Cassazione Civile, Ordinanza n. 22034/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (richiedente marchio)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione alla registrazione del marchio figurativo "Gianni Altieri" chiedendone il diniego per asserita interferenza con propri marchi nazionali anteriori, registrati anche per la medesima classe merceologica (classe 18, relativa a cuoio, borse, valigie, zaini, portafogli). L'opposizione era fondata sul rischio di confusione e di associazione tra i segni. L'Ufficio italiano brevetti e marchi aveva respinto l'opposizione e la Commissione dei ricorsi aveva confermato il rigetto, ritenendo che, pur a fronte di una forte somiglianza delle componenti figurative e del carattere forte del marchio anteriore, la presenza nel segno contestato del patronimico "Gianni Altieri" costituisse un elemento differenziante di rilievo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 cod. propr. ind., sostenendo che l'inclusione della componente denominativa non elideva il rischio di confusione perché il marchio anteriore sarebbe stato imitato nel suo unico elemento caratterizzante. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 12, primo comma, lett. d), cod. propr. ind., censurando l'affermazione secondo cui la parte denominativa del segno avrebbe avuto valore preminente e avrebbe costituito il "cuore" del marchio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il segno contestato era un marchio complesso, formato da elementi figurativi e denominativi entrambi suscettibili di tutela, e che la valutazione della somiglianza tra marchi complessi deve essere compiuta considerando ciascun segno nel suo insieme. Ha aggiunto che, pur potendo in certe circostanze una componente assumere rilievo dominante, nel caso concreto la Commissione aveva svolto un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione, ritenendo che il patronimico "Gianni Altieri" fosse il componente dominante, idoneo a differenziare il segno e a escludere il rischio di confusione, anche in ragione della preponderanza della parte denominativa nella percezione del consumatore. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 cod. propr. ind.
Richiamato come norma sulla tutela del marchio anteriore; la Corte ne esclude la violazione perché la valutazione di confondibilità del marchio complesso va compiuta sull'insieme dei segni e, nel caso concreto, la componente denominativa ha differenziato in modo sostanziale il segno successivo.
art. 12, primo comma, lett. d), cod. propr. ind.
Richiamato come parametro per la valutazione del rischio di confusione; la Corte ritiene non sindacabile in cassazione l'apprezzamento di fatto con cui il giudice di merito ha individuato la componente dominante del marchio complesso e ha escluso la confondibilità.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato per affermare che eventuali vizi motivazionali sono deducibili nei limiti previsti dalla norma, non essendo stati utilmente prospettati dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di confondibilità tra marchi complessi, il confronto non può essere ridotto a una sola componente del segno, ma deve riguardare l'impressione complessiva prodotta da ciascun marchio considerato nel suo insieme.
- In presenza di un marchio complesso, una componente può assumere rilievo dominante se, per collocazione, forza distintiva e percezione del pubblico, orienta l'impressione complessiva del segno; tale apprezzamento è un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- L'inclusione in un marchio complesso dell'elemento che caratterizza un marchio anteriore non determina automaticamente confusione: occorre verificare se gli altri elementi del segno successivo realizzino un'alterazione sostanziale del suo significato e ne escludano l'associazione con il marchio precedente.
- Nei marchi composti da elementi denominativi e figurativi, la componente denominativa è normalmente più idonea a orientare la percezione del consumatore, ma non esiste una regola assoluta di prevalenza: il giudice deve valutare caso per caso le qualità intrinseche e la posizione di ciascun elemento.
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