Cassazione Civile, Ordinanza n. 33159/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta da un paziente che assumeva di avere subito l'asportazione chirurgica del testicolo sinistro, poi rivelatosi necrotico, a seguito di una errata diagnosi di epididimite resa in occasione di una visita effettuata alcuni giorni prima da medici militari e civili operanti presso strutture sanitarie diverse. Secondo l'attore, i sanitari avrebbero dovuto riconoscere la torsione testicolare e disporre immediatamente l'intervento necessario a evitare la necrosi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione nei confronti di uno dei convenuti e aveva rigettato nel merito quella proposta contro gli altri. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché uno dei controricorrenti ha eccepito e provato la notificazione della sentenza d'appello al difensore domiciliatario del ricorrente in data 28 dicembre 2023, con conseguente decorrenza del termine breve di 60 giorni per il ricorso ex art. 325 c.p.c.; essendo il ricorso stato notificato il 19 aprile 2024, è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato la regola dell'unitarietà del termine di impugnazione nelle cause inscindibili con pluralità di parti e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello eseguita da una delle parti vittoriose al difensore del ricorrente presso il domicilio digitale. Ha ritenuto provata la notificazione del 28 dicembre 2023 e, applicando l'art. 325 c.p.c. e il principio dell'unitarietà del termine nelle cause inscindibili con pluralità di parti, ha concluso che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 26 febbraio 2024. Ha quindi condannato il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità in favore di tutte le parti controricorrenti costituite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
È disposta l'oscurazione dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 325 cod. proc. civ.
Il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è notificata al difensore della parte soccombente presso il domicilio eletto o digitale, decorre il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.
- Nelle cause inscindibili con pluralità di parti opera l'unitarietà del termine di impugnazione: la notificazione della sentenza eseguita da una sola delle parti vittoriose è idonea a far decorrere il termine breve anche nei confronti delle altre parti e dell'impugnante.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla valida notificazione della sentenza impugnata, esso è inammissibile senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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