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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2075

Regolamento (UE) 2019/2075 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1, 8, 34, 37 e 38, gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 6, le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12, 19, 20 e 22 e l’interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 32 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il corpus degli IFRS adottati nell’UE per allineare numerosi principi e interpretazioni al Quadro concettuale rivisto pubblicato dallo IASB nel 2018. Le modifiche incidono soprattutto sui riferimenti al framework concettuale, sulle regole di rilevazione e su alcune disposizioni transitorie di applicazione. Per la maggior parte delle norme interessate, l’obbligo decorre dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2020, con possibilità di applicazione anticipata coordinata.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per aggiornare i riferimenti al Quadro concettuale negli IAS/IFRS e in alcune interpretazioni collegate.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati nell’Unione europea, nei limiti del regolamento (CE) n. 1126/2008. Riguarda in particolare IAS 1, 8, 34, 37 e 38, IFRS 2, 3 e 6, IFRIC 12, 19, 20 e 22 e SIC 32, con effetti per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata solo se applicate contestualmente tutte le altre modifiche del pacchetto. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Regolamento (UE) 2019/2075 della Commissione – aggiornamento dei riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che recepisce nell’Unione europea determinati principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’intervento recepisce le modifiche emanate dallo IASB il 29 marzo 2018 sui riferimenti al Quadro concettuale, con l’obiettivo di allineare gli IAS/IFRS e alcune interpretazioni al framework concettuale rivisto, pur mantenendo in taluni casi il richiamo al precedente Quadro sistematico del 2001.

Finalità e contesto

Il regolamento si colloca nell’ambito della disciplina europea dell’informazione finanziaria, incidendo sui principi contabili internazionali applicabili alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati nell’UE. Dai considerando emerge che le modifiche sono state ritenute conformi ai criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e sono state adottate previa consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group e con il parere favorevole del comitato di regolamentazione contabile.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento opera sul regolamento (CE) n. 1126/2008 e, tramite esso, sui principi IAS/IFRS e sulle interpretazioni elencate nell’articolo 1. In pratica, interessa le imprese tenute ad applicare gli IFRS nell’Unione europea, con effetti anche ai fini SEE. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna il testo di principi e interpretazioni già adottati, incidendo soprattutto sui riferimenti al Quadro concettuale, sulle regole di rilevazione e su alcune clausole transitorie.

Modifiche ai principi IAS/IFRS

La parte centrale del regolamento riguarda l’adeguamento di diversi standard ai riferimenti al Quadro concettuale rivisto.

IAS 1 – Presentazione del bilancio

Lo IAS 1 è modificato nei paragrafi 7, 15, 19-20, 23-24, 28 e 89, con aggiunta del paragrafo 139S. Viene affinata la nozione di rilevanza, chiarendo che omissioni o errate misurazioni sono rilevanti se possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, considerando dimensione, natura e circostanze della voce. Si rafforza poi il principio della presentazione attendibile: i bilanci devono rappresentare fedelmente situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico e flussi finanziari, e in casi estremamente rari è ammessa la disapplicazione di una specifica disposizione IFRS se la conformità risulterebbe così fuorviante da confliggere con le finalità del bilancio.

In tali casi, l’entità deve fornire informazioni dettagliate:

  • titolo dell’IFRS disapplicato;
  • natura della deroga e trattamento richiesto dal principio;
  • ragioni per cui tale trattamento sarebbe fuorviante;
  • trattamento adottato;
  • effetti economico-patrimoniali della deroga per ciascun esercizio presentato.

Quando il quadro regolamentare non consente la deroga, l’entità deve ridurre al massimo gli effetti fuorvianti fornendo specifiche informazioni aggiuntive sulle rettifiche che sarebbero necessarie.

IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

Lo IAS 8 è modificato nel paragrafo 6 e nel paragrafo 11, lettera b), con aggiunta dei paragrafi 54F e 54G. La modifica chiarisce la gerarchia delle fonti da considerare nella scelta dei principi contabili: prima gli IFRS che trattano casi simili o correlati, poi le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione del Quadro concettuale.

È inserita inoltre una precisazione importante per i saldi dei regulatory account: se l’entità non applica l’IFRS 14, nell’applicare il paragrafo 11, lettera b), deve continuare a fare riferimento al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, non al Quadro concettuale del 2018. Il regolamento disciplina anche l’applicazione retroattiva e il caso in cui essa non sia fattibile o comporti costi o sforzi eccessivi.

IAS 34 – Bilanci intermedi

Lo IAS 34 è aggiornato nei paragrafi 31 e 33, con aggiunta del paragrafo 58. Le modifiche precisano che la rilevazione nei bilanci intermedi segue le definizioni del Quadro concettuale e che i ricavi e i costi sono rilevati quando vi sono i corrispondenti movimenti di attività e passività. Il regolamento conferma il richiamo ai criteri di rilevazione anche nel periodo intermedio e prevede l’applicazione retroattiva secondo le regole dello IAS 8, salvo impraticabilità.

IFRS 2 e IFRS 6

Nell’IFRS 2 viene aggiunto il paragrafo 63E, che aggiorna il riferimento alla definizione di strumento rappresentativo di capitale nell’appendice A. L’entità deve applicare la modifica dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente; è ammessa l’applicazione anticipata solo se contestuale all’intero pacchetto di modifiche. La regola generale è la retroattività, salvo impraticabilità o costi e sforzi indebiti, nel qual caso si applicano le disposizioni transitorie dello IAS 8.

Per l’IFRS 6, il paragrafo 10 è aggiornato e viene aggiunto il paragrafo 26A. La modifica conferma che i costi relativi allo sviluppo delle risorse minerarie non devono essere rilevati come attività di esplorazione e valutazione e rinvia al Quadro concettuale e allo IAS 38 per la rilevazione delle attività derivanti dallo sviluppo. Anche qui vale la decorrenza dal 1° gennaio 2020 e la disciplina retroattiva con le relative eccezioni.

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

Nel paragrafo 11 dell’IFRS 3 viene sostituito il riferimento al precedente "Quadro sistematico" con quello al "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio". La sostanza della norma rimane invariata: affinché attività acquisite e passività assunte siano rilevate nell’ambito del metodo dell’acquisizione, devono soddisfare le definizioni di attività e passività alla data di acquisizione. Il testo chiarisce inoltre che, ai fini dell’IFRS 3, gli acquirenti devono continuare ad applicare il Quadro sistematico del 2001 anziché il Quadro concettuale del 2018.

IAS 37 e IAS 38

Gli IAS 37 e 38 sono modificati mediante l’inserimento di note a piè di pagina nei paragrafi 10 e 8, rispettivamente. Le note precisano che le definizioni di passività e di attività contenute in tali principi non sono state riviste in seguito alla revisione del Quadro concettuale del 2018.

IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 e SIC 32

Le interpretazioni collegate sono aggiornate nei rispettivi riferimenti concettuali. In particolare:

  • IFRIC 12 e IFRIC 19 mantengono il richiamo al Quadro sistematico del 2001, aggiornandone la nota a piè di pagina;
  • IFRIC 20 e IFRIC 22 aggiungono un riferimento al Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2010;
  • SIC 32 modifica il paragrafo 5, precisando che l’interpretazione non si applica alle spese per acquisizione, sviluppo e funzionamento dell’hardware del sito web, contabilizzate secondo lo IAS 16, mentre i servizi Internet vanno rilevati come costo quando ricevuti.

Disposizioni transitorie, efficacia e applicazione pratica

L’articolo 2 stabilisce che le imprese devono applicare le modifiche al più tardi a partire dal primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2020 o successivamente. Per varie modifiche è espressamente prevista l’applicazione retroattiva secondo lo IAS 8, con una clausola uniforme che consente, se la retroattività non è fattibile o comporta costi e sforzi indebiti, di applicare i paragrafi rilevanti dello IAS 8 sulle modalità semplificate.

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo soprattutto nella corretta individuazione del framework concettuale da utilizzare nell’interpretazione degli IFRS, nella valutazione della rilevanza delle informazioni di bilancio e nella gestione delle ipotesi eccezionali di deroga per presentazione fuorviante. Ha inoltre impatto operativo sulla predisposizione di bilanci annuali e intermedi per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2020, nonché sulle disclosure richieste quando si applicano in via retroattiva le modifiche o quando tale applicazione non è praticabile.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato per recepire gli aggiornamenti ai riferimenti al Quadro concettuale in IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 e SIC 32.

Decorrenza generale e applicazione anticipata

Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dall’inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2020 o successivamente. L’applicazione anticipata è consentita solo se l’entità applica contestualmente tutte le altre modifiche introdotte dal pacchetto "Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS".

IAS 1 – presentazione del bilancio

Sono modificati i paragrafi 7, 15, 19-20, 23-24, 28 e 89, con nuovo paragrafo 139S. Le modifiche aggiornano la nozione di rilevanza, rafforzano il richiamo alla presentazione attendibile e alla conformità agli IFRS, disciplinano le deroghe in circostanze estremamente rare e gli obblighi informativi quando una disposizione IFRS viene disapplicata o non può essere derogata. Le modifiche si applicano retroattivamente, salvo impraticabilità o costi/sforzi indebiti, secondo lo IAS 8.

IAS 8 – principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori

Sono modificati il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b), con l’aggiunta dei paragrafi 54F-54G. Viene aggiornato il rinvio alle fonti da considerare nella selezione dei principi contabili, dando priorità agli IFRS applicabili e, in subordine, al Quadro concettuale. Per i saldi dei regulatory account, se non si applica l’IFRS 14, permane il rinvio al Quadro sistematico del 2001. Si introducono regole transitorie sulla retroattività e sulla nozione di impraticabilità/costi o sforzi eccessivi.

IAS 34 – bilanci intermedi

Sono modificati i paragrafi 31 e 33 e aggiunto il paragrafo 58. Le modifiche chiariscono che la rilevazione nei bilanci intermedi segue le definizioni di attività, passività, ricavi e costi del Quadro concettuale, e che ricavi e costi sono rilevati solo se vi sono i corrispondenti movimenti di attività e passività. Anche qui è prevista applicazione retroattiva, con disciplina specifica in caso di impraticabilità.

IFRS 2 e IFRS 6 – aggiornamento dei riferimenti al Quadro concettuale

Nell’IFRS 2 è aggiunto il paragrafo 63E e nell’IFRS 6 il paragrafo 10 è modificato con il nuovo paragrafo 26A. Le modifiche aggiornano i rinvii al Quadro concettuale e disciplinano l’applicazione retroattiva o, in alternativa, l’uso delle regole dello IAS 8 in caso di impraticabilità o costi/ sforzi indebiti.

IFRS 3 – aggregazioni aziendali

Nel paragrafo 11 si sostituisce il riferimento al precedente "Quadro sistematico" con quello al "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio", mantenendo ferma la regola secondo cui le attività acquisite e le passività assunte devono soddisfare le definizioni alla data di acquisizione. È espressamente chiarito che, ai fini del principio, continua a valere il Quadro sistematico del 2001 e non il Quadro concettuale del 2018.

IAS 37 e IAS 38 – note alle definizioni

Nei paragrafi 10 dello IAS 37 e 8 dello IAS 38 sono aggiunte note a piè di pagina che precisano che le definizioni di passività e di attività contenute in tali principi non sono state riviste in seguito alla revisione del Quadro concettuale del 2018.

IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 e SIC 32

Le interpretazioni sono modificate principalmente nei riferimenti al Quadro sistematico o al Quadro concettuale: IFRIC 12 e IFRIC 19 aggiornano i riferimenti al Quadro sistematico del 2001; IFRIC 20 e IFRIC 22 aggiungono riferimenti al Quadro concettuale del 2010; SIC 32 modifica il paragrafo 5 e chiarisce che la disciplina non si applica alle spese per hardware di siti web, mentre i servizi Internet sono imputati a costo quando ricevuti.

Come è indicizzato

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