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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36990/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione di merito riguardava due imputati riconosciuti responsabili del reato di violenza privata in primo grado e, in appello, prosciolti per prescrizione con conferma delle statuizioni civili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, il vizio derivante dall'omessa notificazione dei successivi rinvii dell'udienza dopo la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza cartolare in appello; dall'altro, hanno contestato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, sostenendo che non dovesse essere posta a loro carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di appello celebrato con trattazione cartolare nel periodo emergenziale Covid-19, l'eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, che hanno già svolto le loro difese con il deposito degli scritti; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto. Di conseguenza ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha escluso la liquidazione delle spese di parte civile in cassazione perché la parte civile non aveva svolto un contributo difensivo specifico limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 570 c.p.p.

    non citato nel testo.

  • art. 612 c.p.p.

    non citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello trattato in forma cartolare, il rinvio della deliberazione non richiede una nuova comunicazione alle parti quando queste abbiano già ricevuto rituale avviso dell'udienza e abbiano depositato le rispettive conclusioni scritte.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a deduzioni generiche, prive di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le spese della parte civile nel giudizio di legittimità non sono liquidabili se la parte civile non ha svolto una concreta attività difensiva idonea a contrastare specificamente i motivi di impugnazione, ma si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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