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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 465 del 26 marzo 2021, resa nel giudizio 346/'21, passata in giudicato; e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202400420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: delibera della Giunta Comunale di Fasano che ha individuato al 31 dicembre 2024 la scadenza della concessione demaniale, modificando il termine precedentemente indicato al 31 dicembre 2033

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, Lecce, n. 465 del 26 marzo 2021, sostenendo che tale pronuncia avesse definitivamente accertato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2033. Ha quindi dedotto la nullità e, in subordine, l’illegittimità della delibera comunale che aveva ridotto la durata della concessione. Con il primo motivo ha denunciato violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 112 c.p.a., degli artt. 34 c.p.a. e 2909 c.c., nonché violazione degli artt. 97 Cost., 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 13 CEDU, oltre a travisamento dei fatti e illogicità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, errore nei presupposti, violazione dell’art. 97 Cost., del legittimo affidamento e dell’art. 12 della direttiva Bolkestein. Con il terzo motivo, subordinato, ha sostenuto che il Comune avrebbe applicato la versione originaria dell’art. 3 l. n. 118/2022 anziché la disciplina successivamente modificata dal d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, che avrebbe consentito, ricorrendone i presupposti, la prosecuzione della concessione sino al 31 dicembre 2025. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che la sentenza del 2021 avesse attribuito in senso costitutivo una posizione definitiva alla proroga sino al 31 dicembre 2033. Poiché la durata delle concessioni demaniali marittime era stata direttamente conformata da successive leggi-provvedimento, gli atti comunali avevano natura meramente ricognitiva degli effetti della disciplina primaria vigente. La sentenza oggetto di ottemperanza doveva quindi essere interpretata come ricognitiva dell’applicabilità, al momento della decisione, dell’art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 145/2018, senza precludere l’operatività di successive modifiche normative o fattuali. Il giudicato relativo a un rapporto di durata, quanto agli aspetti futuri del rapporto, non impedisce infatti l’efficacia di sopravvenienze che ne modifichino il contenuto o la disciplina. Il TAR ha ritenuto che la disciplina sulla proroga prevista dalla l. n. 145/2018 fosse stata superata dagli interventi legislativi successivi, compreso il d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024, che ha espressamente incluso le concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della l. n. 145/2018. Ne è derivata l’esclusione della nullità della delibera per violazione o elusione del giudicato. Il motivo subordinato sulla scadenza al 31 dicembre 2025 è stato ritenuto superato, poiché il Comune aveva successivamente disposto la proroga delle concessioni in essere sino al 30 settembre 2027. Sono state respinte anche le censure relative alla mancata attivazione dell’autotutela e alla violazione della partecipazione procedimentale, poiché la delibera era stata qualificata come atto non provvedimentale e meramente ricognitivo delle sopravvenienze normative. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza nel quale è stata proposta la domanda relativa alla sentenza del TAR del 2021.

  • art. 112 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta perché la sentenza non aveva disposto costitutivamente la proroga sino al 31 dicembre 2033.

  • art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 145/2018

    La disposizione aveva conformato direttamente la durata delle concessioni demaniali marittime, ma i suoi effetti sono stati ritenuti superabili dalle successive modifiche legislative.

  • art. 3 l. n. 118/2022

    La disciplina sulla durata delle concessioni è stata considerata parte delle sopravvenienze normative rilevanti e, nel testo vigente, applicabile anche alle concessioni in essere basate su proroghe o rinnovi ai sensi della l. n. 145/2018.

  • d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024

    Ha ulteriormente modificato la disciplina delle concessioni e ha precisato l’applicazione delle nuove disposizioni alle concessioni in essere fondate anche sulle proroghe della l. n. 145/2018.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La sua applicazione è stata esclusa perché la delibera comunale è stata qualificata come atto meramente ricognitivo e non come provvedimento di autotutela.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata respinta per la natura non provvedimentale e ricognitiva dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando la durata di un rapporto concessorio è direttamente conformata da una legge-provvedimento, la pronuncia giurisdizionale che ne accerti l’applicabilità ha natura ricognitiva degli effetti della disciplina primaria vigente e non attribuisce necessariamente, in senso costitutivo, una posizione di vantaggio intangibile fino alla scadenza indicata dalla legge.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato relativo agli aspetti futuri del rapporto non impedisce l’applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che modifichino il contenuto del rapporto o la disciplina che lo regola.
  • La violazione o elusione del giudicato non è configurabile quando l’amministrazione adotta un atto coerente con sopravvenienze legislative che incidono sulla disciplina del rapporto e il giudicato non aveva costituito una posizione definitiva sottratta a tali sopravvenienze.
  • L’atto con cui un’amministrazione si limita a ricognire gli effetti di una nuova disciplina legislativa sulla durata di una concessione, senza esercitare un potere discrezionale di modifica o ritiro di un precedente provvedimento, non costituisce atto di autotutela e non richiede le garanzie partecipative proprie del procedimento provvedimentale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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