Cassazione Penale, Sentenza n. 4942/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Gerace lamentava di avere subito ingiusta detenzione dall'11/05/2012 al 28/05/2012 in esecuzione di misura cautelare adottata sul presupposto della chiamata in reità resa da Laura Cubeddu. Denunciava la perdita del lavoro, uno stato depressivo e altro pregiudizio personale e familiare, chiedendo la liquidazione di €25.000,00. La Corte d'Appello di Torino aveva rigettato la domanda ritenendo che le dichiarazioni rese dal Gerace circa la conoscenza di Cosimo Schirripa avessero avvalorato il sospetto del suo coinvolgimento, contribuendo così al mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente impugnava sostenendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: non aveva l'onere di spiegare perché la Cubeddu lo avesse chiamato in reità e non era stato dimostrato il nesso causale tra la sua dichiarazione e il mantenimento della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Torino, perché il giudice della riparazione non ha valutato correttamente i principi in tema di equa riparazione: non poteva ritenere apoditticamente che la dichiarazione sulla conoscenza di Schirripa avesse efficacia causale senza indicare gli elementi eventualmente taciuti o falsamente rappresentati e il nesso causale con il mantenimento della misura. La Corte richiama inoltre il nuovo dettato di cui all'art. 314 c.p.p. (modificato dal D.Lgs. n.188/2021) secondo cui l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
Stabilisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere non pregiudica il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; il giudice non può considerare automaticamente il silenzio o il rifiuto di rispondere come causa ostativa alla riparazione.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lettera b)
Novella normativa che ha introdotto la modifica all'art. 314 c.p.p.; ha chiarito che il mancato esercizio della facoltà di rispondere non incide sul diritto alla riparazione, con decorrenza dal 14/12/2021.
art. 64, co. 3, lettera b) cod. proc. pen.
Si riferisce alla facoltà dell'indagato/imputato di non rispondere; la sua evocazione serve a precisare che il diritto di non rispondere non può essere usato per precludere la riparazione se esercitato.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conclusioni del Pubblico Ministero innanzi alla Cassazione; disciplina le conclusioni del Procuratore Generale nelle fasi di impugnazione penale.
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti della esposizione sintetica dei motivi in ricorso; citata quale riferimento formale nella esposizione del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il semplice esercizio del diritto di non rispondere (o la reticenza) non può automaticamente precludere il diritto alla riparazione: dopo la modifica dell'art. 314 c.p.p. tale esercizio non incide sul diritto all'indennizzo.
- Per negare la riparazione invocando la condotta dell'indagato (silenzio, reticenza o menzogna) il giudice deve indicare chiaramente quali elementi siano stati taciuti o falsamente rappresentati e dimostrare il nesso causale fra tali omissioni/menzogne e il mantenimento della misura cautelare.
- La mera conoscenza o frequentazione con persone coinvolte nei fatti non costituisce di per sé prova della responsabilità del destinatario della misura: occorre valutare la qualità e la concretezza degli elementi che legano quella conoscenza al fatto contestato.
- L'onere della prova circa la 'colpa grave' che giustifichi la negazione o la riduzione dell'indennizzo grava sull'organo che contesta il diritto alla riparazione, non sull'indagato di spiegare ipotetiche ragioni per cui terzi lo abbiano accusato.
- In casi di revoca della misura da parte del riesame o di successiva assoluzione, il diritto alla riparazione trova maggiore protezione: la giustificazione della misura deve essere documentata ed il mantenimento della stessa spiegato con nessi probatori oggettivi, non con deduzioni apodittiche.
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