Regolamento (UE) 2019/2028
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le tabelle di corrispondenza tra i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito utilizzate ai fini prudenziali nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013. La modifica si rende necessaria per tenere conto di variazioni metodologiche di alcune ECAI, dell’estensione a nuovi segmenti di mercato e dell’ingresso di una nuova agenzia registrata. Il provvedimento sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito ai fini dei requisiti prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per l’uso delle valutazioni esterne del merito di credito (ECAI) nel calcolo dei requisiti prudenziali. Incide sulle corrispondenze tra rating e classi di merito di credito previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, sostituendone l’allegato III con le nuove tabelle. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce esclusioni settoriali espresse, ma aggiorna le corrispondenze per le ECAI elencate nell’allegato.
Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra rating ECAI e classi di merito di credito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per aggiornare le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento è motivato dall’evoluzione delle metodologie di rating, dall’ampliamento di alcuni perimetri di mercato e dall’ingresso di una nuova ECAI registrata.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è l’articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, che richiede la specificazione dell’associazione tra rating ECAI e classi di merito di credito. Il nuovo regolamento si colloca quindi nel sistema dei requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento e mira a mantenere aggiornato il quadro di riconoscimento delle valutazioni esterne utilizzabili ai fini regolamentari.
Ragioni della modifica
I considerando chiariscono che, dopo le modifiche già apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/634, sono mutati i fattori quantitativi e qualitativi alla base di alcune valutazioni del merito di credito contenute nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1799. Inoltre, talune ECAI hanno esteso i propri rating a nuovi segmenti di mercato, introducendo nuove scale e nuovi tipi di rating. In parallelo, è stata registrata una nuova agenzia di rating del credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, rendendo necessario stabilire anche per essa una corrispondenza ufficiale.
Base tecnica e processo di elaborazione
Il testo afferma di essere stato elaborato sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Le autorità hanno svolto consultazioni pubbliche aperte, valutazioni di impatto costi-benefici e hanno acquisito i pareri dei gruppi delle parti interessate dei settori bancario, degli strumenti finanziari e delle assicurazioni/pensioni.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Il nuovo allegato contiene tabelle dettagliate per numerose ECAI, associando diverse scale di rating alfanumeriche alle classi di merito di credito da 1 a 6. Le tabelle riguardano rating di lungo e breve termine, rating di emissioni, rating di solidità finanziaria, rating per controparti di derivati, rating per assicuratori, rating sovrani e altre categorie specialistiche, a seconda dell’agenzia considerata.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, l’aggiornamento incide sull’utilizzo dei rating esterni nel calcolo dei requisiti prudenziali, poiché determina quali valutazioni siano attribuite alle diverse classi di merito di credito. Sul piano operativo, ciò richiede di allineare i modelli interni, le procedure di compliance e le matrici di mapping dei rating alle nuove corrispondenze dell’allegato III.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo specifica inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1799
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 con il testo allegato al regolamento. Il nuovo allegato ridefinisce, per ciascuna ECAI elencata, la corrispondenza tra le varie scale di rating (lungo termine, breve termine, emissioni, solidità finanziaria, controparti, sovrani, ecc.) e le classi di merito di credito da 1 a 6 previste ai fini dell’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ragioni dell’aggiornamento delle corrispondenze
I considerando evidenziano che, dopo le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/634, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano alcune valutazioni del merito di credito. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso le proprie valutazioni a nuovi segmenti di mercato, con nuove scale e nuovi tipi di rating. Per tali ragioni la Commissione aggiorna le corrispondenze delle ECAI interessate.
Nuova ECAI registrata e criterio di allineamento
Il regolamento prende atto della registrazione di una nuova agenzia di rating del credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Poiché l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede la specificazione delle attribuzioni per tutte le ECAI, viene stabilita anche la corrispondenza per la nuova agenzia; nel caso specifico, la corrispondenza riflette quella già stabilita per l’ECAI del paese terzo dalla quale la nuova agenzia deriva la metodologia.
Base tecnica e consultazioni
Il regolamento si fonda su progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente dall’ABE, dall’ESMA e dall’EIOPA. Le autorità hanno svolto consultazioni pubbliche, analizzato costi e benefici e acquisito i pareri dei gruppi delle parti interessate nei settori bancario, degli strumenti finanziari e delle assicurazioni e pensioni aziendali.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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