Sentenza n. 3439/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a – del provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto l’informativa interdittiva antimafia, in danno di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; b – ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis CAM del 15.11.2023; c - dei verbali del GIA n. -OMISSIS-; d - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., a fondamento del provvedimento sub a) non conosciuti ed in particolare: d1 – della Relazione Finale del Gruppo Interforze sugli Appalti delle Grandi Opere Pubbliche relativo all’accesso esperito in data -OMISSIS-; d2 – delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS-; d3 – della nota Sisma prot. n.-OMISSIS-; d4 – della nota della Questura di Napoli del -OMISSIS-; d5 – ove e per quanto occorra, del verbale GIA del -OMISSIS-; d6 – della nota della Questura di Napoli -OMISSIS- e della nota di riscontro della Questura del Verbano Cusio Ossola -OMISSIS-; d7 – della nota del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna n. -OMISSIS-; d8 – della nota della Questura di Napoli prot. n. -OMISSIS-; e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, unitamente agli atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali del Gruppo investigativo antimafia e gli ulteriori atti istruttori delle autorità di pubblica sicurezza. Nel corso del giudizio, la domanda cautelare era stata accolta ai fini del riesame del provvedimento. In sede di riesame, l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha successivamente adottato nei confronti dell'impresa un'informativa di segno liberatorio. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e chiesto la declaratoria di improcedibilità; l'Amministrazione non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'informativa interdittiva impugnata era stata superata dal successivo provvedimento prefettizio di segno liberatorio adottato in sede di riesame e che la stessa ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, anche in conformità alla richiesta dell'Amministrazione non contestata dalla ricorrente.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Disposizioni indicate come base normativa dell'informativa interdittiva antimafia impugnata; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti applicativi.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Disposizione richiamata in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, in sede di riesame, l'amministrazione sostituisce un'informativa interdittiva antimafia con un'informativa di segno liberatorio e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso contro il provvedimento originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che, per effetto di un provvedimento successivo e della dichiarazione della parte ricorrente, non residui un interesse concreto e attuale alla decisione della controversia.
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