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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18543/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del 18/05/2022 per violazione dell'art. 448 comma 2‑bis c.p.p.: il ricorrente censura la confisca disposta dal Tribunale come misura non compresa nell'accordo tra le parti e priva di motivazione, sostenendo quindi difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e carenza motivazionale sulla confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca non fosse parte dell'accordo tra le parti; pertanto la censura doveva essere proposta non ai sensi dell'art. 448 comma 2‑bis c.p.p. ma secondo i presupposti del ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.). Tuttavia la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di mancata motivazione: la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la confisca sul profitto del reato (C 13.016,37) quale vantaggio economico direttamente derivante dalla percezione indebita del reddito di cittadinanza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e la possibilità per il giudice di pronunciare una sentenza ratificativa, con motivazione tipica e sintetica.

  • art. 448 comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai profili attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza; non è il rimedio corretto per censurare la motivazione di una misura non concordata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; è lo strumento idoneo quando la confisca non è stata concordata e si censura la motivazione della relativa statuizione.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca; il primo comma consente la confisca facoltativa delle cose direttamente riferibili al reato (mezzi, prodotto o profitto), richiedendo collegamento eziologico diretto ed essenziale e adeguata motivazione del giudice nell'esercizio del potere discrezionale.

  • L. 12 giugno 2003 n. 134

    Ha esteso l'applicabilità della confisca, anche nel patteggiamento, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., non solo a quelle del secondo comma.

  • d.l. n. 4 del 2019 (art. 4 e art. 7 richiamati nella sentenza)

    Norme incriminatrici relative all'indebita percezione del reddito di cittadinanza; nel caso concreto la confisca è stata disposta sul profitto quantificato derivante dall'indebita percezione per il periodo indicato.

  • Sezioni Unite, sent. n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio interpretativo secondo cui se la misura (anche di sicurezza) non è concordata, la sua imposizione richiede motivazione piena e può essere impugnata in Cassazione anche per vizio di motivazione; se la misura è parte dell'accordo e si mostra illegale, la sentenza di patteggiamento è annullabile senza rinvio.

Massime di principio

  • Se la confisca o altra misura non è parte dell'accordo di patteggiamento, il provvedimento che la impone deve contenere una motivazione piena e può essere impugnato in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione basato sull'art. 448 comma 2‑bis c.p.p. è ammissibile solo per i motivi tassativamente elencati (espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza); non è il mezzo corretto per censurare una motivazione insufficiente di una misura non concordata.
  • Nel patteggiamento la confisca è applicabile, alla luce della L. 134/2003, anche al profitto del reato e richiede che il giudice dimostri il collegamento diretto ed essenziale tra le somme (o le cose) e il fatto di reato.
  • Se la confisca è parte integrante dell'accordo e risultasse illegale, ciò invalida l'intero patteggiamento con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione della pena.
  • Il giudice che esercita la confisca facoltativa deve motivare l'uso del potere discrezionale anche con considerazioni di prevenzione speciale, spiegando perché la sottrazione del profitto o del mezzo del reato è necessaria per evitare ulteriori reati.

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