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Sentenza

Sentenza n. 11239/2026 - Roma, Sezione 3T

OTTEMPERANZA (ESECUZIONE) IN RELAZIONE ALLA Sentenza n. 861/2024 pubbl. il 25/01/2024 RG n. 27278/2022, TRIBUNALE DI ROMA (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. SAVIGNANO, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202514353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 861/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 861/2024, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato. L'Amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della decisione. Il giudizio ha quindi riguardato l'accertamento dell'obbligo amministrativo di dare attuazione al titolo giudiziale, senza mettere in discussione i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Rilevato l'inadempimento allegato dal ricorrente e l'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, ha ritenuto applicabile il principio sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamato da Cass. n. 13533/2001. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato; il riferimento normativo è pertanto non determinabile dal testo in modo espresso.

  • Cass. n. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, valorizzando l'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione sull'avvenuta esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta corretta esecuzione del titolo quando il ricorrente alleghi l'inadempimento.
  • L'ottemperanza deve dare attuazione al diritto riconosciuto dal giudicato senza consentire il riesame dei presupposti della pretesa già accertati dalla decisione da eseguire.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia e alla richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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