Regolamento (UE) 2018/976
Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il piano pluriennale per gli stock del Mar Baltico, modificando il regolamento (UE) 2016/1139 alla luce di una nuova valutazione scientifica del CIEM. In particolare, accorpa gli stock di aringa del Mare di Botnia e del Golfo di Botnia in un unico stock, denominato aringa del Golfo di Botnia, e sostituisce i relativi valori di riferimento di conservazione. L’obiettivo è garantire che le possibilità di pesca siano fissate in linea con parametri scientifici aggiornati e coerenti con il rendimento massimo sostenibile.
Modifica il regolamento (UE) 2016/1139 aggiornando la disciplina per l’aringa del Golfo di Botnia nel Mar Baltico, con revisione dei tassi di mortalità per pesca e dei livelli di salvaguardia.
Ambito di applicazione
Si applica agli stock ittici del Mar Baltico disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1139, in particolare allo stock di aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 30-31, ora definito come aringa del Golfo di Botnia. La modifica incide sulla fissazione delle possibilità di pesca e sui valori di riferimento per la conservazione relativi a tale stock. Non introduce esclusioni territoriali ulteriori; opera nell’ambito della politica comune della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2018/976: modifica del piano pluriennale per l’aringa nel Mar Baltico
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2016/1139, che istituisce il piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico. La modifica è motivata da una nuova valutazione scientifica del CIEM del 2017, dalla quale è emerso che gli stock di aringa del Mare di Botnia e del Golfo di Botnia sono sostanzialmente equivalenti e devono essere considerati come un unico stock, con conseguente aggiornamento dei parametri di conservazione.
Contesto normativo e finalità
Il piano pluriennale ha la funzione di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca, assicurando che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine mantenga le popolazioni al di sopra dei livelli capaci di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139 stabiliscono i valori di riferimento per la conservazione, inclusi i tassi di mortalità per pesca e i riferimenti della biomassa riproduttiva. Poiché la valutazione scientifica ha modificato la delimitazione dello stock e i relativi valori numerici, il legislatore europeo ha ritenuto necessario un adeguamento urgente.
Modifiche alla definizione degli stock
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 viene aggiornato per eliminare la distinzione tra aringa del Mare di Botnia e aringa del Golfo di Botnia. La nuova formulazione mantiene nell’ambito di applicazione la sola aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 30-31, qualificata come aringa del Golfo di Botnia. La precedente lettera f) è soppressa, con effetto di semplificare la delimitazione giuridica dello stock interessato.
Revisione dei valori di riferimento di conservazione
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139 sono sostituiti per riflettere i nuovi parametri scientifici. Nell’allegato I, il valore relativo al tasso di mortalità per pesca per l’aringa del Golfo di Botnia è fissato nei valori 0,15-0,21 e 0,21-0,21. Nell’allegato II, i valori di riferimento per la biomassa riproduttiva sono indicati in 283 180 e 202 272. Tali dati diventano la base per la determinazione delle possibilità di pesca e per la gestione conservativa dello stock.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento della definizione dello stock di aringa
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 è modificato: la lettera e) è sostituita per riferirsi all’aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 30-31, identificata come aringa del Golfo di Botnia; la lettera f) è soppressa. La modifica recepisce la nuova valutazione scientifica secondo cui gli stock del Mare di Botnia e del Golfo di Botnia sono da considerare un unico stock.
Revisione dei tassi di mortalità per pesca
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1139 le voci relative agli stock di aringa del Mare di Botnia e del Golfo di Botnia sono sostituite da un’unica voce per l’aringa del Golfo di Botnia, con valori di riferimento pari a 0,15-0,21 e 0,21-0,21.
Revisione dei livelli di salvaguardia della biomassa
Nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/1139 le voci relative agli stock di aringa del Mare di Botnia e del Golfo di Botnia sono sostituite da un’unica voce per l’aringa del Golfo di Botnia, con valori pari a 283 180 e 202 272.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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