Regolamento (UE) 2018/960
Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) della lambda-cialotrina nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione recepisce il riesame scientifico dell’EFSA e modifica gli allegati II e III, riducendo alcuni LMR, fissandone altri ai limiti di determinazione o ai valori indicati nell’allegato, e tenendo conto di specifiche lacune informative da riesaminare entro il 6 luglio 2020. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima del 26 gennaio 2019.
Modifica i livelli massimi di residui di lambda-cialotrina in e su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva lambda-cialotrina, che ai fini del regolamento comprende anche la gamma-cialotrina nella definizione di residuo, e riguarda i prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 396/2005. La disciplina opera nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per i prodotti ottenuti prima del 26 gennaio 2019 continua ad applicarsi, in alcuni casi, la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005. Restano fuori dall’ambito della modifica i prodotti per i quali si applicano già specifiche esclusioni o le regole transitorie di cui all’articolo 2.
Modifica degli LMR della lambda-cialotrina
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili alla lambda-cialotrina. La Commissione adotta la modifica sulla base dei pareri dell’EFSA e dei riesami scientifici svolti sulla sostanza, tenendo conto anche della definizione di residuo che comprende la gamma-cialotrina.
Contesto scientifico e motivazioni
I considerando precisano che gli LMR della lambda-cialotrina erano già fissati nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. L’EFSA ha espresso più pareri motivati sul riesame degli LMR vigenti e la Commissione le ha chiesto ulteriori verifiche alla luce di endpoint analitici aggiornati e dell’inclusione della gamma-cialotrina nella definizione di residuo. Il regolamento evidenzia che l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori per i cavoli ricci e il riso in grani, mentre per altri prodotti ha rilevato lacune informative che richiedono un successivo esame da parte dei gestori del rischio.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda i prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con fissazione di nuovi valori per numerosi gruppi merceologici: frutta, ortaggi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusioni di erbe/carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri. Per vari prodotti il valore è espresso come limite di determinazione analitica (*1), mentre per altri sono stabiliti LMR numerici specifici.
Prodotti con riduzione o conferma condizionata
Il testo motiva in particolare la riduzione degli LMR per cavoli ricci e riso in grani, in ragione del rischio per i consumatori. Per taluni prodotti l’EFSA ha indicato l’assenza di informazioni sufficienti e la necessità di un ulteriore esame; in questi casi gli LMR sono fissati al livello attuale o a quello indicato dall’Autorità, oppure al limite di determinazione o all’LMR di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Lacune informative e riesame entro il 6 luglio 2020
L’allegato contiene numerose note che richiamano la mancanza di informazioni su metaboliti specifici formati in condizioni di sterilizzazione, sulla stabilità all’immagazzinamento, sulle sperimentazioni sui residui, sui metodi analitici e, per alcuni prodotti di origine animale, sulle proprietà tossicologiche di alcuni metaboliti. In tali casi la Commissione, al momento del riesame dell’LMR, dovrà tenere conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 6 luglio 2020; in mancanza, dovrà considerare anche l’assenza di tali dati.
Regole particolari per zenzero e barbaforte/rafano/cren
L’allegato introduce precisazioni specifiche per alcune spezie: dal 1º gennaio 2020, per lo zenzero nel gruppo delle spezie, il livello massimo di residui applicabile è quello fissato per le radici di zenzero nell’allegato I, parte B, codice 0213040-006, tenendo conto della trasformazione (essiccatura), a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il barbaforte/rafano/cren, il livello massimo nel gruppo delle spezie corrisponde al valore fissato per tale prodotto nella categoria degli ortaggi (codice 0213040), considerando la trasformazione per essiccatura.
Prodotti di origine animale
Per i prodotti di origine animale terrestri sono fissati valori specifici per muscolo, grasso, fegato, rene e frattaglie commestibili di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento; sono inoltre previsti valori per latte, uova e miele e altri prodotti dell’apicoltura. Anche in questo ambito ricorrono note di riesame legate alla carenza di informazioni su metaboliti e, per alcuni gruppi, sulle proprietà tossicologiche di metaboliti ulteriori.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 gennaio 2019. È prevista una norma transitoria secondo cui, per i prodotti ottenuti prima di tale data, e con la specifica eccezione dei cavoli ricci e del riso, continua ad applicarsi la disciplina anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005.
Effetti pratici per gli operatori
Per operatori del settore alimentare, importatori, esportatori e laboratori, il regolamento comporta la necessità di verificare i nuovi LMR per la lambda-cialotrina nei prodotti interessati, nonché di considerare le note tecniche e le eventuali soglie al limite di determinazione. Ai fini commerciali, la norma transitoria consente la gestione dei prodotti già ottenuti prima del 26 gennaio 2019 secondo il regime previgente, salvo le eccezioni espressamente previste.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati secondo l’allegato del regolamento. In allegato vengono fissati i nuovi LMR per la lambda-cialotrina, indicata come comprendente la gamma-cialotrina, con numerose soglie specifiche per gruppi di prodotti vegetali e animali. L’allegato III viene inoltre privato della colonna relativa alla lambda-cialotrina.
Disciplina transitoria per i prodotti già ottenuti
L’articolo 2 stabilisce che, per la lambda-cialotrina in e su tutti i prodotti, ad eccezione dei cavoli ricci e del riso, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 26 gennaio 2019.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 gennaio 2019.
Criteri scientifici alla base della revisione
I considerando richiamano i pareri motivati e le conclusioni EFSA sul riesame degli LMR della lambda-cialotrina, la revisione della definizione del residuo, il rischio per i consumatori individuato per cavoli ricci e riso in grani e la necessità di ulteriori valutazioni per alcuni prodotti o in assenza di informazioni sufficienti. La Commissione ha inoltre consultato i partner commerciali attraverso l’OMC.
Limiti di determinazione e valori di base
Per i prodotti per i quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR sono fissati al limite di determinazione specifico oppure si applica l’LMR di base dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato riporta anche numerosi casi in cui il valore è indicato come limite di determinazione analitica.
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