Sentenza del 25/02/2019 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento, le sanzioni e i provvedimenti di recupero relativi a IRES, IVA, IRAP e altre imposte per gli anni 2004-2009. L'Amministrazione contestava l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti o sovrafatturate, nell'ambito di un gruppo editoriale di fatto, per gonfiare i costi e ottenere indebitamente contributi pubblici all'editoria. La contribuente ha dedotto, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, la decadenza dell'Amministrazione per decorso dei termini, l'incompetenza della Direzione regionale, l'inammissibilità della doppia presunzione e l'insufficienza della prova sull'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto giustificata l'emissione anticipata degli accertamenti per il 2004, considerate le ragioni di particolare urgenza derivanti dall'acquisizione tardiva della documentazione penale. Ha riconosciuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, ha escluso l'incompetenza della Direzione regionale e ha ritenuto adeguatamente provata dall'Agenzia l'esistenza di un gruppo editoriale unitario, la natura fittizia di alcuni requisiti societari e cooperativi, la manipolazione dei dati di diffusione e l'inesistenza o sovrafatturazione di parte dei costi. Le risultanze delle indagini penali, incluse le comunicazioni e-mail e la successiva sentenza penale di condanna degli amministratori di fatto, sono state considerate elementi probatori idonei. Le spese del giudizio d'appello sono state poste a carico della società, liquidate in 25.000 euro.
Norme richiamate
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
"Nel caso di particolare e motivata urgenza"
Il termine ordinario di 60 giorni tra il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento può essere derogato quando l'Amministrazione dimostri concrete ragioni di particolare e motivata urgenza. Nel caso esaminato, l'urgenza è stata collegata alla necessità di evitare la decadenza per l'annualità 2004 dopo l'acquisizione e l'analisi di documenti provenienti da un procedimento penale.
Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi. La Commissione ha ritenuto valido il raddoppio dei termini applicabile secondo la disciplina transitoria vigente e ha escluso la decadenza degli accertamenti.
Art. 2, d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128
"Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento... notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La norma transitoria conserva gli effetti degli atti già notificati quando è intervenuta la modifica della disciplina sul raddoppio dei termini, rendendo salva la validità degli accertamenti già emessi.
Art. 27, d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009
La disposizione è stata interpretata nel senso di attribuire alla Direzione regionale una competenza, fondata su norma primaria, per le attività di verifica fiscale relative a soggetti di rilevante dimensione economico-fiscale.
Art. 3, legge 25 febbraio 1990, n. 250
"I contributi... sono concessi... alle imprese editrici di giornali quotidiani"
La fruizione dei contributi all'editoria presuppone il possesso effettivo dei requisiti previsti dalla legge, tra cui la forma cooperativa o la partecipazione di soggetti senza scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli utili, determinati livelli di diffusione e la certificazione del bilancio. Requisiti solo formali, non accompagnati da una reale autonomia e partecipazione dei soci, non sono sufficienti.
Art. 3, commi 8, 11-ter e 13, legge n. 250/1990
Le norme impediscono, tra l'altro, la concessione dei contributi a imprese collegate, controllate o riconducibili ai medesimi soggetti e vietano la distribuzione degli utili. La Commissione ha ritenuto che la gestione unitaria occulta di più società potesse escludere il diritto ai benefici.
Art. 115 c.p.c.
Nel processo tributario possono assumere rilievo i fatti non specificamente contestati. La sentenza richiamata ha valorizzato l'assenza di contestazioni puntuali rispetto alla ricostruzione documentata dell'Ufficio.
Direttiva CEE n. 77/388
L'imposta relativa a fatture concernenti operazioni inesistenti o connesse a una frode fiscale non è detraibile, poiché il diritto alla detrazione presuppone l'effettività dell'operazione e non può essere invocato per operazioni fraudolente.
Massime di principio
- La deroga al termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto del contribuente è valida solo se l'Amministrazione indica e dimostra circostanze concrete, specifiche e motivate che rendano urgente l'accertamento.
- Quando l'Amministrazione acquisisce documentazione penale rilevante, può estendere il controllo ad annualità o soggetti inizialmente non compresi nella verifica, purché rispetti i termini di decadenza e motivi adeguatamente l'attività.
- Il raddoppio dei termini di accertamento e le relative norme transitorie devono essere valutati in base alla data di notifica degli atti e alla disciplina applicabile in quel momento.
- La prova dell'inesistenza delle operazioni può risultare da un insieme coordinato di indizi gravi, precisi e concordanti, quali flussi finanziari, e-mail, rapporti societari, anomalie contabili, sovrafatturazioni e assenza di reale autonomia gestionale.
- La forma societaria o cooperativa non è sufficiente per ottenere agevolazioni pubbliche se risulta meramente apparente e non accompagnata dall'effettivo rispetto dei requisiti sostanziali, come la partecipazione dei soci e il divieto di distribuzione degli utili.
- Società formalmente autonome possono essere considerate parte di un gruppo di fatto quando una regia comune determina le principali decisioni gestionali, finanziarie e contabili e coordina l'utilizzo delle risorse.
- Le fatture regolarmente contabilizzate e pagate non dimostrano da sole l'effettività delle prestazioni: il contribuente deve poter documentare concretamente natura, esecuzione, destinatari e congruità dei servizi.
- Le sentenze penali, anche se non producono automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario, possono costituire elementi probatori rilevanti quando esaminano gli stessi fatti e sono sorrette da una motivazione dettagliata.
- Il diritto alla detrazione IVA viene meno per operazioni oggettivamente inesistenti o inserite in un meccanismo fraudolento, anche quando la fattura è formalmente corretta.
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