Cassazione Penale, Sentenza n. 1943/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cadiri ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego del permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., sostenendo violazione degli artt. 3, 27 e 177 Cost. e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato correttamente il percorso rieducativo svolto (interruzione del regime 41-bis dal 2013 e molteplici attività trattamentali recenti: laboratori, pubblicazioni, donazioni, progetti culturali), nonché l'interruzione dei collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza. Il Tribunale di sorveglianza aveva invece ritenuto che la pena fosse riferibile a delitti ostativi e che non sussistessero forme di collaborazione con la giustizia ai sensi degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., indicando la persistenza di collegamenti personali e familiari con il Clan Nardo di Lentini sulla base dei pareri DDA/DNA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 e del decreto-legge n. 162/2022, che richiedono un esame individualizzato; ha ritenuto congrua la ricostruzione della persistenza di collegamenti con il Clan Nardo (es. contatti familiari, rapporti di lavoro tra congiunti, richieste di notizie del capo clan) e l'assenza di comportamenti di collaborazione rilevanti ex art. 58-ter. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
concessione del permesso premio
Il permesso premio è strumento rieducativo e va valutato caso per caso; il beneficio può essere negato se permangono condizioni ostative legate alla pericolosità e ai collegamenti con la criminalità organizzata
art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
regime dell'ergastolo ostativo e divieto di benefici per specifici reati
Non può operare come presunzione assoluta; va interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 253/2019) e novellato dal decreto-legge n. 162/2022: occorre verifica individuale della possibilità di accesso ai benefici
art. 58-ter, Ord. pen.
requisiti di collaborazione con la giustizia rilevanti per la fruizione dei benefici
La mancanza di condotte di collaborazione rilevanti è elemento ostativo alla concessione del permesso premio per delitti ostativi
art. 41-bis, Ord. pen.
regime detentivo speciale
L'interruzione del regime 41-bis, seppure indicativa di mutamento, non è di per sé sufficiente a escludere la persistenza di collegamenti mafiosi; occorre valutazione complessiva e concreta
Costituzione, artt. 3, 27, 177
art. 3 (uguaglianza), art. 27 (funzione rieducativa della pena), art. 177 (materia processuale)
Richiamati dal ricorrente per sostenere il principio rieducativo e l'obbligo di valutazione individualizzata; la Corte ha applicato tali principi bilanciandoli con la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione del ripristino dei vincoli mafiosi
Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 253
orientamento interpretativo fondamentale
Ha affermato l'illegittimità della presunzione assoluta prevista dall'art. 4-bis, imponendo una valutazione individualizzata e riconoscendo il permesso premio come strumento rieducativo; orientamento applicato dal Tribunale e richiamato dalla Cassazione
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 304)
modifiche alla disciplina dell'ergastolo ostativo
Ha introdotto elementi normativi che conformano l'applicazione dell'art. 4-bis ai principi di individualizzazione e verifica concreta, costituendo il riferimento per l'esame della sussistenza di condizioni ostative
Massime di principio
- Il permesso premio ex art. 30-ter va valutato in funzione rieducativa ma mediante un esame individualizzato, come imposto da Corte cost. n. 253/2019 e dal d.l. n. 162/2022
- La semplice partecipazione ad attività trattamentali o la cessazione di 41-bis non è automaticamente decisiva: occorre che sia dimostrata la reale e stabile interruzione dei collegamenti con l'organizzazione criminale
- La mancanza di collaborazione efficace con la giustizia (art. 58-ter) pesa fortemente nelle valutazioni e può costituire ostativo per l'accesso al beneficio
- I pareri della DDA e della Direzione Nazionale Antimafia, soprattutto se motivati con elementi concreti (rapporti familiari, contatti, imprese/rapporti di lavoro), costituiscono elementi probatori rilevanti per la magistratura di sorveglianza
- In situazioni analoghe è necessario documentare in modo preciso e aggiornato la discontinuità dei rapporti mafiosi (prove di autonomia sociale, testimonianze, elementi oggettivi) per ribaltare la presunzione di pericolosità
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