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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46270/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia con tre motivi unificabili: 1) nullità/inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per la mancata acquisizione e valutazione in appello delle sentenze civili passate in giudicato che avrebbero accertato un negozio fiduciario e il trasferimento coattivo della proprietà a favore dei ricorrenti (con condizione del pagamento di euro 76.000); 2) violazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata" richiesto per rovesciare la pronuncia di primo grado, perché la Corte d'Appello non ha confutato point-by-point le argomentazioni del Tribunale e ha motivato in modo apodittico, pur esistendo elementi (lettera del 5/12/2016 ricevuta il 22/12/2016 e testimonianze) che attestavano il possesso indisturbato dell'appartamento al piano terra sin dal 2008; 3) violazione e errata interpretazione degli artt. 614 e 393 c.p., perché la Corte avrebbe erroneamente valutato la proprietà formale invece che la tutela del rapporto di fatto (domicilio/possessione) che l'art. 614 tutela, omettendo di considerare che la ARZANI era a conoscenza dell'occupazione e avrebbe dovuto esercitare rimedi giudiziali anziché introdursi nell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, osservando che la Corte d'Appello ha erroneamente incentrato le valutazioni sul titolo di proprietà formale anziché sul bene giuridico tutelato dall'art. 614 c.p. (l'inviolabilità del domicilio/fatto di abitazione). Ha inoltre rilevato che dalla documentazione in atti emergeva la consapevolezza della ARZANI circa l'occupazione dell'appartamento (lettera che attestava possesso dal 2008) e che la sentenza impugnata non ha correttamente valutato tali elementi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la Cassazione ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello (che dovrà anche provvedere sulle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)

    La Corte afferma che la tutela prevista dall'art. 614 c.p. riguarda l'inviolabilità del domicilio intesa come proiezione spaziale della persona e protegge il rapporto di fatto con l'abitazione (possessione/dimora), non il mero diritto formale di proprietà.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla lettura dell'art.614; il vizio denunciato era un'erronea applicazione delle norme penali relative all'entrata nell'abitazione altrui.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata a fondamento del motivo di cassazione relativo a nullità/inosservanza di norme processuali a pena di nullità; i ricorrenti lamentavano omissioni procedurali e di valutazione probatoria in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti di analisi dei motivi di cassazione (limiti di cui l'impugnazione deve tenere conto).

  • art. 2932 cod. civ. (trasferimento coattivo della proprietà)

    Citato dai ricorrenti in punto civile: la domanda di trasferimento coattivo era rilevante per il giudizio sul possesso/diritto degli attori e doveva essere valutata in sede penale ai fini della qualificazione della vicenda fattuale.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 117/2021 e n. 135/2022

    Richiamate dalla Cassazione per rafforzare il principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio come bene giuridico tutelato anche indipendentemente dal titolo di proprietà.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 5, Frugis n. 10601/1982; Oliveri n. 21062/2004)

    Precedenti citati per il principio secondo cui il diritto all'inviolabilità del domicilio può essere fatto valere anche nei confronti del proprietario e che l'assenza temporanea non implica abbandono del domicilio; tali orientamenti sono stati usati per criticare la motivazione dell'appello.

Massime di principio

  • Il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) tutela il rapporto di fatto con l'abitazione (domicilio/possesso) e non si ricollega automaticamente al solo titolo formale di proprietà: quindi, anche chi non è proprietario può essere tutelato se usa l'immobile come domicilio.
  • La continuità dell'uso dell'abitazione per finalità domestiche non si perde automaticamente per assenze prolungate: l'assenza non è di per sé prova di abbandono del domicilio se non esistono indici contrari.
  • Documenti e sentenze civili che attestano rapporti di possesso o negozi fiduciari sono rilevanti nella valutazione penale della sussistenza del domicilio/possesso e devono essere acquisiti e valutati dal giudice penale quando rilevanti per la ricostruzione fattuale.
  • Quando la Corte d'Appello riforma una condanna, è richiesto un grado di motivazione più ampio e puntuale: l'appello che ribalta una sentenza motivata deve confutare specificamente le argomentazioni contrarie, non limitandosi ad affermazioni apodittiche.
  • Se la Corte d'Appello non considera elementi decisivi o interpreta erroneamente il bene giuridico tutelato, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per la valutazione dei profili civili (titolarità/possesso) necessari al corretto accertamento del fatto.
  • In casi simili, le parti civili devono documentare con chiarezza il possesso/uso dell'immobile (es. lettere, sentenze civili, dichiarazioni testimoniali) perché tali elementi possono essere determinanti nella qualificazione penale dell'evento.

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