Regolamento (UE) 2019/2093
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per adeguare i criteri tecnici di analisi utilizzati nei controlli ufficiali dei contaminanti negli alimenti. In particolare, introduce o aggiorna i requisiti di prestazione per i metodi di analisi relativi a 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide, e aggiorna le definizioni di LOD e LOQ. Le modifiche si applicano dal 14 dicembre 2019, in coerenza con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
Aggiornamento dei metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale di alcuni contaminanti negli alimenti, con introduzione di criteri prestazionali per 3-MCPD esteri, glicidil esteri, perclorato e acrilammide.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari effettuati nell’Unione europea per verificare i tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), perclorato e acrilammide. Incide sui metodi di campionamento e di analisi utilizzati dai laboratori e dalle autorità competenti nell’ambito del regolamento (CE) n. 333/2007, in relazione ai tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 e alle misure sul contenimento dell’acrilammide del regolamento (UE) 2017/2158. Non introduce esclusioni settoriali nuove, ma specifica l’applicabilità dei criteri a determinate categorie di alimenti e ai relativi punti dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione: modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 per 3-MCPD esteri, glicidil esteri, perclorato e acrilammide
Il regolamento interviene sul quadro tecnico dei controlli ufficiali dei contaminanti negli alimenti, aggiornando il regolamento (CE) n. 333/2007. L’obiettivo è allineare i metodi di campionamento e analisi alle esigenze di controllo di nuovi o ulteriori contaminanti, nonché alle più recenti indicazioni tecniche sui limiti di rilevazione e di quantificazione.
Contesto e finalità
Il testo si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e richiama i tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 per vari contaminanti, oltre alle misure di attenuazione e ai livelli di riferimento per l’acrilammide previsti dal regolamento (UE) 2017/2158. La Commissione precisa che il regolamento (CE) n. 333/2007 già conteneva criteri di prestazione per metodi di analisi dei contaminanti, ma tali criteri devono essere estesi e aggiornati per includere 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano i controlli ufficiali svolti sugli alimenti nell’Unione europea. Più precisamente, esse incidono sui metodi di campionamento e di analisi utilizzati per verificare i tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-MCPD, 3-MCPD esteri, glicidil esteri, IPA, perclorato e acrilammide. Il regolamento non disciplina direttamente limiti sostanziali di contaminazione, ma i requisiti tecnici che i metodi analitici devono rispettare per essere idonei al controllo ufficiale.
Modifica dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 333/2007
L’articolo 1, paragrafo 1, viene riscritto per specificare che il campionamento e l’analisi per il controllo dei contaminanti elencati devono essere effettuati conformemente all’allegato del regolamento modificato. Il rinvio include espressamente i controlli dell’acrilammide, da svolgere secondo il regolamento (UE) 2017/2158.
Definizioni di LOD e LOQ
Il punto C.3.1 dell’allegato sostituisce le definizioni di LOD e LOQ. Il LOD è definito come la minima concentrazione misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell’analita. Il LOQ è il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. La modifica recepisce un documento di orientamento elaborato dai laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti in mangimi e alimenti.
Criteri di prestazione per i metodi di analisi
L’allegato introduce criteri di prestazione dettagliati per i metodi analitici relativi ai singoli contaminanti.
Per il 3-MCPD, sono previste tabelle distinte a seconda delle categorie di alimenti di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. I criteri comprendono specificità, assenza di bianchi di campo significativi, requisiti di precisione secondo l’equazione di Horwitz modificata, recupero tra 75 % e 110 %, e limiti di LOD e LOQ differenziati, con valori che variano in funzione della categoria alimentare.
Per i 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, la disciplina è parimenti articolata per categorie di alimenti e per contenuto di grassi. Sono richiesti specificità, precisione, recupero compreso tra 70 % e 125 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ con limiti diversi per oli e grassi, per alimenti con tenori di grassi inferiori o superiori a determinate soglie e per categorie specifiche di prodotti.
Per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, i criteri sono analoghi: specificità, precisione basata sull’equazione di Horwitz, recupero 70-125 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ graduato in funzione della categoria alimentare e del contenuto di grassi.
Per l’acrilammide, i criteri si applicano a tutti gli alimenti e richiedono specificità, bianchi di campo inferiori al LOD, precisione secondo Horwitz, recupero tra 75 % e 110 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ rapportato ai livelli di riferimento. In particolare, per alimenti con livello di riferimento inferiore a 125 μg/kg, il LOQ non deve superare due quinti del livello di riferimento, fermo restando che non è richiesto un valore inferiore a 20 μg/kg; per alimenti con livello di riferimento pari o superiore a 125 μg/kg, il LOQ non deve superare 50 μg/kg.
Per il perclorato, il regolamento aggiunge criteri specifici: specificità senza interferenze, precisione in base a Horwitz, recupero tra 70 % e 110 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ non superiore a due quinti del limite massimo.
Equazioni di Horwitz e metodologia di precisione
Il testo inserisce anche note metodologiche generali. Richiama l’equazione di Horwitz, applicabile per concentrazioni comprese tra 1,2 × 10-7 e 0,138, e l’equazione di Horwitz modificata per concentrazioni inferiori a 1,2 × 10-7. Tali formule sono utilizzate per determinare la deviazione standard relativa in condizioni di riproducibilità (RSDR), con una logica di standardizzazione della valutazione della precisione dei metodi di analisi.
Adeguamenti di coordinamento e applicazione temporale
Il punto C.3.3.2 è aggiornato con un rinvio alla nuova numerazione della tabella pertinente, da 'Tabella 8' a 'Tabella 10'. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 14 dicembre 2019, data coerente con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’ambito del regolamento (CE) n. 333/2007
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 333/2007 è sostituito per precisare che campionamento e analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-MCPD, 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, IPA e perclorato, nonché per il controllo dell’acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158, devono essere effettuati secondo l’allegato del regolamento modificato.
Aggiornamento delle definizioni di LOD e LOQ
Nel punto C.3.1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 le definizioni di limite di rilevazione (LOD) e limite di quantificazione (LOQ) sono sostituite per allinearle al documento di orientamento dei laboratori di riferimento UE: il LOD è la minima concentrazione misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell’analita; il LOQ è il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica.
Criteri di prestazione per 3-MCPD e suoi esteri
Sono introdotte tabelle specifiche per i metodi di analisi del 3-MCPD e dei 3-MCPD esteri degli acidi grassi. Per il 3-MCPD sono previsti requisiti di specificità, bianchi di campo inferiori al LOD, precisione (RSDr pari a 0,66 dell’RSDR derivata dall’equazione di Horwitz modificata, RSDR come da Horwitz), recupero 75-110 %, nonché limiti di LOD e LOQ differenziati per gli alimenti di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per i 3-MCPD esteri, espressi come 3-MCPD, sono fissati criteri analoghi con recupero 70-125 % e LOQ parametrati agli alimenti e al tenore di grassi, includendo soglie di 100 μg/kg negli oli e grassi, due quinti del limite massimo per talune categorie e 15 μg/kg grassi per altri prodotti.
Criteri di prestazione per i glicidil esteri degli acidi grassi
Per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, sono introdotti criteri di prestazione specifici: specificità senza interferenze di matrice o spettro, requisiti di precisione basati sull’equazione di Horwitz, recupero 70-125 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ differenziati per categorie alimentari, tra cui 100 μg/kg negli oli e grassi, due quinti del limite massimo per alcune categorie e 31 μg/kg grassi per altre.
Criteri di prestazione per l’acrilammide
La lettera relativa all’acrilammide nel punto C.3.3.1 è sostituita: per tutti gli alimenti sono previsti specificità senza interferenze, bianchi di campo inferiori al LOD, precisione secondo Horwitz, recupero 75-110 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ non superiore a due quinti del livello di riferimento per alimenti con livello di riferimento inferiore a 125 μg/kg, con soglia minima non inferiore a 20 μg/kg, ovvero non superiore a 50 μg/kg per alimenti con livello di riferimento pari o superiore a 125 μg/kg.
Criteri di prestazione per il perclorato e note metodologiche
Sono aggiunte specifiche tabelle per il perclorato: specificità senza interferenze di matrice o spettro, precisione secondo Horwitz, recupero 70-110 %, LOD pari a tre decimi del LOQ e LOQ non superiore a due quinti del limite massimo. Sono inoltre inserite note sull’applicazione dell’equazione di Horwitz e della versione modificata per concentrazioni molto basse, con richiamo delle relative formule e delle definizioni di RSDR e C.
Adeguamento del rinvio interno alla tabella di idoneità allo scopo
Nel punto C.3.3.2, il rinvio alla 'Tabella 8' è sostituito con 'Tabella 10', in coordinamento con la nuova numerazione dell’allegato modificato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato in considerazione dell’applicazione dal medesimo giorno del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.
Come è indicizzato
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