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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/974

Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione)

Normativa europea32018R0974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce la disciplina UE sulle statistiche dei trasporti di merci per vie navigabili interne, fissando un quadro uniforme per la raccolta, trasmissione, diffusione e controllo qualitativo dei dati. La normativa mira a garantire comparabilità tra Stati membri e coerenza con il sistema statistico europeo, prevedendo anche atti delegati ed esecutivi per adeguamenti tecnici, metodologici e di nomenclatura. È previsto un sistema di soglia basato su 1 milione di tonnellate annue e un programma di studi pilota sulle statistiche relative al trasporto passeggeri. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1365/2006 e si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Norme comuni per la produzione e trasmissione di statistiche europee sui trasporti di merci per vie navigabili interne.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nei cui territori esistono trasporti di merci per vie navigabili interne e impone la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati statistici relativi ai trasporti effettuati sul territorio nazionale. L’obbligo pieno riguarda gli Stati membri in cui il volume annuo totale delle merci trasportate per vie navigabili interne, in traffico nazionale, internazionale o in transito, supera 1 milione di tonnellate; gli Stati membri senza traffici internazionali o in transito ma con traffico nazionale superiore a 1 milione di tonnellate trasmettono solo i dati semplificati di cui all’allegato V. Restano esclusi dal campo di applicazione i natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda, i natanti prevalentemente adibiti al trasporto passeggeri, i traghetti, i natanti usati esclusivamente per scopi non commerciali da amministrazioni portuali o poteri pubblici, quelli usati solo per rifornimento di combustibile o per deposito, nonché i natanti non adibiti al trasporto di merci (ad es. battelli da pesca, draghe, laboratori galleggianti, case battello e imbarcazioni da diporto).

Regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

Il regolamento codifica la disciplina già contenuta nel regolamento (CE) n. 1365/2006, razionalizzando il quadro normativo sulle statistiche UE dei trasporti di merci per vie navigabili interne. La finalità dichiarata è quella di disporre di dati armonizzati, comparabili tra Stati membri e utili al monitoraggio e allo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché delle politiche regionali e delle reti transeuropee.

Contesto e principi generali

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, che costituisce riferimento generale per le disposizioni del presente regolamento. Nei considerando si evidenzia che le vie navigabili interne sono una componente importante delle reti di trasporto dell’Unione e che il loro sviluppo è coerente con obiettivi di efficienza economica, riduzione dei consumi energetici e minore impatto ambientale.

Il regolamento riconosce inoltre che il trasporto di merci per vie navigabili interne non è presente in tutti gli Stati membri; per questo motivo il regime di obbligo è limitato agli Stati membri nei quali tale modalità di trasporto esiste e supera determinate soglie annuali di traffico.

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce norme comuni per la produzione di statistiche europee sui trasporti di merci per vie navigabili interne. L’articolo 2 prevede che gli Stati membri trasmettano a Eurostat i dati relativi ai trasporti svolti sul proprio territorio nazionale.

Sono soggetti all’obbligo di trasmissione completa gli Stati membri in cui il volume annuo totale delle merci trasportate per vie navigabili interne, in traffico nazionale, internazionale o in transito, supera 1 milione di tonnellate. In deroga, gli Stati membri che non registrano trasporti internazionali o in transito ma hanno traffico nazionale superiore a 1 milione di tonnellate trasmettono soltanto i dati semplificati previsti per i soli trasporti di merci.

Restano esclusi dal regolamento:

  • i trasporti effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;
  • i natanti prevalentemente destinati al trasporto passeggeri;
  • i traghetti;
  • i natanti usati esclusivamente per scopi non commerciali da amministrazioni portuali o poteri pubblici;
  • i natanti impiegati esclusivamente per rifornimento di combustibile o deposito;
  • i natanti non adibiti al trasporto di merci, come battelli da pesca, draghe, laboratori galleggianti, case battello e imbarcazioni da diporto.

L’articolo 2, paragrafo 5, conferisce inoltre alla Commissione un potere delegato per innalzare la soglia di copertura statistica in funzione dei progressi economici e tecnici.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 contiene le definizioni chiave per l’interpretazione della disciplina. In particolare:

  • "via navigabile interna" è il corso d’acqua non costituente parte del mare e idoneo alla navigazione interna;
  • "imbarcazione per la navigazione interna" è il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, che naviga prevalentemente su vie navigabili interne o in acque connesse;
  • "nazionalità dell’imbarcazione" coincide con il paese di immatricolazione;
  • "trasporto su vie navigabili interne" comprende il trasferimento di merci e/o passeggeri su un’imbarcazione per la navigazione interna, in tutto o in parte su vie navigabili interne;
  • sono poi definiti i trasporti nazionale, internazionale e in transito, oltre al "traffico idroviario".

La Commissione può modificare tali definizioni tramite atti delegati, per allinearle a definizioni internazionali aggiornate o introdurne di nuove.

Raccolta, classificazione e allegati tecnici

L’articolo 4 disciplina la rilevazione dei dati. I dati sono raccolti secondo le tabelle degli allegati I-IV; nei casi in cui si applichi l’articolo 2, paragrafo 3, si utilizza la tabella dell’allegato V. Le merci sono classificate secondo l’allegato VI, che rinvia alla nomenclatura NST 2007.

Gli allegati definiscono nel dettaglio le tabelle annuali e trimestrali, le codifiche territoriali e tipologiche, le variabili richieste e le unità di misura, tra cui tonnellate, tonnellate-chilometro, TEU e TEU-chilometro. L’allegato II contempla anche una tabella facoltativa sul traffico di imbarcazioni.

La Commissione può modificare gli allegati con atti delegati per tener conto di cambiamenti internazionali o dell’Unione in materia di codifica e nomenclatura.

Studi pilota sul trasporto passeggeri

L’articolo 5 introduce un profilo innovativo rispetto alla disciplina codificata: la preparazione di statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, inclusi i servizi transfrontalieri.

Sono previsti tre passaggi temporali:

  • entro l’8 dicembre 2018, la Commissione deve sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, la metodologia adeguata;
  • entro l’8 dicembre 2019, deve avviare studi pilota volontari da parte degli Stati membri;
  • entro l’8 dicembre 2020, deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati, con eventuale proposta di modifica del regolamento entro un termine ragionevole.

Il bilancio generale dell’Unione può contribuire al finanziamento degli studi pilota, ove opportuno e in considerazione del valore aggiunto dell’Unione.

Trasmissione dei dati, diffusione e qualità

L’articolo 6 stabilisce che i dati debbano essere trasmessi il prima possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del periodo di osservazione. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle modalità di trasmissione, compresi gli standard di interscambio dati.

L’articolo 7 prevede che le statistiche europee elaborate sulla base dei dati raccolti siano diffuse con una cadenza simile a quella della trasmissione. Anche per la diffusione la Commissione adotta atti di esecuzione.

L’articolo 8 disciplina la qualità dei dati. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’affidabilità dei dati trasmessi; Eurostat ne effettua la valutazione. I criteri di qualità richiamano il regolamento (CE) n. 223/2009. Sono inoltre previsti atti di esecuzione per stabilire prescrizioni metodologiche e modalità di reporting sulla qualità.

Relazione sull’applicazione e sviluppi futuri

L’articolo 9 impone alla Commissione di presentare una relazione sull’applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo.

La relazione deve tenere conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e valutare, in particolare:

  • il rapporto tra costi delle statistiche prodotte e benefici per Unione, Stati membri, fornitori e utilizzatori;
  • la qualità dei dati trasmessi;
  • i metodi utilizzati per la rilevazione.

Atti delegati e atti di esecuzione

Il regolamento distingue chiaramente tra poteri delegati e poteri di esecuzione.

Gli atti delegati, disciplinati dall’articolo 10, possono intervenire su soglie, definizioni e allegati. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016, con proroga tacita per periodi uguali salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. Ciascuna istituzione può revocare la delega in qualsiasi momento, e l’atto delegato entra in vigore solo se non vengono sollevate obiezioni nel termine di due mesi dalla notifica, prorogabile di altri due mesi.

Gli atti di esecuzione, invece, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 e riguardano trasmissione, diffusione e criteri metodologici per la qualità dei dati.

Abrogazione, rinvii ed entrata in vigore

L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 1365/2006. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Ai sensi dell’articolo 13, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme comuni per la produzione di statistiche europee relative ai trasporti di merci per vie navigabili interne, in un’ottica di armonizzazione e comparabilità dei dati a livello UE.

Ambito di applicazione e soglie statistiche

L’articolo 2 impone agli Stati membri la trasmissione dei dati a Eurostat. Gli Stati membri con oltre 1 milione di tonnellate annue di merci trasportate per vie navigabili interne in traffico nazionale, internazionale o in transito trasmettono i dati completi dell’articolo 4, paragrafo 1; quelli senza traffici internazionali o in transito, ma con traffico nazionale superiore a 1 milione di tonnellate, trasmettono solo i dati dell’articolo 4, paragrafo 2. Sono previste esclusioni per specifiche categorie di natanti e usi non commerciali o non merci.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce nozioni essenziali quali via navigabile interna, imbarcazione per la navigazione interna, nazionalità dell’imbarcazione, trasporto su vie navigabili interne, trasporto nazionale, internazionale e in transito, nonché traffico idroviario. Le definizioni sono suscettibili di aggiornamento tramite atti delegati.

Rilevazione e classificazione dei dati

L’articolo 4 stabilisce che i dati vanno raccolti secondo le tabelle degli allegati I-IV oppure, nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, secondo l’allegato V. Le merci sono classificate secondo l’allegato VI (NST 2007). La Commissione può modificare gli allegati con atti delegati per adeguamenti di codifica e nomenclatura internazionali o dell’UE.

Studi pilota sul trasporto passeggeri

L’articolo 5 prevede che entro l’8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppi la metodologia per statistiche sui passeggeri per vie navigabili interne, anche transfrontaliere; entro l’8 dicembre 2019 avvii studi pilota volontari; entro l’8 dicembre 2020 presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuale proposta di modifica del regolamento. Il bilancio UE può contribuire al finanziamento.

Trasmissione dei dati e diffusione

L’articolo 6 prescrive che la trasmissione avvenga il prima possibile e comunque entro 5 mesi dalla fine del periodo di osservazione. L’articolo 7 prevede che le statistiche siano diffuse con una cadenza simile a quella della trasmissione e che la Commissione adotti atti di esecuzione sulle modalità di trasmissione e diffusione, inclusi gli standard di interscambio.

Qualità dei dati e relazioni di qualità

L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e attribuisce alla Commissione il compito di valutarla. I criteri di qualità richiamano l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Sono previsti atti di esecuzione su prescrizioni metodologiche e sulle relazioni di qualità.

Monitoraggio dell’applicazione

L’articolo 9 impone alla Commissione di presentare, entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni 5 anni, una relazione sull’applicazione del regolamento e sui futuri sviluppi, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, tenendo conto delle informazioni degli Stati membri e valutando costi, benefici, qualità dei dati e metodi di rilevazione.

Poteri delegati della Commissione

L’articolo 10 disciplina durata, rinnovo tacito, revoca, consultazione degli esperti, notifica e controllo degli atti delegati. La delega relativa agli articoli 2, paragrafo 5, 3 e 4, paragrafo 4, è conferita per 5 anni dal 7 dicembre 2016, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro 2 mesi (prorogabili di altri 2).

Procedura di comitato

L’articolo 11 affida alla Commissione l’assistenza del comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 e rinvia all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione adottati secondo procedura d’esame.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 1365/2006 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeetrasportitrasporti internipolitica dei trasportiraccolta e trasmissione dei dati

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