Cassazione Civile, Ordinanza n. 22755/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un professionista incaricato di predisporre la relazione attestatrice a corredo di una domanda di concordato preventivo. Il Tribunale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha rigettato l'opposizione e negato l'ammissione del credito in privilegio, ritenendo che la prestazione non fosse stata utile alla procedura e che vi fosse stato inadempimento professionale: mancata indipendenza rispetto al professionista che aveva assistito il debitore nella redazione del piano e della domanda, carenze del piano e della domanda, assenza di adeguata trattazione della falcidiabilità del credito privilegiato fiscale e dell'IVA, e mancanza di prova del diligente adempimento ex art. 1176 c.c. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, da un lato, il contrasto con una precedente pronuncia di legittimità sulla concreta funzionalità dell'attività svolta ai fini dell'accesso alla procedura e, dall'altro, l'inesistenza di un inadempimento, sostenendo di essersi basata sulla contabilità disponibile e di avere descritto minuziosamente le poste di bilancio e i dati rilevanti, oltre a contestare che l'eccezione di inadempimento fosse stata ritualmente sollevata dalla procedura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il credito del professionista incaricato per l'accesso alla procedura può essere prededucibile se la prestazione è funzionale alle finalità del concordato, ma ha evidenziato che, nella specie, il Tribunale aveva accertato in fatto l'inadempimento della professionista e la sostanziale inutilità della prestazione. Ha inoltre rilevato che la curatela aveva effettivamente contestato il credito anche sotto il profilo dell'esatto adempimento sia nel progetto di stato passivo sia nell'opposizione. Trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisando una condotta processuale pretestuosa.
Norme richiamate
art. 161, comma 3, l. fall.
Disciplina l'incarico del professionista attestatore a corredo della domanda di concordato preventivo.
art. 111 l. fall.
Richiamato in relazione alla prededuzione del credito del professionista, quando la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura.
art. 163 l. fall.
La prededuzione del credito è considerata in rapporto all'ammissione del debitore al concordato.
art. 160, secondo comma, l. fall.
Evocato in relazione alla falcidiabilità del credito privilegiato fiscale e alla necessità di una specifica trattazione nella relazione.
art. 1176 c.c.
Usato come parametro del diligente adempimento del professionista, la cui prova mancava secondo il Tribunale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ricorda che sanziona l'abuso del processo e richiede una condotta oggettivamente pretestuosa, non ravvisata nel caso.
art. 380 bis c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato può essere trattato in prededuzione solo se la prestazione risulti funzionale alle finalità della procedura, secondo una valutazione ex ante riservata al giudice di merito.
- Se il curatore contesta il credito allegando l'inadempimento del professionista, questi deve dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione secondo la diligenza professionale richiesta nel caso concreto.
- La contestazione dell'inadempimento può incidere non solo sulla collocazione del credito, ma sulla stessa esistenza del diritto al compenso quando la prestazione risulti priva di utilità per la procedura.
- In cassazione non è sindacabile l'apprezzamento di merito del giudice che, con motivazione adeguata, accerti le carenze dell'attività professionale e la conseguente inutilità della prestazione.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva e pretestuosa dell'azione o della resistenza, non essendo sufficiente la sola soccombenza.
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