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Ordinanza

Ordinanza n. 1330/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) del giudizio diagnostico e del giudizio medico-legale di inidoneità della Dott.ssa -OMISSIS- quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare emesso dalla Commissione ulteriori accertamenti psicofisici, presso la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare e risultante dal processo verbale n. -OMISSIS- del 27/02/2025 (doc. n. 1); ii) del referto della visita specialistica neurologica effettuata in data 27 febbraio 2025 presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. Roma a firma del Cap. C.S.A.r.n. -OMISSIS-, allegato al processo verbale n. -OMISSIS- del 27/02/2025 (doc. n. 2); nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, anche allo stato non conosciuto dalla ricorrente; - conseguentemente, dichiarare l’idoneità psicofisica della Dott.ssa -OMISSIS- quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: i) del Decreto del Vice Direttore generale del Ministero della Difesa 12 giugno 2025 (prot. M_D AB05933 DE12025 0000526) pubblicato in data 13 giugno 2025 con il quale è approvata la “graduatoria finale di merito dell’8° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di n. 26 marescialli di 3^ classe, da immettere nel ruolo marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto / specialità sanità/ qualifica operatore sanitario specializzato/capacità primaria infermiere” (art. 1) e “sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e ammessi alla frequenza dell’8° corso applicativo per Marescialli a nomina diretta dell’Aeronautica Militare, per la categoria supporto/specialità sanità/qualifica operatore sanitario specializzato/capacità primaria infermiere, i candidati fino alla posizione n. 26. I candidati dal n. 27 al n. 41 sono dichiarati idonei non vincitori e costituiscono riserva per sostituire, entro i termini stabiliti dal bando medesimo, i vincitori i quali intendessero rinunciare alla frequenza del corso o che venissero a trovarsi nelle condizioni per esserne esclusi” (art. 2), nella parte in cui non include tra i vincitori e/o gli idonei la dott.ssa -OMISSIS-; ii) per quanto occorrer possa, dell’“Avviso concernente la convocazione dei candidati ammessi alla frequenza dell’ 8° corso applicativo di cui all’art. 18 del bando di concorso”, pubblicato in data 15 luglio 2025 nella parte in cui non include la dott.ssa -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202505536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio diagnostico e medico-legale di inidoneità psicofisica, referto neurologico e, con motivi aggiunti, graduatoria finale e avviso di convocazione dell’8° corso applicativo, nella parte in cui la candidata non è inclusa tra i vincitori o gli idonei non vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio diagnostico e medico-legale di inidoneità psicofisica emesso dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici presso la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, nonché il referto della visita neurologica allegato al verbale. Ha chiesto, conseguentemente, l’accertamento della propria idoneità psicofisica quale maresciallo dell’Aeronautica Militare. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale dell’8° concorso pubblico per il reclutamento di 26 marescialli di terza classe a nomina diretta e l’avviso di convocazione al corso applicativo, nella parte in cui non la includono tra i vincitori o tra gli idonei non vincitori. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti né le censure relative alla valutazione medico-legale o alla graduatoria. La questione processuale esaminata riguarda la regolarità del contraddittorio nei confronti degli idonei non vincitori collocati dal n. 27 al n. 41 della graduatoria e la verifica dell’esito delle notificazioni eseguite nei confronti di tre controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso sulla legittimità del giudizio di inidoneità, del referto neurologico, della graduatoria o dell’avviso di convocazione. Ha ritenuto necessario, ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio, acquisire le generalità, incluso il codice fiscale, degli idonei non vincitori collocati dal n. 27 al n. 41 della graduatoria, per verificare se il ricorso fosse stato correttamente notificato ai controinteressati. Ha inoltre disposto che la ricorrente desse prova del buon esito delle notificazioni effettuate tramite servizio postale nei confronti di tre controinteressati e, se necessario, procedesse a nuove notificazioni. Ha ordinato il deposito dell’elenco degli idonei non vincitori e della documentazione comprovante le notificazioni. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 4 marzo 2026. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia può incidere sulla posizione di soggetti collocati in una graduatoria e qualificabili come controinteressati, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisirne le generalità e verificare la regolarità delle notificazioni del ricorso nei loro confronti.
  • La verifica della regolarità del contraddittorio può richiedere al ricorrente di documentare l’esito delle notificazioni effettuate tramite servizio postale e, ove la notificazione non risulti perfezionata, di procedere a una nuova notificazione.
  • In presenza di dati relativi allo stato di salute contenuti negli atti processuali, la diffusione del provvedimento deve essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare tali dati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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