Regolamento (UE) 2019/1997
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione del 29 novembre 2019 relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la riapertura di un’inchiesta antielusione per correggere l’illegittimità accertata dalla Corte di giustizia nella causa C-251/18, relativa al precedente regolamento del Consiglio n. 501/2013. La riapertura riguarda le importazioni di biciclette spedite da quattro paesi terzi e comporta la registrazione doganale delle importazioni per un periodo di nove mesi. Il testo disciplina inoltre le modalità di partecipazione delle parti interessate, la gestione della riservatezza, l’eventuale omessa collaborazione e l’informazione alle autorità doganali in merito a rimborsi e sgravi.
Riapertura dell’inchiesta antielusione sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi spediti da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi unicicli o monocicli, senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine. Riguarda la riapertura dell’inchiesta antielusione avviata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio; non incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 relativo ai dazi sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka da parte della City Cycle Industries, espressamente escluso dal presente procedimento. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la registrazione delle importazioni dura nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Riapertura dell’inchiesta antielusione sulle biciclette
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, che ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio nella parte relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka. La Commissione, ai sensi dell’articolo 266 TFUE e del regolamento (UE) 2016/1036, riapre pertanto l’inchiesta antielusione al solo fine di rettificare l’illegittimità rilevata, riprendendo il procedimento dalla fase in cui si è verificata l’irregolarità.
Contesto e origine del procedimento
L’inchiesta trae origine dall’apertura, il 26 settembre 2012, di un procedimento antielusione relativo alle misure antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, inizialmente istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio aveva esteso il dazio antidumping alle biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dall’origine dichiarata. La Corte di giustizia, nella sentenza del 19 settembre 2019, ha ritenuto invalida tale estensione per quanto riguarda le importazioni spedite dallo Sri Lanka, osservando l’assenza di un’analisi individuale delle pratiche di elusione ascrivibili a determinati operatori e l’insufficienza della motivazione sulle prove disponibili.
Ambito materiale della riapertura
La riapertura riguarda le importazioni di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, con corrispondenti codici TARIC 8712003010 e 8712007091. Il regolamento si applica ai prodotti spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali paesi. Il regolamento chiarisce inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28, relativo alla posizione della City Cycle Industries, non è interessato dalle irregolarità accertate e resta fuori dal presente procedimento.
Registrazione doganale e conseguenze finanziarie
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni interessate, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere dazi antidumping adeguati se l’inchiesta confermerà l’elusione. La registrazione ha una durata massima di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Diritti di partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova sulla riapertura entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione relative alle questioni oggetto della riapertura devono essere presentate per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione; per le audizioni successive si applicano i termini specifici indicati dalla Commissione nelle proprie comunicazioni. Il testo richiama anche il ruolo del consigliere-auditore, cui le parti possono rivolgersi per questioni relative ad accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe dei termini e audizioni di terzi.
Riservatezza, forma delle comunicazioni e canali di trasmissione
Le informazioni presentate alla Commissione devono essere libere da diritti d’autore; quando contengano dati protetti di terzi, è necessaria un’autorizzazione specifica che consenta alla Commissione di usare tali informazioni nel procedimento e di condividerle con le parti in forma difensiva. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate con la dicitura "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato etichettato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione del contenuto sostanziale. In mancanza di un riassunto adeguato, la Commissione può non prendere in considerazione le informazioni riservate. Le parti sono inoltre invitate a utilizzare e-mail o la piattaforma TRON.tdi per le comunicazioni con la Commissione.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette entro i termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale quando le informazioni risultano false o fuorvianti. Il regolamento avverte che, in caso di collaborazione solo parziale o assente, l’esito può essere meno favorevole per la parte interessata rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con una piena cooperazione. L’assenza di risposta in formato informatico non costituisce omessa collaborazione se il soggetto dimostra che ciò comporterebbe oneri o costi eccessivi e contatta subito la Commissione.
Trattamento dei dati personali e informazioni alle autorità doganali
I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725. Le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere la pubblicazione dei risultati della riapertura prima di decidere su eventuali domande di rimborso e di sgravio dei dazi; la Commissione indica che tale pubblicazione dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla pubblicazione del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riapertura dell’inchiesta antielusione
La Commissione riapre l’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette e altri velocipedi senza motore, spediti dall’Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia, riprendendo il procedimento dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS e mira a rettificare la mancanza di motivazione sufficiente sull’esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione consente, in caso di conferma dell’elusione, di riscuotere dazi antidumping da una data certa. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Rimborso e sgravio dei dazi
Le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione dei risultati dell’inchiesta riaperta prima di decidere su eventuali domande di rimborso o di sgravio dei dazi contemplati dal regolamento.
Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali
Le parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Le richieste di audizione sulle questioni relative alla riapertura devono essere presentate per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione; le richieste successive seguono i termini fissati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Riservatezza e presentazione delle comunicazioni
Le informazioni trasmesse devono essere esenti da diritti d’autore; se riguardano dati protetti di terzi, è necessaria un’autorizzazione specifica che consenta alla Commissione di usarli e divulgarli in forma difensiva. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato; in difetto, le informazioni possono non essere prese in considerazione. Le parti sono invitate a usare e-mail o la piattaforma TRON.tdi e a indicare recapiti completi e validi.
Omessa collaborazione
Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. L’assenza di risposta in formato informatico non costituisce omessa collaborazione se la parte dimostra oneri o costi eccessivi e contatta immediatamente la Commissione.
Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite con i servizi della Commissione e tratta accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe dei termini e audizioni di terzi. Le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto in tempo utile; le audizioni tardive sono valutate tenendo conto delle ragioni del ritardo, della natura delle questioni e dei diritti di difesa.
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti nell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2028
- Regolamento · 29 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2029
- Regolamento · 29 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2030
- Regolamento · 29 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2075
- Regolamento · 29 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2076
- Regolamento · 29 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2093
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →