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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19253/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) carenza motivazionale rispetto alla prova documentale della preesistenza del manufatto (sequestro del 2004) e mancata valutazione di tale elemento da parte della Corte d'appello; 2) manifesta illogicità e travisamento della prova dichiarativa in ordine alla presunta realizzazione "ex novo" dell'opera e all'attribuzione della qualità di committente all'imputato (contestazione dell'interpretazione delle dichiarazioni della teste e della rilevanza di presenza, procura e segnalazioni dei vicini); 3) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere, per inesigibilità della condizione essendo l'immobile di proprietà di terzi e la procura limitata all'ordinaria amministrazione; 4) motivazione apparente e illogica nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, con uso di formule apodittiche senza adeguata valutazione della personalità dell'imputato (incensurato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto in parte generiche o mere rivalutazioni dei fatti le censure, e, rispetto ai profili più specifici: ha riconosciuto che la Corte d'appello non ha risposto dettagliatamente a tutte le deduzioni difensive ma ha ritenuto la lacuna non decisiva perché gli elementi probatori (differenze di altezza del manufatto, evidenza fotografica di materiali e attrezzi da cantiere, espressioni della teste indicanti che l'opera era in via di realizzazione) indicavano che un precedente manufatto era stato oggetto di lavori di modifica/completamento, configurando una ripresa dell'attività illecita e quindi un nuovo reato. Sulla qualità di committente ha confermato la valutazione indiziaria della Corte territoriale (presenza dell'imputato, procura ampia comprensiva di poteri gestori e sanatorie, nomina a custode, lavori in corso). Ha ritenuto infondata anche la censura sull'inesigibilità della condizione demolitoria alla sospensione condizionale, e ha giudicato generica e manifestamente infondata la critica al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44 comma 1 lett. c)

    Norma richiamata nella contestazione dei reati edilizi; la sentenza applica i principi relativi alla normativa urbanistica/edilizia per la configurazione dell'abuso.

  • d.P.R. n. 380/2001, artt. 83, 93, 95

    Ulteriori disposizioni del testo unico edilizio citate come norme violate per la realizzazione del manufatto senza titoli abilitativi.

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 181 comma 1

    Norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio richiamata in relazione al vincolo paesaggistico gravante sull'area; il mancato rispetto del vincolo incide sulla impossibilità di sanatoria e sulla rilevanza penale dell'intervento.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Prescrizione normativa sui motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi della motivazione; utilizzata per inquadrare alcune delle censure mosse dal ricorrente.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)

    Richiamato in relazione a censure di violazione di legge e vizio di motivazione (terzo motivo).

  • codice di procedura penale, art. 619

    Citato come rimedio possibile della Corte di Cassazione per questioni di diritto non adeguatamente esaminate in grado di merito; la Corte osserva che, ove necessario, può supplire ai vizî di motivazione mediante applicazione dell'art. 619.

  • codice penale, art. 133

    Norma relativa alla determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma e che l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego.

  • art. 62-bis c.p. e riforma del 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Riferimento alla riforma che ha modificato i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche, richiedendo elementi positivi oltre l'incensuratezza.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulla disciplina delle spese e sanzioni procesuali; richiamata in relazione alla possibilità di aumentare la sanzione per inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 103/2017, art. 1 comma 64

    Dispositivo che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per disporre il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una documentazione antecedente non impedisce sempre la condanna: se è provato che l'opera preesistente è stata successivamente oggetto di lavori/modifiche, tali interventi possono integrare una ripresa dell'attività illecita e costituire un nuovo reato edilizio.
  • La Corte di legittimità può ritenere non decisiva l'omessa replica da parte del giudice d'appello a specifiche censure solo quando gli elementi trascurati non avrebbero, se valutati, modificato l'esito (criterio di decisività della omissione).
  • L'attribuzione della qualità di committente può essere desunta in via indiziaria dalla combinazione di elementi (presenza sul luogo, procura ampia o poteri gestori, nomina a custode, documentazione fotografica e lavori in corso); singoli elementi neutri, considerati globalmente con altri indizi, possono legittimare una conclusione di responsabilità.
  • La sospensione condizionale della pena subordinata a un obbligo (es. demolizione) richiede valutazione sulla concreta esigibilità della condizione, ma il giudice può ritenere esigibile l'adempimento se risultano poteri gestori o atti (procura, custodia, poteri di iniziativa) che rendano l'adempimento realisticamente perseguibile.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma del 2008 l'incensuratezza da sola non basta a garantire il riconoscimento della diminuente.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere la semplice rivalutazione del fatto: le censure devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione con carattere di specificità e decisività per influire sull'esito del giudizio.

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