Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30940/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore articolando due motivi che, secondo la Corte di legittimità, erano sostanzialmente volti a sollecitare una rivalutazione del merito delle prove e delle conclusioni dei giudici di merito. La Cassazione ha ritenuto che tali censure non denunciassero reali vizi di motivazione macroscopici né erronea applicazione della legge penale. È stato inoltre ribadito che, per integrare la minaccia, non è necessario che la vittima sia effettivamente intimidita, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo; quanto all'aggravante, la motivazione dei giudici di merito è stata reputata congrua.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Disposizione incriminatrice alla base della condanna confermata; la Corte ribadisce che il delitto di minaccia è integrato quando la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, senza richiedere un effettivo stato di intimidazione.

  • art. 612 c.p.

    Richiamato in termini generali per affermare la struttura del delitto di minaccia e la sufficienza della potenzialità intimidatoria della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito sulle risultanze probatorie, quando le censure mirano soltanto a sollecitare una diversa lettura dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
  • Il delitto di minaccia è integrato anche se la persona offesa non risulti effettivamente intimidita: è sufficiente che la condotta, valutata nel contesto concreto, sia oggettivamente e potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima.
  • La motivazione sul riconoscimento di un'aggravante è insindacabile in cassazione quando sia congrua e non presenti manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non evidenziano un vizio motivazionale radicale o un'erronea applicazione della legge penale, ma si limitano a contestare il merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.