Regolamento (UE) 2018/946
Regolamento (UE) 2018/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato A e l’allegato B del regolamento (UE) 2015/848, al fine di recepire le modifiche notificate da vari Stati membri in materia di procedure di insolvenza e di amministratori delle procedure. L’intervento ha natura strettamente elencatoria e non modifica la disciplina sostanziale del regolamento base, ma amplia e aggiorna il novero delle procedure e delle figure professionali rilevanti ai fini del regime europeo di insolvenza. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 per aggiornare l’elenco delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza riconosciuti a livello UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea cui è applicabile il regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, limitatamente all’aggiornamento dei suoi allegati A e B. Riguarda quindi la qualificazione, ai fini del diritto UE, delle procedure di insolvenza e delle figure di amministrazione/gestione delle procedure dichiarate o notificate dagli Stati membri. Non si applica a Irlanda e Danimarca, che non partecipano all’adozione né sono vincolate o soggette al regolamento; il Regno Unito ha invece notificato la propria partecipazione ai sensi del protocollo n. 21.
Sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848
Il regolamento (UE) 2018/946 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2015/848 in materia di procedure di insolvenza. La sua finalità è aggiornare gli elenchi ufficiali delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza riconosciuti ai fini dell’applicazione uniforme del regolamento europeo.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2015/848 prevede, negli allegati A e B, le denominazioni nazionali delle procedure di insolvenza e dei relativi amministratori cui si applica il regime europeo. I considerando evidenziano che diversi Stati membri hanno notificato modifiche del proprio diritto interno, introducendo nuove procedure o nuove figure professionali: in particolare Croazia, Bulgaria, Lettonia, Portogallo e Belgio. Poiché tali nuove figure rientrano nella nozione di cui all’articolo 2, punti 4) e 5), del regolamento base, si è reso necessario aggiornare gli allegati.
Ambito soggettivo e territoriale
L’intervento riguarda gli Stati membri dell’Unione ai quali si applica il regolamento sulle insolvenze. Il regolamento precisa inoltre, mediante i considerando, che:
- il Regno Unito ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento ai sensi del protocollo n. 21;
- l’Irlanda non partecipa all’adozione e non è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento;
- la Danimarca non partecipa all’adozione e non è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento.
Aggiornamento dell’allegato A: procedure di insolvenza
L’allegato A è sostituito integralmente e contiene l’elenco, per ciascuno Stato membro, delle procedure di insolvenza rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2015/848. L’elenco è molto ampio e copre le principali procedure concorsuali, di ristrutturazione e liquidazione previste dai diritti nazionali, incluse procedure per persone fisiche e imprese. Per gli operatori italiani, l’allegato conferma la rilevanza, tra le altre, di:
- fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- accordi di ristrutturazione;
- procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano);
- liquidazione dei beni.
Sono inoltre riportate, per gli altri Stati membri, le denominazioni nazionali delle rispettive procedure di insolvenza, incluse procedure di riorganizzazione, ristrutturazione preventiva, insolvenza personale e liquidazione.
Aggiornamento dell’allegato B: amministratori delle procedure di insolvenza
L’allegato B è anch’esso sostituito integralmente e aggiorna l’elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento base. Per l’Italia, tra le figure indicate figurano:
- curatore;
- commissario giudiziale;
- commissario straordinario;
- commissario liquidatore;
- liquidatore giudiziale;
- professionista nominato dal tribunale;
- organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore;
- liquidatore.
L’elenco comprende, per ciascuno Stato membro, le denominazioni nazionali delle figure incaricate della gestione, vigilanza o liquidazione nelle procedure di insolvenza.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per ogni regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Impatto pratico
Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo soprattutto in chiave di coordinamento transfrontaliero delle insolvenze: l’aggiornamento degli allegati determina quali procedure nazionali e quali professionisti rientrano nel perimetro del regolamento (UE) 2015/848. In concreto, ciò incide sul riconoscimento, sulla cooperazione tra autorità e sull’individuazione del soggetto legittimato a operare nelle procedure di insolvenza con elementi di internazionalità.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento 2015/848
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento. L’aggiornamento recepisce le notifiche degli Stati membri relative a nuove procedure di insolvenza e a nuovi amministratori delle procedure, conformi alle definizioni dell’articolo 2, punti 4) e 5), del regolamento base.
Procedure di insolvenza riconosciute (allegato A)
L’allegato A elenca, per ciascuno Stato membro, le procedure di insolvenza cui si applica il regolamento (UE) 2015/848. Tra gli aggiornamenti rilevanti figurano, tra l’altro, nuove procedure notificate da Belgio, Bulgaria, Croazia, Lettonia, Portogallo e altri Stati membri, con il conseguente ampliamento dell’elenco delle procedure riconosciute a livello UE.
Amministratori delle procedure di insolvenza (allegato B)
L’allegato B elenca le denominazioni nazionali degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2015/848. Anche tale elenco è aggiornato per tenere conto delle nuove figure introdotte o modificate dal diritto nazionale di vari Stati membri, inclusi i professionisti coinvolti nelle procedure concorsuali, di ristrutturazione e di liquidazione.
Partecipazione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca
Nei considerando si precisa che il Regno Unito ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento ai sensi del protocollo n. 21. L’Irlanda e la Danimarca non partecipano all’adozione del regolamento, non sono vincolate e non sono soggette alla sua applicazione, in base ai protocolli n. 21 e n. 22.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
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