6 del 2024: DEL PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2023 N. 7920 PROT. DEL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO CHE COMUNICAVA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DEI RICORRENTI, NONCHE' DEGLI ATTI TUTTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI; (b) quanto al ricorso n. 7 del 2024: DEL PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2023 N. 7921 PROT. DEL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO CHE COMUNICAVA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DEI RICORRENTI, NONCHE' DEGLI ATI TUTTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI;

Giustizia amministrativa202400007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali di archiviazione dei procedimenti di vigilanza edilizia relativi a presunte difformità del fabbricato ricettivo, consistenti in maggior altezza, variazioni della sagoma, maggior volume, modifiche delle distanze e del muro in aderenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi connessi, proposti da distinti gruppi di proprietari e titolari di diritti reali su immobili confinanti, contro i provvedimenti con cui il Comune di Ponte di Legno aveva archiviato procedimenti di vigilanza edilizia avviati a seguito di esposti. Gli esponenti contestavano la conformità del fabbricato ricettivo ricostruito dalla società controinteressata rispetto al permesso di costruire originario e al successivo permesso in sanatoria, deducendo una maggiore altezza, una maggiore sagoma e volumetria, uno sconfinamento per alcuni centimetri verso una piazza e una strada pubbliche, modifiche delle distanze rispetto agli immobili confinanti, una diversa quota della pavimentazione e un muro in aderenza più alto rispetto a quello preesistente, nonché violazioni paesaggistiche. I motivi deducevano violazione degli artt. 27, 31 e 34-bis del d.P.R. 380/2001, dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 2-bis e dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 873 c.c., oltre a travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e difetto di istruttoria. In particolare, i ricorrenti sostenevano che l’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, introdotto nel 2020, non potesse applicarsi a opere assentite nel 2014 e sanate nel 2018; che le tolleranze costruttive non fossero applicabili alle distanze da strade e piazze pubbliche né agli sconfinamenti su beni demaniali; e che il parametro di verifica dovesse essere costituito dalla situazione preesistente, anziché dai titoli edilizi rilasciati.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e li ha respinti entrambi. Quanto alla maggiore altezza, ha ritenuto non provata la permanenza del cordolo sommitale originario e ha valorizzato la documentazione fotografica e tecnica prodotta dalla società, dalla quale risultava che il vecchio cordolo era stato rimosso e sostituito da un elemento più sottile, privo di incidenza sull’altezza complessiva. Il giudice ha inoltre richiamato la precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva individuato nel permesso di costruire del 2014, e non nell’edificio preesistente, il parametro per il calcolo dell’altezza, rilevando la coincidenza della misura verificata con quella risultante dagli elaborati approvati. Quanto all’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, il TAR ha affermato che il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio, salvo i casi in cui sia richiesta la doppia conformità, e che le tolleranze costruttive si applicano anche a difformità realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi. Ha escluso inoltre che la disciplina sia limitata alle distanze tra fondi privati, poiché l’art. 34-bis, comma 1-ter, non distingue tra distanze da proprietà private e distanze da strade o aree pubbliche. Le difformità rientranti nelle tolleranze costruttive non sono sanzionabili neppure ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, anche quando interessino spazi pubblici, purché la modifica della linea di confine comporti, sul piano dominicale, una sostanziale compensazione reciproca e resti entro i limiti previsti dalla legge. Le censure relative alle distanze, alla sagoma, al volume e all’altezza del muro in aderenza sono state respinte perché assumevano come parametro la situazione materiale preesistente, mentre la conformità dell’opera ricostruita deve essere verificata rispetto ai titoli edilizi del 2014 e del 2018. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Le sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo non trovano applicazione quando la difformità rientra nelle tolleranze costruttive qualificate dalla legge come non sanzionabili.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina repressiva degli interventi eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità non è applicabile in presenza di difformità ricomprese nelle tolleranze costruttive.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari

    La disciplina delle tolleranze costruttive ha carattere generale, si applica anche alle distanze da strade e aree pubbliche e può operare rispetto a difformità realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi. Il regime applicabile è quello vigente al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio.

  • art. 2-bis d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riguardo alla disciplina delle distanze e della ricostruzione degli edifici, ma le censure sono state respinte perché il parametro di conformità è costituito dai titoli edilizi rilasciati e non dalla situazione preesistente.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla qualificazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione e al rispetto delle distanze, senza che il giudice ravvisi le dedotte violazioni.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla compatibilità paesaggistica, ma le censure sono state respinte nel quadro della verifica di conformità ai titoli edilizi e paesaggistici già rilasciati.

  • art. 873 c.c.

    Il richiamo alle distanze tra costruzioni non conduce all'accoglimento del ricorso, poiché la doglianza relativa al muro in aderenza assumeva come parametro la situazione preesistente anziché il progetto assentito.

Massime di principio

  • Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, salvo i casi in cui la legge richieda la doppia conformità, quello vigente al momento dell'esercizio del potere repressivo, poiché la rimessione in pristino deve rispondere a un interesse pubblico attuale.
  • La disciplina delle tolleranze costruttive prevista dall'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 può applicarsi anche a difformità realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi e non richiede la doppia conformità.
  • In assenza di un'espressa esclusione normativa, le tolleranze costruttive operano anche con riferimento alle distanze da strade e aree pubbliche, poiché l'art. 34-bis, comma 1-ter, non distingue tra distanze da fondi privati e distanze da beni pubblici.
  • Le difformità rientranti nelle tolleranze costruttive non sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 380/2001 neppure quando incidano su spazi pubblici, purché restino entro i limiti legali e la modifica della linea di confine comporti una sostanziale compensazione reciproca sul piano dominicale.
  • Nella verifica della conformità di un intervento di demolizione e ricostruzione, il parametro di comparazione è costituito dai titoli edilizi che hanno autorizzato l'intervento, non dalla situazione materiale dell'edificio preesistente sulla quale tali titoli hanno inciso.
  • La valutazione della maggiore altezza o delle maggiori dimensioni di un fabbricato deve essere effettuata sulla base degli elaborati e delle misure del titolo edilizio vigente, senza computare elementi già previsti per la demolizione o sostituiti da opere prive di incidenza sulla sagoma o sull'altezza autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.