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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2911 del 2025: per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 8842/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 19/12/2024, nella procedura iscritta al numero R.G. 5192/2024 cui è stato riunito, tra gli altri, il giudizio recante R.G. n. 5196/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 26/01/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10/06/2025.. quanto al ricorso n. 2912 del 2025: per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 8842/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 19/12/2024, nella procedura iscritta al numero R.G. 5192/2024 cui è stato riunito, tra gli altri, il giudizio recante R.G. n. 5194/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 26/01/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10/06/2025..

Giustizia amministrativa202502911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Due docenti hanno proposto distinti ricorsi per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8842/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto di ciascuna ricorrente a fruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Le ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Hanno chiesto l'ordine di pagamento, oltre agli accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, trattandosi dell'esecuzione della medesima sentenza. Ha ritenuto ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero il 26 gennaio 2025 ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto per la fruizione materiale del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'inerzia amministrativa non può avvantaggiare l'amministrazione inadempiente. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere anche all'allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di entrambi i giudizi, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'adeguamento dell'amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le regole temporali e procedurali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; la sua maturazione è stata valorizzata per accertare l'inadempimento ministeriale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, già riconosciuto alle ricorrenti dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al contenuto della decisione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La concessione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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