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Sentenza

Sentenza n. 6651/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.-OMISSIS- del 10 settembre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale ” in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “note d’ansia da prestazione non contenuta”; - della relazione di visita psichiatrica datata 9 settembre 2025 redatta dal medico dell’Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti dell’aspirante Sig. -OMISSIS-, nella parte in cui le attribuisce il coefficiente 2 nell’apparato PS; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS2 agli “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es “in atto: note di…,elementi di…”)”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “ L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale er quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso per 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (aumentati a 5187 con decreto n. 167/1-11-2024 CC di prot. del 29.12.2025) riservati ai “3.421 (aumentati a 3.609) riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010”, approvata con decreto n. 167/11-2-2024 CC di prot. del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 17.11.2025 e pubblicata sul sito istituzionale in data 28.11.2025;

Giustizia amministrativa202514048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per allievi carabinieri, nonché la relazione psichiatrica, le pertinenti disposizioni del bando e delle norme tecniche e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri. L’inidoneità era stata motivata dall’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato psichico, in ragione della diagnosi di «note d’ansia da prestazione non contenuta». Sono state contestate anche la relazione della visita psichiatrica, la disciplina tecnica ministeriale, le disposizioni del bando relative alle modalità di accertamento e alla definitività del giudizio, nonché le norme tecniche concorsuali, chiedendo l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Con motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria finale di merito. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare; la relazione depositata il 30 marzo 2026 ha confermato il giudizio di inidoneità. Successivamente il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità, della disciplina applicata o della graduatoria. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso: qualora il ricorrente dichiari, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame della controversia. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Le spese della verificazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 400,00 oltre IVA al 22%, da corrispondere all’organo verificatore secondo le modalità indicate nella relazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità della domanda di annullamento, impedendo al giudice di decidere nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione della domanda cautelare con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 580 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamato dal bando quale disciplina delle modalità di accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamato dal bando quale disciplina delle modalità di accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati.

  • D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa

    Disciplina tecnica richiamata dal bando per l’accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità e per la definizione del profilo sanitario; la sua legittimità non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità della domanda di annullamento e può dichiarare, prima della decisione di merito, il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può esaminare d’ufficio la legittimità degli atti impugnati.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse produce l’improcedibilità anche dei motivi aggiunti quando questi dipendono dalla medesima posizione sostanziale e dalla domanda di annullamento originaria.
  • Le spese di una verificazione disposta nel processo possono essere poste a carico della parte che ha promosso il giudizio e che ha successivamente dichiarato il venir meno dell’interesse, anche quando le spese processuali tra le parti sono compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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