Sentenza n. 2221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'inerzia comunale e respinto i motivi aggiunti contro i dinieghi di condono edilizio relativi a una veranda e a un manufatto in legno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva presentato nel 2004 due istanze di condono edilizio per una veranda chiusa di 33,87 mq, realizzata in aderenza all'edificio principale, e per un manufatto staccato in legno di 14,53 mq, utilizzato come ripostiglio/legnaia. Dopo avere lamentato l'inerzia del Comune nella definizione delle pratiche, aveva impugnato con motivi aggiunti i dinieghi adottati nel 2018. In appello ha dedotto, anzitutto, l'omessa valutazione da parte del TAR del comportamento della responsabile del servizio, ritenuto dilatorio e illegittimo, nonché il travisamento dei fatti e dei documenti, sostenendo che le pratiche fossero complete e che non sussistesse il vincolo idrogeologico ostativo, anche alla luce di un parere della Provincia. Con il secondo motivo ha censurato il mancato rilievo attribuito ai nulla osta provinciali rilasciati ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985, sostenendo che tali atti avessero superato i vincoli presenti sull'area. L'area risultava sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico; inoltre, secondo quanto non specificamente contestato in appello, gli interventi comportavano aumento di volume e di superficie utile e non erano conformi alla disciplina urbanistica della zona agricola.
La decisione
L'appello è stato respinto. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appellante non aveva censurato l'autonoma statuizione del TAR secondo cui il ricorso per motivi aggiunti non era stato redatto distinguendo chiaramente l'esposizione dei fatti dai motivi specifici di impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'appello sul punto per omessa contestazione della ratio decidendi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché rivolto contro il comportamento asseritamente illecito della responsabile del servizio, anziché contro specifici profili di illegittimità dei dinieghi impugnati; il giudizio amministrativo ha ad oggetto la legittimità degli atti e non la responsabilità personale dei funzionari, eventualmente azionabile in altra sede. Il secondo motivo è stato comunque ritenuto infondato. Applicando l'art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, il Collegio ha affermato che, per gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, realizzati su immobili vincolati, il condono è escluso anche se le opere siano urbanisticamente conformi e il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. Nelle aree vincolate sono invece condonabili, purché conformi alla disciplina urbanistica e previo parere dell'autorità competente, soltanto gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. La realizzazione di nuova superficie e nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico non è quindi sanabile. Il Collegio ha inoltre richiamato la circostanza, già evidenziata dal TAR, che il nulla osta provinciale era stato rilasciato sulla base della l.r. n. 11/2008, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, e che le pratiche non risultavano complete entro il termine triennale previsto dalla l.r. n. 23/2004. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, originariamente proposta per contestare l'inerzia comunale nella definizione delle pratiche di condono.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale rito per l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiede la chiara esposizione sommaria dei fatti nel ricorso.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Richiede l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione; la mancata distinzione tra fatti e motivi è stata posta dal TAR a fondamento dell'inammissibilità dei motivi aggiunti.
art. 32, comma 26, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Individua le tipologie di abuso astrattamente condonabili, salva la disciplina più restrittiva prevista dal comma 27 per gli immobili vincolati.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Esclude dal terzo condono gli abusi maggiori realizzati in aree vincolate; nelle aree vincolate sono ammissibili soltanto gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, purché urbanisticamente conformi e previo parere dell'autorità preposta al vincolo.
art. 32 l. n. 47/1985
Richiamato quale base normativa dei nulla osta provinciali relativi alla compatibilità dell'intervento con il vincolo.
art. 6 l.r. n. 23/2004
Prevede il termine triennale, indicato dal giudice come scadente il 9 dicembre 2007, entro il quale le pratiche dovevano risultare complete.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti citati nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo l'impugnazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado; se l'appello non censura una statuizione autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione, la relativa statuizione non può essere rimessa in discussione e l'appello è inammissibile nella parte corrispondente.
- Il giudizio amministrativo di legittimità ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento impugnato e non l'accertamento della responsabilità personale o dell'illiceità dei comportamenti del singolo funzionario, che possono essere fatti valere, ove ne ricorrano i presupposti, in altre sedi.
- Nel regime del terzo condono edilizio, gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici o idrogeologici, non sono sanabili anche se conformi alla disciplina urbanistica e anche se il vincolo non determina l'inedificabilità assoluta dell'area.
- In area vincolata, il terzo condono può riguardare soltanto gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché realizzati su immobili esistenti, conformi agli strumenti urbanistici e assistiti dal previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La realizzazione di nuova superficie e nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico esclude la sanabilità dell'abuso mediante il terzo condono, indipendentemente dalla compatibilità paesaggistica o urbanistica eventualmente riconosciuta dall'autorità preposta al vincolo.
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