Cassazione Civile, Sentenza n. 4523/2021 del 19/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha irrogato a Credem (coobbligato solidale) e al direttore di filiale Giovanni Gaudiano una sanzione di €130.375 per omessa segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio. L’attività ispettiva UIF (16.9.2010-1.10.2010) aveva evidenziato operazioni tra due clienti (De Biase e Russolillo) per complessivi €1.303.550 ritenute conformi a schemi di operatività usuraria (versamenti in contanti e assegni in cifra tonda, pareggiamento addebiti/accrediti, flussi reciproci) non giustificabili dal profilo economico dei clienti. Credem impugnava in via giurisdizionale la sanzione contestando: 1) la decadenza del potere sanzionatorio per decorso del termine (art. 14 L. 689/1981), sostenendo che l’accertamento si era concluso il 1.10.2010; 2) l’erronea interpretazione dell’obbligo di segnalazione, che a suo avviso richiederebbe elementi che facciano sospettare un reato non colposo; 3) l’applicabilità della disciplina più favorevole del d.lgs. 90/2017 (soccorso di riduzione della sanzione a ca. €30.000) anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi e accolto il terzo. Sul punto della decorrenza del termine (motivo 1) la Corte ha confermato che il "momento dell'accertamento" coincide non con la mera acquisizione dei dati contabili ma con il momento in cui l’autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l'esistenza della violazione: nel caso, le risposte ricevute il 4.11.2010 agli approfondimenti UIF erano necessarie e hanno legittimato il differimento del dies a quo. Sul merito dell'obbligo di segnalazione (motivo 2) la Corte ha ribadito che non è richiesto che emergano elementi che configurino il reato presupposto; l'obbligo è di segnalare operazioni che, per caratteristiche, entità o altre circostanze, inducano a ritenere la possibile provenienza da reati, e il responsabile di dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto rispetto al titolare. Sul motivo 3 la Corte ha accolto il ricorso: la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 90/2017 (riscrittura del regime sanzionatorio di d.lgs. 231/2007 e regola transitoria art. 69) è applicabile alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore se più favorevole, anche se il provvedimento amministrativo è stato adottato, purché la sanzione non abbia acquisito carattere di definitività (cioè non sia esaurita la fase di impugnazione in sede giurisdizionale). Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per applicare la disciplina più favorevole e decidere sulle spese.
Norme richiamate
art. 3 L. 197/1991 (richiamato nel testo)
"il responsabile della dipendenza..." (citazione della normativa nei passaggi della sentenza)
La norma impone un obbligo di segnalazione d’indole precautionary: va segnalata ogni operazione che induca a ritenere possibile la provenienza da reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.; obbligo di natura preventiva e di pericolo, non richiedendo la prova o la concreta esistenza del reato presupposto
art. 41 d.lgs. 231/2007
Riconferma l'obbligo di segnalazione per le operazioni sospette fondandolo su "ragionevoli motivi" di sospetto di riciclaggio; la Corte ne interpreta il contenuto in senso oggettivo, desumendo il sospetto dalle caratteristiche, entità e coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente
art. 14 L. 689/1981
In tema di decorrenza del termine per la contestazione la Corte afferma che il dies a quo è il momento in cui l’autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica della violazione, non la mera acquisizione materiale dei documenti
d.lgs. 90/2017 (modifiche a d.lgs. 231/2007, art. 5 e art. 69 transitorio)
La modifica sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 90/2017 si applica retroattivamente alle violazioni commesse anteriormente, quando la nuova disciplina è più favorevole e la sanzione amministrativa non ha carattere di definitività; la regola del favor rei prevale e non è esclusa dal fatto che il provvedimento amministrativo sia già stato adottato
art. 3 d.lgs. 472/1997 e art. 23-bis D.P.R. 148/1988 (richiamati per analogia)
Citate come esempi di disciplina che ammette l'applicazione immediata della norma più favorevole in materie affini; la Corte le usa per sostenere la possibile retroattività della norma più favorevole salvo il limite della definitività del provvedimento
Massime di principio
- Il "momento dell'accertamento" da cui decorre il termine per la contestazione non è la sola acquisizione materiale di documenti, ma il momento in cui l’autorità ha ottenuto e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare la violazione; richieste e risposte a organi investigativi (es. UIF) possono posticipare il dies a quo
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è di natura oggettiva/precauzionale: non è necessario provare l'esistenza del reato presupposto, ma valutare se le caratteristiche, l'entità e la coerenza delle operazioni rispetto al profilo economico del cliente inducano ragionevoli motivi di sospetto
- Il responsabile della filiale ha un margine discrezionale più ridotto e deve segnalare ogni operazione che lo "induca a ritenere" possibile la provenienza illecita; il titolare (organo direttivo) valuta e decide se trasmettere al questore
- La normativa più favorevole sopravvenuta (ius superveniens) si applica anche a violazioni commesse anteriormente se riduce il trattamento sanzionatorio, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo (ossia non si sia esaurita la fase di impugnazione giudiziaria)
- In situazioni analoghe alle fatte emergere nella sentenza (versamenti in contanti ricorrenti, assegni in cifra tonda, pareggiamento sistematico di addebiti/accrediti e flussi reciproci tra soggetti), l'intermediario dovrebbe intraprendere l'iter di segnalazione e documentare le proprie valutazioni e le richieste/chiarimenti all'UIF, poiché tali pattern rientrano nelle casistiche di anomalia segnalate dalla Banca d'Italia
- Per la difesa contro sanzioni amministrative antiriciclaggio: conservare tracciabilità delle comunicazioni con UIF, documentare il profilo economico dei clienti e le motivazioni delle valutazioni operate; inoltre verificare sempre la disciplina sopravvenuta più favorevole e chiederne l'applicazione se la sanzione non è definitiva
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