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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2004, l'IVA detratta e i costi relativi all'acquisto intracomunitario di autovetture usate, ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in frodi carosello. Contestava inoltre l'indebita applicazione del regime IVA del margine, poiché alcuni precedenti intestatari dei veicoli, tra cui società di autonoleggio, avrebbero potuto detrarre l'IVA. M.G. sosteneva di avere agito in buona fede, con contabilità regolare, pagamenti effettivi e adeguate verifiche. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale contro il riconoscimento della deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di M.G. sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il recupero dell'IVA e il diniego del regime del margine, ritenendo adeguatamente provato, anche mediante presunzioni, che la società non avesse dimostrato la propria buona fede né l'adozione di tutte le verifiche ragionevolmente esigibili. Invece, ha confermato la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, poiché i beni erano stati acquistati per essere commercializzati e non risultava provato che fossero stati direttamente utilizzati come strumento per commettere un delitto doloso; inoltre, l'Ufficio non aveva contestato i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità dei costi. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

    L'IVA sulla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.

    Il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto al regime ordinario IVA; può applicarsi solo quando l'acquisto originario proviene da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA o da soggetti che hanno applicato a loro volta il regime del margine.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE e direttiva 2006/112/CE, art. 314

    Il regime del margine non può essere negato al rivenditore in buona fede che abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare di essere coinvolto in un'evasione.

    La buona fede del cessionario è rilevante, ma non basta la regolarità formale delle fatture: il contribuente deve dimostrare di avere adottato cautele adeguate rispetto agli indizi concreti di frode.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 19 e 54, comma 2

    L'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni, purché basate su elementi oggettivi.

    Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, nel testo vigente dopo il D.L. n. 16 del 2012, art. 8

    Non sono deducibili i costi e le spese dei beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

    La sola soggettiva inesistenza dell'operazione o la consapevole partecipazione a una frode non rende automaticamente indeducibile il costo ai fini delle imposte dirette. Occorre provare che il bene o servizio sia stato direttamente utilizzato come mezzo per commettere il delitto, restando comunque applicabili i requisiti ordinari di deducibilità.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, già art. 75

    I costi sono deducibili se effettivi, inerenti, competenti, certi e determinati o determinabili; nel caso concreto tali requisiti non erano stati contestati dall'Ufficio.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, 5 e 25

    La disciplina di cui all'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 si applica anche ai fini IRAP, come confermato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della frode e della conoscibilità da parte del cessionario; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione della diligenza ragionevolmente esigibile.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine, essendo eccezionale e facoltativo, deve essere applicato restrittivamente. Chi lo invoca deve verificare la storia del bene e i precedenti intestatari, accertando se questi fossero soggetti autorizzati a detrarre l'IVA.
  • La mera presenza di fatture formalmente regolari, pagamenti tracciabili, contratti e contabilità ordinata non dimostra da sola la buona fede del cessionario quando esistono indizi concreti di frode.
  • In presenza di elementi oggettivi di anomalia, il cessionario deve adottare verifiche preventive proporzionate e ragionevolmente esigibili; l'assenza di tali verifiche può comportare la perdita della detrazione IVA.
  • L'Amministrazione può dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano adeguatamente motivati dal giudice.
  • Ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, le operazioni soggettivamente inesistenti non comportano automaticamente l'indeducibilità dei costi: occorre verificare sia i requisiti ordinari del costo sia l'eventuale diretta utilizzazione del bene o servizio per commettere un delitto doloso.
  • Il contribuente fallito può impugnare un accertamento relativo a periodi anteriori al fallimento quando permane un interesse personale, anche sanzionatorio, e gli organi della procedura non abbiano agito.

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