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Sentenza

Sentenza n. 1788/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. cronol. 1435/2025 del 31/01/2025 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro,

Giustizia amministrativa202502786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’accredito complessivo di 2.500 euro. Il ricorrente ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e ha notificato il ricorso il 17 dicembre 2025. La prima notifica era stata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quella di Catania. Con ordinanza n. 598/2026 il TAR ha disposto il rinnovo della notificazione. Il ricorrente ha quindi effettuato una nuova notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania l’11 marzo 2026, ma la documentazione depositata non comprendeva la cosiddetta “busta elettronica” del ricorso, impedendo al Collegio di verificare quale atto fosse stato effettivamente notificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Sebbene la seconda notificazione fosse stata indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente, il ricorrente non ha dimostrato compiutamente l’oggetto della notificazione, non avendo depositato la relativa busta elettronica. Tale omissione non consentiva di verificare che il rinnovo avesse riguardato proprio il ricorso introduttivo e rendeva quindi non provata la rituale instaurazione del contraddittorio. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione del particolare rilievo dell’interesse tutelato, richiamando gli artt. 1, 4 e 35 Cost.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il ricorrente ha ritenuto tale termine decorso.

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dal Collegio quale elemento giustificativo della compensazione delle spese, in relazione al rilievo dell’interesse tutelato.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dal Collegio quale elemento giustificativo della compensazione delle spese, in relazione al rilievo dell’interesse tutelato.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dal Collegio quale elemento giustificativo della compensazione delle spese, in relazione al rilievo dell’interesse tutelato.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando il giudice dispone il rinnovo della notificazione del ricorso, il ricorrente deve dimostrare in modo completo non solo l’indirizzo del destinatario e l’avvenuta consegna, ma anche il contenuto dell’atto effettivamente notificato.
  • La mancata produzione della busta elettronica della notificazione può determinare l’inammissibilità del ricorso quando impedisca al giudice di verificare che il rinnovo abbia avuto ad oggetto il ricorso introduttivo e, quindi, che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la corretta individuazione dell’Avvocatura dello Stato destinataria della notificazione e la prova dell’effettivo contenuto della notificazione sono condizioni necessarie per la valida instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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