Sentenza del 03/05/2018 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Asti
Commissione Tributaria competente per territorio nella fase della riscossione. Prevalenza della sede dell' Ente impositore su quella del contribuente e del Concessionario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della Commissione Tributaria territorialmente competente quando l'Ente impositore affida al Concessionario della riscossione il recupero della pretesa tributaria. Il criterio non è la residenza o sede del contribuente né quella del Concessionario, ma la sede dell'Ufficio dell'Ente impositore dal quale deriva l'atto impugnato.
La decisione
La competenza territoriale è riconosciuta alla Commissione Tributaria situata nella circoscrizione dell'Ufficio dell'Ente impositore che ha emesso o formato la pretesa tributaria. È stata quindi esclusa la prevalenza della sede del Concessionario della riscossione. La regola che individuava la competenza in base alla circoscrizione del Concessionario, introdotta dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44/2016.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992
La competenza territoriale delle Commissioni Tributarie deve essere individuata in relazione all'Ufficio dell'Ente impositore da cui proviene l'atto o la pretesa contestata, non alla sede del Concessionario della riscossione.
Art. 9, D.Lgs. 156/2015
La modifica che collegava la competenza territoriale alla circoscrizione del Concessionario della riscossione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Sentenza Corte costituzionale n. 44/2016
Il Concessionario agisce come longa manus dell'Ente impositore; pertanto, la sede del Concessionario non costituisce il criterio prevalente per determinare la competenza territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative ad atti affidati in riscossione, occorre individuare l'Ufficio dell'Ente impositore da cui deriva la pretesa e fare riferimento alla sua sede.
- La sede del Concessionario della riscossione non determina, di regola, la competenza territoriale della Commissione Tributaria.
- La residenza o il domicilio fiscale del contribuente non sono il criterio principale per individuare il giudice tributario competente in questo tipo di controversie.
- Quando il Concessionario notifica o esegue un atto fondato su una pretesa altrui, la competenza va normalmente collegata all'Ente titolare dell'imposizione, poiché il Concessionario opera quale soggetto incaricato della riscossione.
- Per determinare correttamente il giudice competente è necessario esaminare l'atto impugnato e risalire all'ufficio che ha originato la pretesa tributaria.
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