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Ordinanza

Ordinanza n. 3963/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del CSM in data 8 aprile 2026 pubb. il 13.04.26 (Oggetto: Pratica num. 80/CV/2025. Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza ROMA, per il triennio 2026-2028, ai sensi della circolare consiliare prot. P-19359/2024 del 21 ottobre 2024 e graduatoria) recante l’approvazione della graduatoria e la nomina degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 2026-2028, con cui ha determinato l'esclusione della ricorrente dal novero dei candidati nominati; - del verbale e del provvedimento della Commissione per la Valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina all'incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza, di estremi sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata inclusa nell’elenco "Psicologia" anziché nello specifico elenco/graduatoria "Criminologia Clinica"; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, ivi compreso il bando di indizione della procedura allegato alla circolare consiliare prot. P-19359/2024 del 21 ottobre 2024 e la circolare stessa.

Giustizia amministrativa202606566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM dell’8 aprile 2026, pubblicata il 13 aprile 2026, con approvazione delle graduatorie e nomina degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Roma per il triennio 2026-2028, nonché gli atti della Commissione che hanno inserito la ricorrente nella graduatoria di Psicologia anziché in quella di Criminologia clinica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera del CSM e gli atti presupposti della procedura per la nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Roma, lamentando l’erroneità dell’inserimento nella graduatoria degli Psicologi invece che nella specifica graduatoria degli Esperti in Criminologia clinica. La ricorrente aveva notificato il ricorso a un solo professionista nominato nella graduatoria di Criminologia clinica. Il CSM ha evidenziato che alla ricorrente era stato attribuito il punteggio di 27 sulla base della valutazione del profilo nella categoria Psicologia, ma che tale punteggio non avrebbe potuto esserle automaticamente riconosciuto anche nella diversa categoria della Criminologia clinica, ove fosse stata valutata in tale settore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i professionisti inseriti nella graduatoria approvata dal CSM con la qualifica di Criminologia clinica, escludendo soltanto quelli che hanno conseguito un punteggio pari a zero, poiché l’eventuale ricollocazione e rivalutazione della ricorrente potrebbe incidere sulle posizioni degli altri candidati. Ha assegnato alla ricorrente 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per effettuare le notifiche e 5 giorni dal loro compimento per depositare la relativa prova, a pena di perentorietà del termine di deposito. Quanto alla domanda cautelare, il TAR non ha anticipato alcuna valutazione sulla fondatezza del ricorso né ha sospeso gli atti impugnati; ha ritenuto sufficiente tutelare gli interessi contrapposti mediante la sollecita definizione del giudizio, fissando l’udienza pubblica del 10 marzo 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quanto all’istanza cautelare, che – impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno del ricorso – i contrapposti interessi delle parti possano essere adeguatamente tutelati con la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante la sospensione dell’atto, fissando sollecitamente la trattazione del merito quando ciò consenta un’adeguata protezione degli interessi contrapposti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 10 marzo 2027

    La domanda cautelare è definita mediante fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza decisione anticipata sulla fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’esito del ricorso può incidere sulle posizioni di tutti i candidati inseriti nella graduatoria oggetto di contestazione, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, salvo quelli la cui posizione sia priva di concreta utilità o incidenza, come i candidati collocati con punteggio pari a zero nel caso esaminato.
  • L’integrazione del contraddittorio non può essere limitata a un solo controinteressato quando la domanda mira a ottenere la diversa collocazione o rivalutazione del candidato in una graduatoria e tale esito può modificare la posizione degli altri candidati utilmente collocati.
  • In sede cautelare, il giudice può ritenere adeguata la tutela degli interessi contrapposti mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’atto impugnato e senza anticipare la valutazione sulla fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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