Sentenza del 28/10/2015 n. 21962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2002, il reddito dichiarato dal contribuente da 14.538,00 euro a 31.191,00 euro, applicando una diversa percentuale di ricarico sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva rideterminato il reddito in 9.825,00 euro. L'Agenzia ha impugnato la sentenza d'appello deducendo ultrapetizione, violazione delle regole sull'appello incidentale e sul giudicato interno, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. I primi due motivi erano privi di autosufficienza, perché non trascrivevano né indicavano adeguatamente gli atti processuali necessari a verificare le censure. Il terzo motivo era inammissibile sia per la contraddittorietà della denuncia congiunta di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sia per la mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva riconosciuto congruo il reddito dichiarato dal contribuente pari a 14.538,00 euro. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa. Nel caso concreto l'Ufficio lo ha utilizzato per rettificare il reddito sulla base di una diversa percentuale di ricarico.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda. L'Agenzia ha denunciato una pronuncia ultra petitum, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54
Riguarda le modalità dell'appello nel processo tributario. La relativa censura, collegata alla mancata proposizione di appello incidentale e alla formazione del giudicato interno, non è stata esaminata nel merito perché formulata senza adeguata indicazione degli atti processuali.
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2
Prevede l'acquiescenza tacita limitatamente ai capi della decisione non impugnati. La Corte ha comunque osservato che la conferma della sentenza di primo grado era favorevole al contribuente, poiché apparentemente fissava un reddito inferiore a quello dichiarato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia: violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale. Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, imponeva per i motivi relativi alla motivazione la formulazione di un autonomo momento di sintesi, con indicazione chiara del fatto controverso e decisivo e delle ragioni dell'inidoneità della motivazione. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 91
Applica il principio della soccombenza, in base al quale la parte che perde il giudizio deve rimborsare le spese processuali. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che il giudice abbia pronunciato oltre la domanda o violato un giudicato interno: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e la loro collocazione, rispettando il principio di autosufficienza.
- La mancata proposizione dell'appello incidentale può determinare acquiescenza sui capi sfavorevoli non impugnati, ma tale effetto deve essere verificato in concreto alla luce delle domande e dell'effettivo contenuto della decisione di primo grado.
- I motivi relativi a vizi di motivazione devono individuare in modo chiaro il fatto controverso e decisivo e spiegare perché la motivazione sia inidonea; la violazione dei requisiti formali può condurre all'inammissibilità senza esame del merito.
- In materia di accertamenti basati su ricarichi e studi di settore, la contestazione dell'Amministrazione deve essere sostenuta da elementi adeguati e coerenti con la concreta situazione dell'impresa; la presenza di scritture contabili attendibili e di circostanze specifiche, come l'ubicazione periferica dell'esercizio, può incidere sulla congruità della rettifica.
- La Corte di cassazione giudica principalmente la correttezza giuridica e processuale della sentenza impugnata: un ricorso formalmente carente può essere dichiarato inammissibile anche se prospetta questioni potenzialmente rilevanti nel merito.
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