Sentenza del 03/05/2018 n. 1869 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro, ipotecaria e catastale - Motivazione dell'avviso di rettifica - Enunciazione delle caratteristiche di appetibilità dell'immobile - È necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la motivazione dell'avviso con cui l'Amministrazione aveva rettificato il valore degli immobili ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, ha sostenuto che l'atto non fosse adeguatamente motivato perché non indicava le caratteristiche concrete di appetibilità degli immobili utilizzate per giustificare il maggior valore accertato.
La decisione
La sentenza afferma che l'avviso è sufficientemente motivato quando enuncia, anche in forma astratta, gli elementi posti a base della rettifica, comprese le caratteristiche specifiche che rendono gli immobili particolarmente appetibili. Tuttavia, tale motivazione non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrare, qualora il contribuente contesti tali elementi, la concreta fondatezza dei presupposti indicati nell'avviso. Pertanto, la validità formale della motivazione e la prova sostanziale del maggior valore sono profili distinti.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
La rettifica del valore degli immobili deve essere sorretta da una motivazione che indichi gli elementi utilizzati per determinare il maggior valore, tra cui le caratteristiche di appetibilità del bene.
Obbligo generale di motivazione degli atti tributari
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale. È sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali posti a fondamento della rettifica, anche se formulati in termini astratti; in caso di contestazione, spetta comunque all'Amministrazione provare la fondatezza concreta di tali elementi.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare non deve necessariamente contenere una descrizione analitica e completa di ogni elemento estimativo, ma deve indicare i criteri e le caratteristiche essenziali che hanno condotto alla maggiore valutazione.
- La semplice indicazione astratta delle caratteristiche di appetibilità può essere sufficiente a superare il requisito formale della motivazione, ma non dimostra automaticamente che il maggior valore sia corretto.
- Se il contribuente contesta specificamente le caratteristiche dell'immobile o la loro rilevanza economica, l'Amministrazione deve fornire la prova concreta del valore rettificato e dei presupposti dell'accertamento.
- Nelle controversie tributarie occorre distinguere tra la sufficienza formale della motivazione dell'atto e la prova sostanziale della fondatezza della pretesa fiscale.
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