Sentenza n. 365/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n 47 del 13-04-2017, con la quale il Dirigente UTC del comune di Sperlonga ha ordinato a al defunto Basetti Michele, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti ivi indicati, entro il citato termine di 90 gg, con preavviso che in difetto si sarebbe agito d'ufficio, con spese a carico della ricorrente, entro il citato termine di 90 gg, con preavviso che in difetto si sarebbe agito d'ufficio, con spese a carico della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di manufatti abusivi, con previsione dell'esecuzione d'ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale sostenendo, in primo luogo, che essa fosse viziata dalla pretesa illegittimità o nullità dell'atto di avviso e di classamento utilizzato per individuare la fascia demaniale, già oggetto di una precedente sentenza del TAR Lazio - Latina. Ha dedotto omessa istruttoria, omessa formazione in contraddittorio e omessa notificazione del verbale di delimitazione, illogicità della motivazione, violazione del giudicato esterno e del principio di partecipazione. In secondo luogo, ha sostenuto che la nullità dell'atto presupposto determinasse, per vizio derivato, la nullità dell'ordinanza, per mancanza del presupposto, carenza di istruttoria, violazione del contraddittorio e motivazione per relationem. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria e la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Le censure muovevano dalla contestazione della natura demaniale dell'area e della delimitazione della fascia demaniale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini della legittimità dell'ordinanza edilizia, le contestazioni sulla natura demaniale dell'area, poiché il Comune non aveva esercitato il potere di sgombero del demanio marittimo previsto dal Codice della navigazione, ma il distinto potere repressivo degli abusi edilizi previsto dal d.P.R. 380/2001. Tale potere-dovere prescinde dalla natura demaniale del terreno. L'ordinanza risultava inoltre adeguatamente istruita e motivata, poiché qualificava gli interventi abusivi, indicava i titoli edilizi mancanti e i vincoli gravanti sull'area e richiamava l'accertamento della Capitaneria, riportandone anche il contenuto essenziale. Il giudice ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico e di una comparazione con gli interessi privati, trattandosi di attività vincolata una volta accertato l'abuso edilizio non assistito da titolo. Ha richiamato i principi delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 8 e 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui il decorso del tempo non sana l'abuso e non determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione, anche se il destinatario attuale non è l'autore dell'abuso. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: l'ordine di demolizione, quale esercizio di potere repressivo vincolato, non richiede tale comunicazione e, comunque, il vizio non avrebbe condotto all'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Le spese non sono state liquidate, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001
L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, compresa l'ordinanza di demolizione, prescinde dalla natura demaniale dell'area ed è vincolato all'accertamento dell'abuso e dell'assenza del titolo edilizio.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La previsione dell'area di sedime nell'ambito della disciplina conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è ricondotta dal giudice all'esercizio di un potere vincolato, rispetto al quale le garanzie procedimentali non risultano necessarie nel caso esaminato.
art. 54 Codice della navigazione
La disposizione riguarda il distinto potere della Capitaneria di Porto di rimuovere opere abusive sul demanio marittimo; tale potere non è stato esercitato dal Comune nel caso deciso.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando l'amministrazione esercita un potere repressivo vincolato in materia edilizia.
art. 21-octies l. 241/1990
Il giudice richiama la disposizione per escludere comunque l'annullabilità dell'atto per omessa comunicazione di avvio, in ragione del carattere vincolato dell'ordinanza demolitoria.
Massime di principio
- L'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi del d.P.R. 380/2001 costituisce esercizio di un potere repressivo vincolato e può essere adottata indipendentemente dalla natura demaniale del terreno; la contestazione della demanialità rileva solo se l'atto esercita il distinto potere di rimozione delle opere abusive sul demanio marittimo previsto dall'art. 54 del Codice della navigazione.
- Una volta accertata la realizzazione di opere abusive prive di titolo edilizio, l'ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con l'interesse privato alla conservazione dell'opera, anche quando sia intervenuto un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso o il destinatario attuale non ne sia l'autore.
- Il mero decorso del tempo non sana l'abuso edilizio e non determina un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non impone l'annullamento dell'ordinanza di demolizione quando questa costituisce esercizio di un potere repressivo vincolato, poiché le garanzie partecipative non possono incidere sul contenuto necessario dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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