Sentenza n. 1670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 1161 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano
Esito
Favorevole al resistente (stazione autorizzante e operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Ferrara ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il provvedimento ARPAE del 13 gennaio 2025, con cui era stata accolta l’istanza di autorizzazione unica per un impianto di produzione di biometano alimentato da reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti agroalimentari. L’appello ha dedotto error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a., in relazione all’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, nonché erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Comune ha sostenuto che il dimezzamento dei termini processuali non fosse applicabile, poiché al momento dell’autorizzazione l’impianto non era ancora stato ammesso ai finanziamenti PNRR e l’accesso a tali fondi costituiva soltanto un’eventualità successiva, dipendente dalla scelta della società e dall’esito di una procedura competitiva. Sono stati altresì riproposti i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile l’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, che assoggetta al rito accelerato e al dimezzamento dei termini processuali le procedure amministrative riguardanti interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR. L’impianto rientrava tra le opere strategiche del PNRR per lo sviluppo del biometano e la decarbonizzazione; inoltre, durante la conferenza di servizi, la società aveva manifestato l’intenzione di accedere ai fondi e aveva sollecitato la conclusione del procedimento in ragione della scadenza del termine per la candidatura. La disposizione non richiede che l’ammissione al finanziamento sia già intervenuta al momento dell’adozione dell’atto o della proposizione del ricorso, né distingue il momento dell’ammissione, essendo sufficiente che la procedura riguardi un intervento finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR. Poiché il ricorso di primo grado era stato notificato il 14 marzo 2025 e depositato l’11 aprile 2025, il deposito era avvenuto oltre il termine dimidiato di quindici giorni. È stata quindi confermata l’irricevibilità del ricorso introduttivo. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
“Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”
La disposizione si applica a qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR; non è necessario che l’ammissione al finanziamento sia già intervenuta al momento dell’adozione dell’atto o della proposizione del ricorso.
art. 119, comma 2, c.p.a.
“Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”
Per le controversie soggette al rito accelerato, i termini processuali ordinari sono dimezzati; nel caso concreto il termine per il deposito del ricorso era di quindici giorni.
art. 120, comma 9, c.p.a.
È richiamato dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 nell’ambito della disciplina processuale accelerata applicabile alle procedure relative a interventi PNRR.
d.m. 15 settembre 2022
Individua, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del PNRR, lo sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare, qualificando il relativo intervento come opera strategica per gli obiettivi di decarbonizzazione.
Massime di principio
- L’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 si applica a qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, senza che sia necessario che l’ammissione al finanziamento sia già intervenuta al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo o della proposizione del ricorso.
- Ai fini dell’applicazione del rito accelerato PNRR, è sufficiente che la procedura amministrativa riguardi un intervento riconducibile al PNRR e concretamente destinato a essere finanziato con le relative risorse; rilevano anche la qualificazione normativa dell’intervento e la manifestata intenzione del proponente di accedere al finanziamento.
- Quando trova applicazione l’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, il richiamo agli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a. comporta il dimezzamento dei termini processuali ordinari, incluso il termine per il deposito del ricorso, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Il deposito del ricorso oltre il termine processuale dimidiato determina l’irricevibilità del ricorso introduttivo, anche se la successiva ammissione al finanziamento PNRR interviene dopo l’adozione dell’atto impugnato o dopo la notificazione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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