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Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2024.

Giustizia amministrativa202503096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente e condannato al pagamento di 500 euro per ciascun anno scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 gennaio 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo, e il Ministero era stato condannato al pagamento di 500 euro per ciascun anno. La sentenza era stata notificata il 18 luglio 2024, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per quanto riguarda il contributo alla formazione e la carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione attributiva del beneficio della carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Milano.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • articoli 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati quale fondamento della disciplina delle spese nel processo amministrativo e della distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso dell'eventuale termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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