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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10923/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A Miduri è contestata l'induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) per avere, in qualità di impiegato presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Reggio Calabria, indotto Francesco Siclari a consegnargli indebitamente 5.000 euro prospettando "una strada alternativa" per sistemare cartelle esattoriali della compagna, evitando la procedura esecutiva conseguente alla revoca del piano di rateizzazione. Avverso la conferma della custodia cautelare in carcere il ricorrente ha impugnato per due motivi: (1) carenza di gravi indizi / errata qualificazione giuridica del fatto; (2) insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione) e sproporzione della misura, chiedendo almeno gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo rispetto alla richiesta di riesame che aveva riguardato solo le esigenze cautelari (principio di inammissibilità su motivo non dedotto nel precedente grado). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'inesistenza delle esigenze cautelari: il riesame aveva motivato la permanenza del pericolo in relazione all'inserimento dell'indagato in un sistema illecito più ampio, al rischio di incidere sulla documentazione da esaminare, sul denaro da tracciare e sulle dichiarazioni delle vittime, e alla reticenza delle dichiarazioni rese dall'indagato. Quanto alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, l'interesse è venuto meno perché la custodia in carcere è stata poi sostituita con gli arresti domiciliari (6 dicembre 2022), determinando sopravvenuta carenza d'interesse; la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna alle spese né sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater c.p.

    La fattispecie contestata è stata qualificata come induzione indebita, ossia abuso dell'ufficio per farsi consegnare denaro prospettando una "via alternativa" per risolvere posizioni tributarie; la Corte non entra nel merito della qualificazione in cassazione essendo il motivo non dedotto nel precedente grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione ordinaria di condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile

    La Corte ha ritenuto non applicabile la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria perché l'inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli)

    principio di inammissibilità del motivo nuovo relativo ai gravi indizi quando nel riesame si è dedotto solo il profilo cautelare

    La Corte ha applicato il principio per cui non è ammesso proporre in cassazione un motivo relativo ai gravi indizi se non era stato dedotto nel grado precedente quando la richiesta di riesame aveva riguardato esclusivamente le esigenze cautelari

Massime di principio

  • Se, nel giudizio di riesame, la parte ha dedotto soltanto questioni relative alle esigenze cautelari, in cassazione non può introdurre ex novo censure sui "gravi indizi": tali motivi risultano inammissibili per essere nuovi rispetto al precedente grado.
  • La persistenza delle esigenze cautelari può essere motivata non solo dal rischio di reiterazione del reato, ma anche dal concreto pericolo di inquinamento probatorio (es. possibilità di incidere su documenti, denaro da rintracciare o dichiarazioni di terzi), soprattutto quando l'indagato è ritenuto inserito in un sistema illecito più ampio.
  • La reticenza o incompletezza delle dichiarazioni del soggetto indagato può rafforzare la valutazione di rischio di inquinamento probatorio e giustificare misure più afflittive, fino alla custodia in carcere, se il pericolo è concreto e attuale.
  • La sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva durante il corso del processo può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse dell'impugnazione relativa alla misura originaria, con conseguente inammissibilità del ricorso; in questi casi, se la causa della sopravvenuta carenza non è imputabile al ricorrente, la Corte può non pronunciare condanna per spese o sanzioni.
  • Nelle richieste alternative di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), il giudice valuta la proporzionalità ma dà prevalenza alla concretezza del rischio di inquinamento o reiterazione; la mera sospensione dal pubblico ufficio non elimina automaticamente tutte le esigenze cautelari.

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