Cassazione Penale, Sentenza n. 46270/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia con tre motivi unificabili: 1) nullità/inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per la mancata acquisizione e valutazione in appello delle sentenze civili passate in giudicato che avrebbero accertato un negozio fiduciario e il trasferimento coattivo della proprietà a favore dei ricorrenti (con condizione del pagamento di euro 76.000); 2) violazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata" richiesto per rovesciare la pronuncia di primo grado, perché la Corte d'Appello non ha confutato point-by-point le argomentazioni del Tribunale e ha motivato in modo apodittico, pur esistendo elementi (lettera del 5/12/2016 ricevuta il 22/12/2016 e testimonianze) che attestavano il possesso indisturbato dell'appartamento al piano terra sin dal 2008; 3) violazione e errata interpretazione degli artt. 614 e 393 c.p., perché la Corte avrebbe erroneamente valutato la proprietà formale invece che la tutela del rapporto di fatto (domicilio/possessione) che l'art. 614 tutela, omettendo di considerare che la ARZANI era a conoscenza dell'occupazione e avrebbe dovuto esercitare rimedi giudiziali anziché introdursi nell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, osservando che la Corte d'Appello ha erroneamente incentrato le valutazioni sul titolo di proprietà formale anziché sul bene giuridico tutelato dall'art. 614 c.p. (l'inviolabilità del domicilio/fatto di abitazione). Ha inoltre rilevato che dalla documentazione in atti emergeva la consapevolezza della ARZANI circa l'occupazione dell'appartamento (lettera che attestava possesso dal 2008) e che la sentenza impugnata non ha correttamente valutato tali elementi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la Cassazione ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello (che dovrà anche provvedere sulle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità).
Norme richiamate
art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)
La Corte afferma che la tutela prevista dall'art. 614 c.p. riguarda l'inviolabilità del domicilio intesa come proiezione spaziale della persona e protegge il rapporto di fatto con l'abitazione (possessione/dimora), non il mero diritto formale di proprietà.
art. 393 cod. pen.
Richiamato in relazione alla lettura dell'art.614; il vizio denunciato era un'erronea applicazione delle norme penali relative all'entrata nell'abitazione altrui.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata a fondamento del motivo di cassazione relativo a nullità/inosservanza di norme processuali a pena di nullità; i ricorrenti lamentavano omissioni procedurali e di valutazione probatoria in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti di analisi dei motivi di cassazione (limiti di cui l'impugnazione deve tenere conto).
art. 2932 cod. civ. (trasferimento coattivo della proprietà)
Citato dai ricorrenti in punto civile: la domanda di trasferimento coattivo era rilevante per il giudizio sul possesso/diritto degli attori e doveva essere valutata in sede penale ai fini della qualificazione della vicenda fattuale.
Corte Costituzionale, sent. n. 117/2021 e n. 135/2022
Richiamate dalla Cassazione per rafforzare il principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio come bene giuridico tutelato anche indipendentemente dal titolo di proprietà.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 5, Frugis n. 10601/1982; Oliveri n. 21062/2004)
Precedenti citati per il principio secondo cui il diritto all'inviolabilità del domicilio può essere fatto valere anche nei confronti del proprietario e che l'assenza temporanea non implica abbandono del domicilio; tali orientamenti sono stati usati per criticare la motivazione dell'appello.
Massime di principio
- Il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) tutela il rapporto di fatto con l'abitazione (domicilio/possesso) e non si ricollega automaticamente al solo titolo formale di proprietà: quindi, anche chi non è proprietario può essere tutelato se usa l'immobile come domicilio.
- La continuità dell'uso dell'abitazione per finalità domestiche non si perde automaticamente per assenze prolungate: l'assenza non è di per sé prova di abbandono del domicilio se non esistono indici contrari.
- Documenti e sentenze civili che attestano rapporti di possesso o negozi fiduciari sono rilevanti nella valutazione penale della sussistenza del domicilio/possesso e devono essere acquisiti e valutati dal giudice penale quando rilevanti per la ricostruzione fattuale.
- Quando la Corte d'Appello riforma una condanna, è richiesto un grado di motivazione più ampio e puntuale: l'appello che ribalta una sentenza motivata deve confutare specificamente le argomentazioni contrarie, non limitandosi ad affermazioni apodittiche.
- Se la Corte d'Appello non considera elementi decisivi o interpreta erroneamente il bene giuridico tutelato, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per la valutazione dei profili civili (titolarità/possesso) necessari al corretto accertamento del fatto.
- In casi simili, le parti civili devono documentare con chiarezza il possesso/uso dell'immobile (es. lettere, sentenze civili, dichiarazioni testimoniali) perché tali elementi possono essere determinanti nella qualificazione penale dell'evento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46241/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46242/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46243/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46244/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46245/2024 del 17/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →