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Sentenza

Sentenza del 03/05/2018 n. 2001 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Attività finanziaria detenute in paesi "black list" - Obblighi di dichiarazione - Irretroattività della norma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all'estero e non dichiarati. La norma introduce una presunzione secondo cui tali attività si considerano costituite mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria a carico del contribuente. Il ricorrente ha contestato l'applicazione della disposizione a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, invocando il principio di irretroattività delle norme fiscali sostanziali.

La decisione

La pretesa fondata sull'applicazione retroattiva dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 non è stata ritenuta legittima. La disposizione, avendo natura sostanziale e non meramente procedurale, può applicarsi soltanto alle fattispecie perfezionate dopo la sua entrata in vigore. In assenza di una specifica previsione legislativa retroattiva, non può essere utilizzata per presumere che attività detenute in periodi precedenti derivino da redditi sottratti a imposizione.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La norma stabilisce una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente mediante prova contraria, ma opera soltanto per le fattispecie perfezionate dopo la sua entrata in vigore, non potendo essere applicata retroattivamente.

  • Principio generale di irretroattività delle disposizioni fiscali sostanziali

    Le norme tributarie che incidono sulla determinazione dell'imponibile o introducono presunzioni sostanziali non si applicano a situazioni anteriori alla loro entrata in vigore, salvo un'esplicita previsione legislativa di retroattività.

Massime di principio

  • Una presunzione fiscale che incide sull'esistenza o sull'origine imponibile del reddito ha natura sostanziale e, in linea generale, non può essere applicata a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Per applicare una norma fiscale a fatti pregressi occorre una previsione legislativa espressa e inequivoca; in mancanza, prevale il principio di irretroattività.
  • La presunzione relativa non elimina il diritto di difesa del contribuente: quando la norma è applicabile, il contribuente può fornire prova contraria sull'origine non imponibile delle attività estere.
  • La mera detenzione di attività finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata non consente automaticamente di applicare la presunzione a periodi anteriori alla norma; occorre verificare il momento di entrata in vigore e quello di perfezionamento della fattispecie.
  • Nelle controversie analoghe è essenziale distinguere tra norme procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali, applicabili solo ai fatti successivi alla loro entrata in vigore.

Testo integrale

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