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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26340/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, dopo aver presentato l’UNICO per l’anno d’imposta 2012 e una dichiarazione integrativa, chiedeva il rimborso di somme indicate come maggiori imposte versate, sostenendo di poter dedurre ai fini delle imposte dirette l’IVA che aveva corrisposto al fornitore e che era divenuta indetraibile in seguito ad accertamenti con adesione relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. In origine gli avvisi di accertamento IVA avevano riguardato anni anteriori e fatture emesse nell’ambito di rapporti ritenuti fraudolenti; la contribuente aveva poi definito con adesione gli accertamenti, con compensazione tra IVA dovuta e IVA a credito rinunciata. Il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione di norme del TUIR e dell’IVA, assumendo che la CTR avesse errato nell’escludere la deducibilità dell’IVA indetraibile. Il secondo motivo lamentava omessa pronuncia, per non avere la CTR esaminato se quella stessa IVA potesse essere considerata credito esigibile idoneo a generare una sopravvenienza passiva deducibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’IVA indetraibile relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, definitivamente consolidata mediante accertamento con adesione, non costituisce un costo deducibile ai fini delle imposte dirette, perché non inerente all’attività d’impresa e comunque non rientrante tra gli oneri deducibili ex art. 99 TUIR. Ha inoltre osservato che la disciplina della rivalsa e della detrazione IVA non consente, nel caso concreto, di trasformare l’IVA indetraibile in costo di esercizio; l’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 è stato ritenuto non pertinente. Conseguentemente, il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.c.

    Riferito nel testo come art. 99 TUIR: le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, tra cui l’IVA, non sono deducibili; l’IVA indetraibile non viene qualificata come costo deducibile.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, ma la Corte esclude la deducibilità dell’IVA indetraibile per mancanza di inerenza.

  • art. 110 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Norma sulla detrazione IVA evocata nel ricorso; nel caso concreto la detrazione è definitivamente preclusa per effetto degli accertamenti definiti con adesione.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993

    La Corte lo reputa irrilevante perché riferito ai costi e alle spese di beni o servizi, non all’IVA indebitamente detratta.

  • art. 60, ultimo comma, d.P.R. 633/1972

    "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi."

    La norma è richiamata per spiegare che opera nel diverso caso in cui il cedente/prestatore abbia pagato l’imposta e rivalsa e detrazione siano fisiologicamente coordinate; non si applica alla vicenda dell’IVA resa indetraibile per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. 633/1972

    È richiamato per ribadire che l’IVA è normalmente addebitata a titolo di rivalsa al cessionario o committente.

  • art. 2, terzo comma, d.lgs. 218/1997

    Gli atti di accertamento con adesione sono considerati definitivi e regolano stabilmente il rapporto d’imposta, salvo mancato pagamento nei termini.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma richiamata nel secondo motivo per omessa pronuncia; il motivo resta assorbito dal rigetto della questione principale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametra il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametra il motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • L’IVA indetraibile a seguito di operazioni soggettivamente inesistenti, quando il relativo debito sia stato definitivamente definito con accertamento con adesione, non è deducibile come costo ai fini delle imposte dirette, perché non costituisce un onere inerente all’attività d’impresa.
  • La deducibilità dei componenti negativi richiede un nesso di inerenza con l’attività produttiva: esborsi che esprimono conseguenze di condotte illecite o fraudenti del contribuente, o che risultano autonomi rispetto alla gestione d’impresa, non possono essere portati in deduzione.
  • Il principio di neutralità dell’IVA non consente di trasformare in costo deducibile l’imposta che il contribuente abbia reso indetraibile con la propria condotta e che abbia definitivamente assoggettato a pagamento nell’ambito di una definizione con l’Erario.
  • Gli atti di accertamento con adesione, una volta perfezionati, regolano definitivamente il rapporto d’imposta; il successivo tentativo di rimettere in discussione l’assetto così definito è incompatibile con la stabilità dell’accordo, salvo il mancato pagamento nei termini.
  • Le norme sulla rivalsa e sulla detrazione IVA operano nel fisiologico schema dell’imposta e non possono essere invocate per sostenere la deduzione, ai fini del reddito d’impresa, di un’IVA definitivamente indetraibile per frode consapevole.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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