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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione ha rettificato la rendita di un complesso immobiliare alberghiero dopo la presentazione di una procedura Docfa conseguente ad ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni. La contribuente aveva proposto una rendita di € 18.630,00, mentre l’Ufficio aveva accertato una rendita di € 59.200,00. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR ha riformato la decisione dando prevalenza alla metodologia comparativa seguita dall’Ufficio, valorizzando precedenti classamenti dello stesso immobile e precedenti giudizi di merito ritenuti significativi. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi, deducendo: travisamento delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c.; motivazione apparente per mancato esame delle sentenze richiamate; violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per omessa analisi delle singole prove; erronea ripartizione dell’onere della prova; ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata spiegazione del rigetto delle comparazioni offerte; ulteriore censura di motivazione apparente per mancata considerazione di immobili asseritamente omogenei siti in comuni limitrofi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui la contribuente contestava il travisamento della prova, la motivazione apparente, la violazione delle regole sull’onere probatorio e l’omessa disamina delle comparazioni offerte. La Corte ha precisato che il giudice di merito, nel valutare le prove, può attribuire maggior forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri; che non è denunciabile in cassazione il diverso apprezzamento del materiale probatorio; che la sentenza impugnata ha fondato la decisione su elementi effettivamente acquisiti in giudizio, in particolare sui precedenti classamenti e sui precedenti di merito relativi allo stesso immobile; e che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova, poiché la CTR ha valutato la documentazione dell’Ufficio e l’ha ritenuta idonea e non confutata dalla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le censure formulate come violazione processuale non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio; la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito non viola questa norma quando valuta prove ritualmente acquisite e attribuisce maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre; la doglianza sul diverso peso assegnato agli elementi istruttori attiene al merito ed è insindacabile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La selezione delle prove ritenute più persuasive rientra nel libero convincimento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti della dedotta anomalia motivazionale o dell’uso di prove non consentite.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La doglianza sulla violazione delle regole probatorie è infondata quando il giudice abbia effettivamente valutato la prova fornita dall’Amministrazione e quella contraria del contribuente, senza invertire l’onere della prova.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione non è apparente se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella prevista dalla regola legale; non quando, come nel caso esaminato, valuti le prove e ritenga non superata la dimostrazione offerta dalla parte onerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito probatorio: la valutazione dell’attendibilità e della maggiore o minore persuasività delle prove spetta al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare che siano state preferite alcune prove ad altre.
  • La motivazione è sufficiente quando la sentenza indica gli elementi di fatto e di diritto decisivi, anche senza rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva.
  • La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre solo se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata; non quando ritenga una prova sufficiente e la controprova insufficiente.
  • In tema di rettifica catastale, il giudice può valorizzare il metodo comparativo e i precedenti classamenti o precedenti giudizi relativi al medesimo immobile, purché la decisione si fondi su elementi effettivamente acquisiti e logicamente apprezzati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileTributiImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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