Regolamento (UE) 2019/2076
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 della Commissione del 29 novembre 2019 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Contec IPA Product Family (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rilascia un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family", fondata sulla valutazione positiva effettuata nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione riguarda prodotti a base di propan-2-olo per usi professionali di disinfezione su superfici dure non porose in ambienti chiusi, comprese camere bianche e aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi. Il provvedimento fissa un periodo di validità dal 26 dicembre 2019 al 30 novembre 2029 e impone una prova di conservazione a lungo termine per talune salviette, con termine di trasmissione dei risultati all’ECHA entro il 31 luglio 2021.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Contec Europe e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso, nell’Unione europea e negli Stati membri, della famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family". L’autorizzazione copre i tipi di prodotto 2 e 4 del regolamento (UE) n. 528/2012, ossia i disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali e i disinfettanti per il settore dell’alimentazione umana e animale. Sono inclusi prodotti liquidi pronti all’uso e salviette impregnate, destinati a utilizzatori professionali; resta fermo il rispetto dei termini, condizioni e del sommario delle caratteristiche del biocida contenuti negli allegati. Il regolamento non disciplina altri tipi di prodotto o usi diversi da quelli espressamente autorizzati negli allegati.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Il provvedimento si fonda sul parere favorevole dell’ECHA e sulla valutazione secondo cui la famiglia di biocidi rientra nella nozione di "famiglia di biocidi", è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e soddisfa le condizioni richieste per l’autorizzazione.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda è stata presentata da Contec Europe il 29 giugno 2016 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-LA025582-58. Il principio attivo della famiglia è il propan-2-olo, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati. L’autorità competente di valutazione ha trasmesso la relazione di valutazione e le conclusioni all’ECHA il 22 agosto 2018; l’ECHA ha poi trasmesso alla Commissione il parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione di valutazione finale il 25 marzo 2019, nonché il progetto in tutte le lingue ufficiali il 28 maggio 2019. La Commissione dichiara di condividere il parere dell’Agenzia e di ritenere opportuno rilasciare l’autorizzazione.
Ambito oggettivo dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda la famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family" per i tipi di prodotto 2 e 4 del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti sono destinati a disinfettare superfici dure non porose in camere bianche e in ambienti correlati, nonché aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi. Le formulazioni autorizzate sono un liquido pronto all’uso da spruzzo/strofinamento e salviette pronte all’uso. I prodotti sono destinati a utilizzatori professionali.
Composizione della famiglia di biocidi
La sostanza attiva è il propan-2-olo, con contenuto pari al 62,9%. Il sommario delle caratteristiche del biocida riporta diversi prodotti commerciali ricompresi nella famiglia, tra cui formulazioni liquide e salviette impregnate, e indica anche i relativi materiali di confezionamento e volumi/contenitori autorizzati.
Usi autorizzati e modalità di impiego
Per il meta SPC relativo ai prodotti liquidi, l’uso autorizzato è in ambiente chiuso, mediante spruzzatura o strofinamento, con dose di 50 ml per metro quadrato. Il tempo di contatto è di 1 minuto per l’azione battericida e micobattericida e di 3 minuti per l’azione lieviticida, con temperatura d’uso ambiente (20 ± 2 °C). Per il meta SPC relativo alle salviette, l’uso è mediante strofinamento, sempre in ambiente chiuso e a temperatura ambiente, con tempi di contatto di 1 minuto per batteri e micobatteri e 3 minuti per lieviti.
Misure di mitigazione del rischio, pronto soccorso e stoccaggio
Il sommario delle caratteristiche del biocida riporta indicazioni di pericolo legate all’infiammabilità, all’irritazione oculare e agli effetti narcotici del propan-2-olo. Sono previste misure di prudenza come l’uso in ambienti ben ventilati, l’allontanamento da fonti di calore e accensione, la protezione degli occhi, il lavaggio di mani e pelle esposta e la conservazione sotto chiave. Sono inoltre dettagliate le istruzioni di primo soccorso in caso di contatto con occhi o pelle, inalazione e ingestione, nonché raccomandazioni per il personale medico. Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, nel contenitore originale, con durata di conservazione pari a 2 anni.
Condizioni aggiuntive imposte dall’autorizzazione
L’allegato I impone al titolare di effettuare una prova di conservazione a lungo termine a temperatura ambiente per le salviette nel loro imballaggio commerciale e di trasmetterne i risultati all’ECHA entro il 31 luglio 2021. La Commissione precisa che tale obbligo successivo al rilascio non incide sulla valutazione di conformità della condizione sostanziale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Allo società Contec Europe è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0020460-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family", a condizione del rispetto dei termini e condizioni dell’allegato I e del sommario delle caratteristiche del biocida dell’allegato II. La validità dell’autorizzazione decorre dal 26 dicembre 2019 al 30 novembre 2029.
Termini e condizioni specifiche
Il titolare dell’autorizzazione deve eseguire una prova di conservazione a lungo termine a temperatura ambiente per le salviette nel loro imballaggio commerciale e trasmettere all’Agenzia europea per le sostanze chimiche i risultati entro il 31 luglio 2021.
Composizione e principio attivo
La famiglia di biocidi contiene propan-2-olo come principio attivo, in concentrazione pari al 62,9%. Il principio attivo è incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Usi autorizzati e destinatari
Gli usi autorizzati sono professionali e riguardano la disinfezione contro batteri, micobatteri e lieviti su superfici dure non porose in camere bianche per il settore biotecnologico, farmaceutico e della produzione di dispositivi medici, in industrie sanitarie e in altre applicazioni biologiche critiche salvavita, nonché in aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi. Sono autorizzati sia formulati liquidi da spruzzo sia salviette pronte all’uso.
Modalità d’uso, tempi di contatto e limitazioni operative
Per il prodotto liquido è prevista l’applicazione mediante spruzzatura o strofinamento, con dose di 50 ml/m²; il tempo di contatto è di 1 minuto per batteri, micobatteri e lieviti in caso di spruzzatura, e di 1 minuto per batteri e micobatteri e 3 minuti per lieviti in caso di strofinatura. Per le salviette, l’uso è mediante strofinamento, con tempo di contatto di 1 minuto per batteri e micobatteri e di 3 minuti per lieviti. L’uso è previsto a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) in ambiente chiuso.
Misure di mitigazione del rischio e avvertenze
Sono previste misure di prudenza standard per prodotti infiammabili e irritanti: evitare il contatto con gli occhi, lavare mani e pelle esposta dopo l’uso, tenere lontano da fonti di accensione, usare in luoghi ben ventilati, conservare il contenitore ben chiuso e sotto chiave, e smaltire prodotto e contenitori secondo le norme locali. Sono indicati specifici consigli di prudenza e istruzioni di pronto soccorso in caso di contatto con occhi, pelle, inalazione o ingestione.
Stoccaggio e durata di conservazione
Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di accensione e dalla luce diretta del sole, con contenitore ben chiuso. La durata di conservazione/stabilità è fissata in 2 anni.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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