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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7292/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per truffa e ricettazione. Il ricorso deduceva: 1) omessa motivazione in relazione alla mancata pronuncia sulla prescrizione del reato ante sentenza d'appello; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati o reiterativi di questioni già decise in appello. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che non fosse maturata in considerazione della recidiva ad effetto speciale che ha allungato i termini di prescrizione (fino a 22 anni e 8 mesi per la ricettazione e 16 anni e 8 mesi per la truffa, dalla consumazione dei fatti del luglio 2011). La Corte ha inoltre ritenuto ripetitivo il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente motivato la negazione dell'attenuante in relazione al valore oggettivo delle cose e richiamando il principio per cui, in tema di ricettazione, la speciale tenuità può essere riconosciuta solo se esclusa la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, sotto il profilo soggettivo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla modalità di esposizione e riassunto dei motivi nel ricorso; qui usata per inquadrare i motivi dedotti nel ricorso.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama i motivi di impugnazione per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato o reiterativo.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante speciale della tenuità del danno; la Corte ha confermato che, in tema di ricettazione, tale attenuante è applicabile solo con le condizioni specifiche richiamate e non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto.

  • art. 157, comma terzo, cod. pen.

    Prevede che la recidiva ad effetto speciale incide sulla determinazione della pena massima e, quindi, ai fini della prescrizione va tenuta in conto anche se nel bilanciamento è ritenuta subvalente; la Corte l'ha applicata per escludere la prescrizione.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di applicazione delle circostanze attenuanti/agravanti; la Corte ha ricordato che tale giudizio non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (richiamando art.157, comma terzo).

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione e alla possibile attenuante del fatto di particolare tenuità; la Corte ha richiamato che la speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 può essere riconosciuta nella ricettazione solo se il giudice esclude la configurabilità dell'attenuante di cui a questo comma sotto il profilo soggettivo.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o reiterativi; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa sanzione quantificandola in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata tenendo conto della recidiva ad effetto speciale anche se, nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, la recidiva sia ritenuta subvalente; ciò può impedire di dichiarare la prescrizione intervenuta.
  • In materia di ricettazione l'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4) può essere riconosciuta solo se il giudice esclude la configurabilità dell'attenuante specifica prevista per la ricettazione (art. 648, comma secondo) sotto il profilo soggettivo.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o semplicemente reiterativi di questioni già devolute e decise in sede di appello.
  • I motivi che impugnano la valutazione di fatto operata dalla Corte d'appello sono spesso considerati inammissibili in cassazione se non sollevano questioni di diritto non devolute precedentemente.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso presenta profili di colpa o temerarietà.

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