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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/975

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

Normativa europea32018R0975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme nell’Unione per dare attuazione alle misure vincolanti adottate dalla SPRFMO in materia di conservazione, gestione e controllo della pesca nell’area del Pacifico meridionale. Disciplina, tra l’altro, autorizzazioni, limiti e divieti di pesca, misure di mitigazione per uccelli marini, regole specifiche per la pesca di fondo e sperimentale, trasbordi, raccolta dati, osservazione scientifica, controlli in porto e gestione delle presunte violazioni. È prevista inoltre una delega alla Commissione per aggiornare rapidamente il regolamento in caso di modifiche delle misure SPRFMO.

Regolamento che recepisce nel diritto dell’Unione le misure di gestione, conservazione e controllo della SPRFMO per la pesca nella zona della convenzione del Pacifico meridionale.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO, ai pescherecci dell’Unione che effettuano trasbordi di prodotti pescati in tale zona e ai pescherecci di paesi terzi che chiedono accesso ai porti dell’Unione o vi sono ispezionati e trasportano prodotti della pesca prelevati nella zona SPRFMO. Si applica alla pesca di stock ittici transzonali e alle attività connesse di autorizzazione, osservazione scientifica, trasbordo, controllo in porto, raccolta dati ed esecuzione; restano salvi, salvo espressa previsione, i regolamenti (CE) n. 1005/2008, n. 1224/2009 e (UE) 2017/2403. La zona geografica è l’alto mare delimitato dall’articolo 5 della convenzione SPRFMO; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2018/975 – misure SPRFMO per la zona del Pacifico meridionale

Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione le misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla SPRFMO per la pesca di stock ittici transzonali nell’alto mare del Pacifico meridionale. La finalità è assicurare un’applicazione uniforme ed efficace degli obblighi internazionali dell’Unione, nel quadro della politica comune della pesca e in coerenza con gli strumenti UE già esistenti in materia di controllo e lotta alla pesca INN.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si innesta nel sistema della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e richiama gli impegni internazionali dell’Unione derivanti dalla convenzione UNCLOS e dalla convenzione SPRFMO. Il legislatore sottolinea che le misure SPRFMO possono diventare vincolanti per l’Unione e che devono quindi essere recepite nel diritto dell’Unione in modo completo, evitando duplicazioni rispetto a regolamenti già applicabili, in particolare i regolamenti (CE) n. 1005/2008, n. 1224/2009 e (UE) 2017/2403.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’ambito copre:

  • i pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione SPRFMO;
  • i pescherecci dell’Unione coinvolti in operazioni di trasbordo di prodotti catturati in tale zona;
  • i pescherecci di paesi terzi che accedono ai porti dell’Unione o vi sono ispezionati e trasportano prodotti della pesca provenienti dalla zona SPRFMO.

La zona è quella di alto mare definita dall’articolo 5 della convenzione SPRFMO. Restano fermi, salvo rinvio espresso, gli obblighi derivanti dal regolamento INN, dal regolamento di controllo e dal regolamento sulle flotte esterne.

Definizioni operative rilevanti

Tra le definizioni più importanti figurano quelle di:

  • peschereccio e peschereccio dell’Unione;
  • risorse alieutiche SPRFMO e prodotti della pesca SPRFMO;
  • pesca di fondo, impronta della pesca di fondo e pesca sperimentale;
  • trasbordo;
  • EMV, ossia ecosistemi marini vulnerabili;
  • PNCC, vale a dire parti non contraenti cooperanti;
  • registro delle imbarcazioni SPRFMO ed elenco provvisorio delle imbarcazioni INN.

Tali nozioni sono centrali perché determinano il perimetro delle autorizzazioni, dei divieti e degli obblighi di comunicazione.

Misure per il sugarello cileno

Il regolamento dedica un capo specifico al sugarello cileno (Trachurus murphyi), specie di rilievo nella gestione SPRFMO. Gli Stati membri devono comunicare senza ritardo alla Commissione la chiusura della pesca quando sia raggiunto il 100% del limite di cattura; la Commissione trasmette la notizia al segretariato SPRFMO. È richiesto un livello minimo di osservazione scientifica pari al 10% delle bordate, con regole adattate per le imbarcazioni che svolgono pochissime bordate annue.

Sono inoltre previsti obblighi mensili di comunicazione delle catture entro il giorno 15 del mese successivo, con trasmissione alla SPRFMO entro il giorno 20. Devono essere comunicati anche gli elenchi delle imbarcazioni impegnate in trasbordi e la relazione scientifica annuale relativa all’anno precedente. Nella ripartizione delle possibilità di pesca gli Stati membri devono usare criteri trasparenti, oggettivi e anche ambientali, sociali ed economici, con attenzione alla selettività degli attrezzi e al minore impatto ambientale.

Misure di mitigazione per gli uccelli marini

Per i pescherecci con palangari demersali sono imposti palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli; inoltre i palangari non possono essere calati nelle ore di oscurità. Il regolamento disciplina in allegato le caratteristiche tecniche dello zavorramento e dei cavi scaccia-uccelli. È vietato riversare in mare scarti di pesce durante le fasi di cala e salpamento, salvo che ciò non sia possibile e, per ragioni di sicurezza operativa, con scarichi a intervalli superiori a due ore.

Per i pescherecci da traino sono richiesti due cavi tori o, se non efficaci, un dissuasore a cortina per uccelli; sono previsti limiti allo scarico di scarti, la pulizia delle reti dopo ogni operazione di pesca ove possibile e la riduzione al minimo del tempo di permanenza della rete sulla superficie dell’acqua nella fase di salpamento. Gli Stati membri devono riferire annualmente sulle misure adottate e sui dati osservati circa le interazioni con gli uccelli marini.

Pesca di fondo: autorizzazione, impatto e tutela degli ecosistemi vulnerabili

La pesca di fondo è soggetta ad autorizzazione della SPRFMO. Se un peschereccio dell’Unione intende operare nella zona SPRFMO, lo Stato membro presenta la domanda almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda deve includere l’impronta della pesca di fondo sul periodo 2002-2006, il livello medio annuo di catture di quel periodo, una valutazione d’impatto e una valutazione sugli effetti dell’attività proposta sulla sostenibilità delle specie bersaglio e accessorie e sugli ecosistemi che le ospitano.

Quando si intende pescare al di fuori dell’impronta o superare i livelli medi di riferimento, la domanda deve essere presentata con maggiore anticipo, ossia almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La valutazione d’impatto deve essere conforme agli orientamenti FAO del 2009 per la pesca in acque profonde e tenere conto della norma SPRFMO e delle aree che ospitano o potrebbero ospitare EMV.

Gli Stati membri devono inoltre fissare soglie per le scoperte di EMV, in attesa del parere scientifico SPRFMO, e imporre la cessazione della pesca di fondo entro cinque miglia nautiche dal punto della scoperta quando le soglie siano superate. Le scoperte devono essere notificate secondo l’allegato IV. Per la pesca di fondo è richiesta una copertura di osservazione del 100% sui pescherecci da traino e almeno del 10% sugli altri attrezzi.

Pesca sperimentale

La pesca sperimentale è consentita solo previa autorizzazione SPRFMO. La domanda, presentata dagli Stati membri almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico, deve contenere le informazioni dell’allegato V e un piano delle operazioni di pesca conforme all’allegato VI, con impegno al rispetto del piano di raccolta dati SPRFMO. La Commissione trasmette la domanda e il piano rispettivamente alla Commissione SPRFMO e al comitato scientifico almeno 60 giorni prima della riunione.

La partecipazione deve avvenire nel rispetto del piano approvato; i dati richiesti devono essere trasmessi alla Commissione e quindi al segretariato SPRFMO. È vietata la prosecuzione della pesca sperimentale se i dati dell’ultima stagione non sono stati inviati e il comitato scientifico non ha potuto esaminarli. Su ciascun peschereccio devono essere presenti uno o più osservatori indipendenti. È prevista una deroga per sostituire un peschereccio non disponibile per motivi operativi o di forza maggiore, con immediata informazione alla Commissione e al segretariato SPRFMO.

Divieti su reti pelagiche derivanti e reti da posta in acque profonde

L’uso di grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona SPRFMO. Le imbarcazioni che transitano con reti da posta a bordo devono notificare l’ingresso con almeno 36 ore di anticipo, mantenere il VMS con trasmissione ogni due ore nella zona, trasmettere i rapporti di posizione entro 30 giorni dall’uscita e comunicare entro 48 ore eventuali perdite o cadute in mare dell’attrezzo.

Autorizzazioni, registro delle imbarcazioni e requisiti di iscrizione

Gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione, entro il 15 novembre, l’elenco delle imbarcazioni autorizzate per l’anno successivo, con i dati richiesti dall’allegato V. L’elenco va aggiornato prima della prima entrata nella zona SPRFMO e le modifiche devono essere comunicate entro 10 giorni. In caso di revoca o cessazione dell’autorizzazione, la Commissione e il segretariato SPRFMO devono essere informati senza indugio. I pescherecci non iscritti nel registro non possono pescare specie rientranti nella responsabilità della SPRFMO nella zona convenzionale.

Trasbordi e relative notifiche

Il regolamento ammette trasbordi in mare e in porto solo tra pescherecci iscritti nel registro SPRFMO. Nella zona SPRFMO anche il trasferimento di carburante, equipaggio, attrezzi o altre forniture è limitato alle imbarcazioni iscritte nel registro. Nelle acque dell’Unione sono vietati i trasbordi in mare di risorse gestite dalla SPRFMO e delle specie associate catturate nella zona.

Per il sugarello cileno e le specie demersali il trasbordo richiede una notifica preventiva, da trasmettere sette giorni prima dell’inizio del periodo previsto di 14 giorni, e una notifica dell’operazione effettiva almeno 12 ore prima. Se è presente un osservatore, questi deve controllare l’operazione e compilare il giornale di bordo SPRFMO per i trasbordi; il rapporto deve essere poi trasmesso dalle autorità nazionali alla Commissione e quindi al segretariato. Entro sette giorni dall’operazione lo Stato membro comunica tutti i dettagli operativi all’Unione e alla SPRFMO.

Raccolta dati, osservazione scientifica e VMS

Il regolamento impone un sistema esteso di raccolta dati. Oltre agli obblighi specifici per singole specie o attività, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione entro il 15 settembre il peso vivo di tutte le specie o gruppi di specie catturati nell’anno precedente, e entro il 15 giugno i dati dettagliati su attività di pesca a strascico, palangari di fondo, sbarchi e trasbordi. La Commissione li inoltra al segretariato SPRFMO entro il 30 giugno o il 30 settembre, secondo il caso.

Gli Stati membri devono istituire programmi di osservazione per raccogliere i dati elencati nell’allegato X e presentare ogni anno una relazione sull’attuazione del programma. Il VMS deve trasmettere automaticamente i dati con precisione inferiore a 100 metri; i CCP nazionali devono inviare i dati alla SPRFMO almeno una volta l’ora e i dispositivi di bordo devono poter trasmettere almeno ogni 15 minuti. Ai fini del VMS, l’area di applicazione si estende anche a 100 miglia nautiche oltre la zona SPRFMO.

Controllo nei porti degli Stati membri

Per i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei porti dell’Unione prodotti della pesca SPRFMO non precedentemente sbarcati o trasbordati, gli Stati membri devono designare porti, punti di contatto per la notifica preventiva e punti di contatto per i rapporti di ispezione. La notifica preventiva deve pervenire almeno 48 ore prima dell’arrivo e contenere le informazioni dell’allegato XI; se a bordo vi sono prodotti SPRFMO, deve essere allegato il certificato di cattura convalidato ai sensi del regolamento INN.

Lo Stato membro di approdo decide se autorizzare l’ingresso in porto e deve negarlo ai pescherecci presenti nell’elenco INN SPRFMO. Le autorità devono ispezionare almeno il 5% delle operazioni di sbarco e trasbordo nei porti designati e, in casi specifici, ulteriori pescherecci. La procedura di ispezione prevede documentazione dettagliata, possibilità per il comandante di formulare osservazioni e trasmissione del rapporto alla Commissione entro 12 giorni lavorativi. Se emergono violazioni, la trasmissione delle informazioni deve essere accelerata e coinvolgere anche il segretariato SPRFMO e lo Stato di bandiera.

Esecuzione, violazioni e liste INN

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, con almeno 145 giorni di anticipo rispetto alla riunione annuale della Commissione SPRFMO, ogni informazione documentata su possibili inosservanze commesse negli ultimi due anni. La Commissione può trasmetterle alla SPRFMO entro 120 giorni dalla riunione.

Se un peschereccio dell’Unione è inserito nell’elenco provvisorio INN, la Commissione deve trasmettere la notifica allo Stato membro di bandiera per le osservazioni e poi inoltrarla al segretariato SPRFMO. Una volta adottato l’elenco INN, lo Stato membro deve informare il proprietario del peschereccio delle conseguenze dell’inclusione. Gli Stati membri devono anche indagare su presunte violazioni segnalate da altre parti contraenti o PNCC e riferire sullo stato delle indagini e sulle misure adottate entro tre mesi. Le variazioni di nome o di indicativo di chiamata delle navi incluse nell’elenco INN devono essere comunicate senza ritardo.

Guasto del dispositivo satellitare

In caso di guasto tecnico del dispositivo VMS, i pescherecci dell’Unione devono trasmettere ogni quattro ore una serie di dati minimi al CCP nazionale, tra cui numero IMO, IRCS, nome dell’imbarcazione, comandante, posizione, data, ora e attività. Se il guasto non è risolto entro 60 giorni dall’inizio dell’obbligo di trasmissione alternativa, la nave deve cessare la pesca, riporre gli attrezzi e rientrare in porto per la riparazione.

Riservatezza, delega e procedure di adozione degli atti successivi

I dati raccolti e scambiati sono soggetti alle regole di riservatezza del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per recepire rapidamente le future modifiche delle misure SPRFMO, la Commissione riceve una delega quinquennale, a decorrere dal 19 luglio 2018, per modificare allegati, termini, coperture di osservazione, periodo di riferimento dell’impronta di pesca di fondo, copertura delle ispezioni e tipo di dati richiesti. La delega è prorogabile tacitamente, revocabile da Parlamento o Consiglio e subordinata a consultazione degli esperti degli Stati membri.

La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione previsti dal regolamento.

Allegati tecnici

Gli allegati disciplinano in modo dettagliato:

  • zavorramento dei palangari e specifiche dei cavi scaccia-uccelli e dei dissuasori a cortina per uccelli;
  • contenuti e criteri delle notifiche di EMV;
  • dati identificativi delle imbarcazioni e dell’osservazione;
  • piano delle operazioni per la pesca sperimentale;
  • notifica preventiva e rendicontazione dei trasbordi;
  • dati da raccogliere nei programmi di osservazione;
  • modelli per le notifiche di scalo in porto e per i rapporti di ispezione;
  • elenco delle "altre specie di interesse", comprendente specie come squalo alalunga, squalo bianco, squalo elefante, smeriglio, mante, mobule e squalo balena.

In pratica, il regolamento non si limita a fissare principi generali, ma contiene un vero e proprio apparato operativo di obblighi documentali, tecnici e di controllo che gli operatori e le autorità nazionali devono rispettare per poter pescare, trasbordare, sbarcare e controllare attività connesse nella zona SPRFMO.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 definisce l’oggetto: misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione SPRFMO. L’articolo 2 individua i destinatari: pescherecci dell’Unione operanti nella zona SPRFMO, pescherecci dell’Unione che trasbordano prodotti pescati in tale zona e pescherecci di paesi terzi che accedono ai porti dell’Unione o vi sono ispezionati. L’articolo 4 contiene definizioni centrali, tra cui zona della convenzione SPRFMO, peschereccio, peschereccio dell’Unione, pesca di fondo, impronta della pesca di fondo, pesca sperimentale, trasbordo, EMV ed elenco provvisorio/registro delle imbarcazioni SPRFMO.

Rapporto con altri atti dell’Unione

L’articolo 3 precisa che il regolamento si applica fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1005/2008, n. 1224/2009 e (UE) 2017/2403, salvo i casi espressamente previsti. Il considerando richiama che talune disposizioni SPRFMO sono già coperte da tali atti e quindi non sono ripetute nel regolamento.

Sugarello cileno: comunicazioni, osservazione e ripartizione delle possibilità di pesca

Gli articoli 5-8 disciplinano la gestione del sugarello cileno (Trachurus murphyi). Gli Stati membri devono comunicare senza ritardo alla Commissione la chiusura della pesca una volta raggiunto il 100% del limite di cattura, e la Commissione trasmette l’informazione alla SPRFMO. È richiesta una copertura minima di osservazione scientifica del 10% delle bordate, con regole specifiche per le poche bordate annue; i dati mensili sulle catture vanno comunicati entro il 15 del mese successivo e trasmessi dalla Commissione entro il 20, mentre alcuni dati di trasbordo e la relazione scientifica annuale seguono scadenze specifiche. Nell’assegnazione delle possibilità di pesca gli Stati membri devono usare criteri trasparenti e oggettivi, anche ambientali, sociali ed economici, e incentivare attrezzi selettivi e tecniche a basso impatto.

Misure per la tutela degli uccelli marini

Gli articoli 9-11 impongono misure di mitigazione per i pescherecci con palangari e da traino. Per i palangari demersali sono obbligatori palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli, con divieto di calare i palangari nelle ore di oscurità e divieto di scaricare scarti di pesce in fase di cala e salpamento, salvo scarichi a intervalli superiori a due ore in casi consentiti. Per i pescherecci da traino sono previsti due cavi tori o, in alternativa, un dissuasore a cortina per uccelli, limiti allo scarico di scarti, pulizia delle reti ove possibile e riduzione del tempo di permanenza della rete in superficie. La relazione scientifica annuale deve indicare le misure attuate, il livello di osservazione dedicato alle catture accessorie di uccelli marini e i dati osservati sulle interazioni.

Pesca di fondo: autorizzazioni, valutazioni d’impatto e tutela degli EMV

Gli articoli 12-16 disciplinano la pesca di fondo. L’autorizzazione dei pescherecci dell’Unione è subordinata alla previa autorizzazione SPRFMO; la domanda va presentata almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico, con impronta di pesca di fondo, livello medio annuo di catture 2002-2006, valutazione d’impatto e valutazione degli effetti su specie bersaglio, catture accessorie ed ecosistemi marini vulnerabili. Se l’attività si svolge fuori dall’impronta o oltre i livelli di cattura di riferimento, la domanda va presentata almeno 80 giorni prima della riunione. Gli Stati membri devono fissare soglie per le scoperte di EMV e far cessare la pesca di fondo entro cinque miglia nautiche dal punto di scoperta quando tali soglie sono superate; le scoperte vanno segnalate secondo l’allegato IV. È previsto un tasso di osservazione del 100% per i pescherecci da traino di fondo e almeno del 10% per gli altri attrezzi di fondo. I dati mensili sulle catture e sugli impieghi dei pescherecci devono essere trasmessi entro termini definiti; è vietata la partecipazione alla pesca di fondo se non sono stati trasmessi i dati minimi di identificazione dell’allegato V.

Pesca sperimentale

Gli articoli 17-19 subordinano la pesca sperimentale ad autorizzazione SPRFMO. La richiesta, con domanda e piano delle operazioni di pesca conformi agli allegati V e VI, va presentata almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico; la Commissione la trasmette almeno 60 giorni prima. Gli Stati membri devono garantire l’esecuzione conforme al piano approvato, l’invio dei dati richiesti dal piano di raccolta dati e la presenza di uno o più osservatori indipendenti su ciascun peschereccio. La prosecuzione della pesca sperimentale è vietata se i dati della precedente stagione non sono stati trasmessi e riesaminati dal comitato scientifico. È ammessa, in deroga, la sostituzione di un peschereccio impossibilitato per motivi operativi o di forza maggiore, con comunicazione immediata alla Commissione.

Divieti su grandi reti pelagiche derivanti e reti da posta in acque profonde; regole per il transito con reti da posta

L’articolo 20 vieta l’uso di grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde in tutta la zona SPRFMO. L’articolo 21 consente il transito con reti da posta a bordo solo se lo Stato membro comunica in anticipo l’ingresso, assicura il VMS con trasmissione ogni due ore nella zona, trasmette i rapporti di posizione entro 30 giorni dall’uscita e notifica entro 48 ore l’eventuale perdita o caduta in mare delle reti.

Registro delle imbarcazioni e autorizzazioni di pesca

L’articolo 22 impone agli Stati membri di presentare entro il 15 novembre di ogni anno l’elenco dei pescherecci autorizzati per l’anno successivo, con i dati dell’allegato V, e di trasmettere l’elenco aggiornato prima della prima entrata nella zona SPRFMO. Le modifiche ai dati delle imbarcazioni devono essere comunicate entro dieci giorni; revoche o altre cause di invalidità dell’autorizzazione devono essere comunicate senza indugio. I pescherecci non iscritti nel registro SPRFMO non possono pescare specie soggette alla responsabilità della SPRFMO nella zona.

Trasbordi: regole generali, notifiche e controllo

Gli articoli 23-26 regolano trasbordi in mare e in porto di risorse gestite dalla SPRFMO e specie associate. I trasbordi e i trasferimenti di carburante, equipaggio, attrezzi o forniture sono consentiti solo tra pescherecci iscritti nel registro SPRFMO; nelle acque dell’Unione i trasbordi in mare sono vietati per tali risorse. Per il sugarello cileno e le specie demersali sono previste notifiche preventive e notifiche dell’operazione effettiva, con invio contemporaneo a Commissione e segretariato SPRFMO; è prevista la vigilanza dell’osservatore, con compilazione del giornale di bordo SPRFMO, pieno accesso al peschereccio e invio dei dati entro termini prefissati. Entro sette giorni dal trasbordo vanno comunicati i dettagli operativi completi.

Raccolta dati, programmi di osservazione e sistema VMS

Gli articoli 27-29 stabiliscono obblighi di raccolta e trasmissione dati annuali e infra-annuali, riguardanti peso vivo delle catture, dati di sforzo per pesca a strascico e con palangari di fondo, sbarchi e trasbordi. Gli Stati membri devono istituire programmi di osservazione per raccogliere i dati dell’allegato X e trasmettere relazioni annuali sull’attuazione del programma. Il sistema VMS deve garantire trasmissione automatica con precisione inferiore a 100 metri; i CCP devono inoltrare i dati almeno una volta l’ora alla SPRFMO e il dispositivo di bordo deve poter trasmettere almeno ogni 15 minuti. È inoltre prevista una zona di 100 miglia nautiche al di fuori della convenzione ai fini dell’applicazione del VMS.

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Gli articoli 30-35 disciplinano porti designati, punti di contatto, notifica preventiva, autorizzazione di scalo, ispezioni e procedura in caso di violazioni. I pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare prodotti SPRFMO devono notificare almeno 48 ore prima dell’arrivo, fornendo le informazioni dell’allegato XI e, se del caso, il certificato di cattura previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni, decidere sull’ingresso in porto e devono negarlo ai pescherecci presenti nell’elenco INN SPRFMO. È richiesto il controllo di almeno il 5% delle operazioni di sbarco e trasbordo nei porti designati e, in casi specifici, l’ispezione obbligatoria. La procedura di ispezione richiede rapporto scritto, possibilità di osservazioni del comandante e trasmissione alla Commissione entro 12 giorni lavorativi; in caso di violazione accertata si applicano obblighi di comunicazione accelerata alla Commissione, al segretariato SPRFMO e allo Stato di bandiera.

Esecuzione, gestione delle violazioni e liste INN

Gli articoli 36-41 disciplinano le segnalazioni di presunte violazioni, l’inclusione nelle liste provvisorie INN e le notifiche correlate. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni documentate su possibili inosservanze entro 145 giorni prima della riunione annuale della Commissione SPRFMO; la Commissione può inoltrarle alla SPRFMO entro 120 giorni. In caso di inclusione provvisoria o definitiva di un peschereccio dell’Unione nella lista INN, la Commissione trasmette le notifiche allo Stato membro di bandiera e il proprietario deve essere informato delle conseguenze. Gli Stati membri devono inoltre indagare sulle presunte violazioni segnalate da altre parti contraenti o PNCC e riferire entro tre mesi. In caso di guasto tecnico del dispositivo satellitare, i pescherecci devono inviare i dati VMS ogni quattro ore; se il guasto non è risolto entro 60 giorni, la nave deve cessare l’attività, riporre gli attrezzi e rientrare in porto.

Riservatezza, delega alla Commissione e procedura di comitato

L’articolo 42 rinvia alle regole di riservatezza del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i dati raccolti e scambiati. L’articolo 43 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare allegati, termini, coperture di osservazione, periodo di riferimento dell’impronta di pesca di fondo, copertura delle ispezioni e tipologia di dati richiesti, al fine di recepire modifiche delle misure SPRFMO. La delega dura cinque anni dal 19 luglio 2018, è tacitamente prorogata, può essere revocata da Parlamento o Consiglio e richiede consultazione degli esperti degli Stati membri. L’articolo 45 prevede la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con assistenza del comitato per la pesca e l’acquacoltura.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo e sorveglianza della pescapolitica esterna della pescalotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

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