Cassazione Penale, Sentenza n. 49565/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tafili impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998 (permanenza nel territorio nazionale dopo decreto di espulsione), deducendo in cassazione principalmente la nullità per inosservanza di norme processuali (art. 604, comma 5-bis e 420-quater c.p.p.) perché il giudice di pace non avrebbe accertato l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; deduceva inoltre vizio di motivazione/travisamento della prova sulla responsabilità, omissione di pronuncia sulla particolare tenuità (art. 34 D.Lgs. 274/2000) e omissione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente degli altri: ha rilevato che il giudice di pace non ha verificato la reale instaurazione di un rapporto professionale che assicurasse la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, pur essendo il principio già affermato in giurisprudenza e poi recepito nell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. Ne è conseguito un vizio formale grave del contraddittorio che ha viziato il processo ab initio. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Siena in diversa persona fisica, con l'indicazione che prima del nuovo giudizio sia verificata la regolare instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
D. Lgs. 286/1998, art. 14, comma 5-ter
art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. 286/1998
Norma sostanziale che punisce la permanenza sul territorio dello Stato dopo decreto di espulsione; la Corte non ha deciso nel merito la responsabilità ma ha annullato il giudizio per vizi processuali impedendo la valutazione definitiva di quel fatto.
Codice di procedura penale, art. 604, comma 5-bis
art. 604, comma 5-bis, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità: il giudice deve accertare la regolare instaurazione del contraddittorio e la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, soprattutto quando vi sia elezione di domicilio presso difensore d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 420-quater
Norma procedurale rilevante per la validità dell'atto; la sua mancata osservanza è stata invocata come vizio formale relativo al contraddittorio.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sul motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; richiamate per contestare la valutazione delle prove e le omissioni nella motivazione, ma il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo sufficiente ad assorbire gli altri.
D. Lgs. 274/2000, art. 34
Norma sulla particolare tenuità del fatto; il ricorrente denunciava l'omessa valutazione ma la Corte non è entrata nel merito avendo annullato per nullità del contraddittorio.
Codice di procedura penale, art. 162, comma 4-bis
art. 162, comma 4-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103)
Principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non equivale automaticamente a conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale. La Corte applica questo principio (già consolidato in giurisprudenza) per accertare il vizio del contraddittorio nel caso concreto.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 23948/2019, Darwish)
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish)
Decisione richiamata come consolidamento del principio che non basta la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: è necessario verificare i contatti effettivi tra imputato e difensore per ritenere quella elezione idonea a far presumere la conoscenza del procedimento.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantisce di per sé la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che assicuri comunicazioni tra difensore e assistito.
- Se il giudice omette tale verifica e ciò incide sul contraddittorio, la nullità è grave e può comportare l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
- Quando il fatto è anteriore all'entrata in vigore di una norma che poi codifica un principio giurisprudenziale, il principio già affermato in giurisprudenza resta comunque rilevante e può essere invocato in cassazione.
- Le questioni meritorie (es. responsabilità materiale, tenuità del fatto, attenuanti) possono rimanere assorbite se il vizio processuale rilevato è decisivo; quindi è strategico sollevare tempestivamente eccezioni sul regolare instaurarsi del contraddittorio.
- In caso di accertata nullità del processo ab origine, il rinvio deve essere a giudice diverso e con verifica preliminare della regolarità del contraddittorio prima di procedere al nuovo esame.
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