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Sentenza

Sentenza del 03/05/2018 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti - Parcheggio interrato di un supermercato - Assoggettamento alla Tari - Sussiste limitatamente alle aree ove è ammesso il parcheggio degli autoveicoli, ma non per le aree destinate alla viabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'invito al pagamento TARI relativo all'anno 2016, contestando innanzitutto il difetto di motivazione dell'atto e, nel merito, l'assoggettamento a tributo dell'intera superficie di un parcheggio interrato di 8.918 mq. La ricorrente sosteneva che il regolamento comunale escludesse dalla TARI le aree adibite a sosta gratuita e, comunque, la superficie destinata esclusivamente alla viabilità, pari a circa 4.796 mq. Il Comune sosteneva invece che l'intera area fosse imponibile in quanto detenuta dalla società e potenzialmente produttiva di rifiuti.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione, ritenendo che la società conoscesse le ragioni della pretesa anche grazie alla corrispondenza PEC intercorsa con il Comune e avesse potuto difendersi compiutamente. Nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto imponibile la superficie di 4.122 mq destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, poiché non considerata gratuita e potenzialmente produttiva di rifiuti, mentre ha dichiarato esente la superficie di circa 4.796 mq destinata esclusivamente alla viabilità. Le spese sono state compensate per due terzi e liquidate per l'intero in euro 3.300, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina TARI

    Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali o aree.

    La detenzione di un'area non determina automaticamente l'imposizione sull'intera superficie: occorre verificare se la singola area sia concretamente suscettibile di produrre rifiuti urbani.

  • Art. 5, comma 3, del Regolamento TARI del Comune di Arezzo

    Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

    L'esenzione riguarda le superfici che, per caratteristiche e destinazione stabile, non producono rifiuti in misura apprezzabile. Nel caso concreto vi rientra la viabilità interna destinata esclusivamente al transito, ma non l'area utilizzata per la sosta dei veicoli.

  • Art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

    L'atto non è necessariamente nullo quando le ragioni della pretesa risultano comunque conoscibili dal contribuente, anche attraverso comunicazioni precedenti, e quest'ultimo ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Per la TARI, l'imponibilità deve essere valutata in relazione alla concreta destinazione delle singole superfici e alla loro effettiva o potenziale attitudine a produrre rifiuti.
  • In un parcheggio di un esercizio commerciale, le aree destinate alla sosta dei clienti possono essere assoggettate a TARI, anche se non utilizzate per attività produttive in senso stretto.
  • Le aree destinate esclusivamente alla viabilità e al transito, prive di autonoma funzione di sosta o di svolgimento di attività, possono essere escluse dal tributo se il regolamento comunale prevede l'esenzione per le superfici non produttive di rifiuti in modo apprezzabile.
  • La qualificazione dell'area deve essere dimostrata, preferibilmente mediante planimetrie, dati catastali, autorizzazioni e una chiara distinzione tra superfici di sosta e superfici di transito.
  • Un vizio di motivazione può non comportare l'annullamento dell'atto se il contribuente conosce comunque le ragioni della pretesa e ha potuto contestarla in modo completo.

Testo integrale

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