Cassazione Penale, Sentenza n. 4770/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Tivoli: imputazione di tentato omicidio aggravato da futili motivi, minaccia aggravata dall'uso di arma e porto di armi/oggetti atti ad offendere. Il ricorrente deduce errori di applicazione di norme penali e vizi di motivazione: contestata la ricostruzione dei fatti (preteso inseguimento e condotta difensiva della parte offesa), la mancanza della prova dell'univocità dell'intento omicida, la sussistenza della legittima difesa o della sua forma putativa/ccesso colposo, la possibile riqualificazione del fatto in lesioni personali, la giustificazione del porto del taglierino per ragioni di lavoro, la erronea applicazione dell'aggravante dei futili motivi e la mancata applicazione dell'attenuante della provocazione/ira.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile nei vari motivi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta di Pedetta era idonea ex ante a cagionare la morte (reiterazione di colpi con taglierino, ferite in sede ascellare), ha escluso la legittima difesa (anche putativa o per eccesso colposo) per assenza dei presupposti, ha ritenuto configurabile la minaccia aggravata per l'uso del bastone come arma impropria, ha escluso il giustificato porto del taglierino come strumento di lavoro e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi; ha inoltre escluso l'attenuante della provocazione. In sintesi: conferma delle condanne e delle qualifiche giuridiche già decise in primo e secondo grado; ricorso dichiarato infondato o inammissibile.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento alla disciplina del tentativo: la condotta del ricorrente è stata valutata come idonea ex ante a causare l'evento morte, pur non verificatosi.
art. 575 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie dell'omicidio (per il tentativo): la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio per le modalità e la sede delle ferite.
art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.
Applicazione dell'aggravante dei futili motivi: la Corte ha ritenuto sproporzionata la causa scatenante rispetto alla gravità dell'azione criminosa.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Minaccia aggravata dall'uso di arma: è sufficiente che lo strumento sia un'arma impropria il cui porto è vietato per integrare l'aggravante.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sul porto di armi o oggetti atti ad offendere: la Corte ha escluso il "giustificato motivo" addotto per il porto del taglierino, considerando non credibile l'uso lavorativo.
art. 52 cod. pen.
Legittima difesa: la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, poiché mancavano i presupposti (pericolo attuale, proporzione, necessità).
art. 55 e art. 59, quarto comma, cod. pen.
Disciplina dell'eccesso colposo nella legittima difesa e relativo trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto non configurabile l'eccesso colposo in quanto l'azione era volontaria e sproporzionata.
art. 582 e art. 590 cod. pen.
Norme sulle lesioni personali (volontarie e colpose): la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione del tentato omicidio in lesioni, richiamando criteri già consolidati (sede, modalità, arma, intenzionalità).
art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.
Attenuante della provocazione: esclusa perché incompatibile con l'accertata sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e con il comportamento di sfida dell'imputato.
art. 585, secondo comma, cod. pen.
Riferimento alla disciplina del porto di arma impropria: la giurisprudenza richiede che il giustificato motivo sia coerente con la natura e la funzione dell'oggetto; qui tale giustificazione è stata ritenuta non credibile.
Massime di principio
- La sussistenza del tentativo di omicidio si desume non solo dal numero di colpi ma anche dalla sede delle lesioni e dalle modalità esecutive: colpi ripetuti e diretti a zone vitali possono giustificare la qualificazione come tentato omicidio.
- La legittima difesa (anche putativa o per eccesso colposo) richiede aggressione ingiusta, pericolo attuale e proporzione nella reazione; l'assenza di elementi concreti che dimostrino una reazione difensiva rende inidonea questa causa di giustificazione.
- Il porto di oggetti che possono essere armi improprie non è giustificato semplicemente dalla professione del portatore: occorre una concreta corrispondenza tra l'esigenza lavorativa e le modalità/luogo/uso dell'oggetto.
- La minaccia compiuta con uno strumento atto ad offendere integra l'aggravante prevista dall'art. 612 anche se lo strumento è improprio; non rileva che il porto fosse momentaneo o per altro fine se lo strumento rientra nel divieto di porto.
- L'aggravante dei futili motivi si applica quando lo stimolo esterno è di lieve entità e sproporzionato rispetto al fatto commesso; l'attenuante della provocazione è spesso incompatibile con tale aggravante.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove: se la Corte territoriale ha motivato compiutamente la valutazione di fatto, la cassazione si limita a profili di diritto e a vizi di motivazione palesi.
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