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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/973

Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

Normativa europea32018R0973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali del Mare del Nord, con l’obiettivo di riportare e mantenere gli stock sopra i livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Il piano disciplina i tassi di mortalità per pesca, le misure di salvaguardia quando gli stock scendono sotto soglie biologiche di riferimento, le misure tecniche e l’attuazione dettagliata dell’obbligo di sbarco. Prevede inoltre un quadro di cooperazione regionale, poteri delegati alla Commissione e una revisione periodica dell’efficacia del piano.

Istituzione di un piano pluriennale per la gestione sostenibile degli stock demersali nel Mare del Nord, con disciplina degli obiettivi di conservazione, delle possibilità di pesca, delle misure di salvaguardia, delle misure tecniche e dell’attuazione dell’obbligo di sbarco, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 676/2007 e n. 1342/2008.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli stock demersali elencati all’articolo 1, paragrafo 1, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a, 3a e sottozona 4) e, quando tali stock si estendono oltre il Mare del Nord, anche nelle acque adiacenti indicate per ciascuno stock. Riguarda le attività di pesca che sfruttano tali stock, incluse le catture accessorie effettuate nel Mare del Nord durante tali attività; per le acque adiacenti, si applicano solo gli articoli 4 e 6 e le misure sulle possibilità di pesca di cui all’articolo 7. Si applica inoltre all’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord per tutti gli stock di specie soggetti a tale obbligo ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Restano rilevanti, per gli stock di interesse comune, i rapporti con i paesi terzi; il regolamento non estende le zone degli stock al di fuori delle acque dell’Unione delle sottozone da 2 a 7.

Regolamento (UE) 2018/973: piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord

Il regolamento istituisce un quadro organico di gestione pluriennale per gli stock demersali del Mare del Nord, sostituendo i precedenti piani settoriali per merluzzo e passera/sogliola. La finalità dichiarata è allineare la gestione della pesca agli obblighi internazionali e alla politica comune della pesca, perseguendo il rendimento massimo sostenibile, l’approccio precauzionale e l’approccio ecosistemico.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro della convenzione ONU sul diritto del mare, degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. I considerando sottolineano la necessità di basare il piano sui migliori pareri scientifici disponibili, di considerare le interazioni della pesca multispecifica e di garantire la coerenza con la direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino.

Ambito di applicazione materiale e territoriale

L’articolo 1 individua con precisione gli stock coperti, con riferimento alle divisioni CIEM e alle unità funzionali per lo scampo. Il piano si applica nelle acque dell’Unione del Mare del Nord e, per alcuni stock, anche in zone adiacenti quando la distribuzione dello stock si estende oltre il Mare del Nord. Per tali acque adiacenti, il regolamento limita l’applicazione ad alcune disposizioni essenziali, mentre alle catture accessorie effettuate nel Mare del Nord si applica l’impianto generale del piano.

Definizioni scientifiche e parametri di riferimento

L’articolo 2 introduce nozioni centrali per la gestione biologica: intervallo FMSY, valore FMSY, MSY lower e upper, Blim e MSY Btrigger. Questi parametri delimitano il perimetro entro cui devono essere fissate le possibilità di pesca e attivate le misure di salvaguardia. Il regolamento attribuisce un ruolo centrale al CIEM, quale fonte dei migliori pareri scientifici disponibili.

Obiettivi di conservazione e sostenibilità

L’articolo 3 stabilisce che il piano deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare al mantenimento delle popolazioni sopra i livelli in grado di produrre l’MSY. Il piano mira anche a ridurre i rigetti e ad attuare l’obbligo di sbarco, oltre a minimizzare gli impatti dell’attività di pesca sull’ecosistema marino. È inoltre richiesto il rispetto della direttiva 2008/56/CE e dei suoi descrittori ambientali pertinenti.

Regole per le possibilità di pesca

L’articolo 4 detta la logica di fissazione della mortalità per pesca: gli obiettivi coerenti con l’FMSY devono essere raggiunti progressivamente entro il 2020 e poi mantenuti. In via ordinaria, il Consiglio deve collocarsi nell’intervallo inferiore dell’FMSY; l’uso dell’intervallo superiore è ammesso solo in presenza di condizioni rigorose, tra cui necessità nella pesca multispecifica, prevenzione di danni agli stock o contenimento delle oscillazioni annue entro il 20 %. In ogni caso, occorre preservare una probabilità inferiore al 5 % di scendere sotto Blim.

Gestione degli stock accessori e salvaguardie biologiche

L’articolo 5 disciplina gli stock di catture accessorie, imponendo misure di gestione coerenti con i migliori dati disponibili e, se necessario, con l’approccio precauzionale. Gli articoli 6 e 7 introducono i valori di riferimento biologici e le misure correttive da attivare quando la biomassa o l’abbondanza scendono sotto MSY Btrigger o Blim, fino alla possibile sospensione delle attività di pesca mirate. Le misure correttive possono coordinarsi con gli strumenti di emergenza e con ulteriori misure del piano.

Misure tecniche e atti delegati

Gli articoli 8 e 9 attribuiscono alla Commissione il potere di integrare il regolamento mediante atti delegati per definire misure specifiche di conservazione e misure tecniche. Tali atti possono riguardare selettività degli attrezzi, limiti di zone e periodi di pesca, protezione del novellame e delle specie non bersaglio, nonché taglie minime di riferimento per la conservazione. Il regolamento collega queste misure all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e alla cooperazione regionale.

Assegnazione delle quote, scambi e pesca ricreativa

L’articolo 10 impone agli Stati membri di tener conto della composizione probabile delle catture nelle attività multispecifiche quando assegnano le possibilità di pesca. È ammesso lo scambio di quote tra Stati membri previa notifica alla Commissione. Per lo scampo sono previste regole specifiche sul TAC nelle zone CIEM 2a e 4; inoltre, se la pesca ricreativa incide in modo significativo sulla mortalità per pesca, il Consiglio può introdurre limiti o altre misure restrittive.

Obbligo di sbarco

L’articolo 11 consente alla Commissione di precisare, tramite atti delegati, i dettagli applicativi dell’obbligo di sbarco per gli stock del Mare del Nord soggetti all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento svolge quindi una funzione di attuazione settoriale dell’obbligo di sbarco, in coerenza con le deroghe e le specificazioni previste dalla normativa quadro sulla PCP.

Accesso alle acque, autorizzazioni e capacità

L’articolo 12 prevede un sistema di autorizzazioni di pesca per le navi battenti bandiera di ciascuno Stato membro che operano nelle zone interessate, con facoltà di limitare la capacità totale in kW. Per il merluzzo bianco nella divisione 7d sono previsti limiti specifici di capacità legati ai livelli storici 2006-2007 e agli attrezzi impiegati. Gli Stati membri devono inoltre mantenere un elenco aggiornato delle navi autorizzate e renderlo accessibile agli altri Stati membri e alla Commissione.

Cooperazione con paesi terzi e regionalizzazione

L’articolo 13 disciplina la gestione degli stock di interesse comune con i paesi terzi, imponendo all’Unione di avviare un dialogo e, se necessario, di perseguire intese comuni per garantire la sostenibilità. L’articolo 14 applica il meccanismo di regionalizzazione dell’articolo 18 della PCP alle misure tecniche e di attuazione dell’obbligo di sbarco, fissando anche le scadenze per la presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri interessati.

Monitoraggio, revisione e deleghe

L’articolo 15 impone una relazione della Commissione entro il 6 agosto 2023 e poi ogni cinque anni. L’articolo 16 regola nel dettaglio l’esercizio delle deleghe alla Commissione: durata quinquennale a decorrere dal 5 agosto 2018, proroga tacita, revoca, consultazione degli esperti nazionali e meccanismo di obiezione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sostegno finanziario e disposizioni finali

L’articolo 17 chiarisce che le misure di arresto temporaneo adottate per conseguire gli obiettivi del piano sono considerate ammissibili ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 sul FEAMP. Gli articoli 18 e 19 dispongono l’abrogazione dei precedenti regolamenti del 2007 e del 2008 e l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del piano e stock interessati

L’articolo 1 istituisce un piano pluriennale per una serie di stock demersali nel Mare del Nord e, se del caso, nelle acque adiacenti. Sono compresi, tra gli altri, merluzzo bianco, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, sogliola, merlano, rana pescatrice, gambero boreale e scampo, con indicazione delle divisioni CIEM e, per lo scampo, delle unità funzionali. Il regolamento si applica anche alle catture accessorie nel Mare del Nord e specifica i dettagli di attuazione dell’obbligo di sbarco.

Definizioni scientifiche e parametri biologici

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, intervallo FMSY, MSY lower e MSY upper, valore FMSY, intervallo inferiore e superiore dell’FMSY, Blim e MSY Btrigger. Le definizioni si fondano sui migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli del CIEM, e fissano criteri di compatibilità con l’MSY e con limiti di rischio biologico, inclusa la soglia del 5 % di probabilità di scendere sotto Blim.

Obiettivi del piano

L’articolo 3 stabilisce che il piano contribuisce agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, applicando l’approccio precauzionale e quello ecosistemico. Mira a ricostituire e mantenere gli stock sopra i livelli in grado di produrre l’MSY, a ridurre i rigetti in mare e a sostenere l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Il piano deve inoltre essere coerente con la direttiva 2008/56/CE e contribuire al buono stato ecologico, in particolare rispetto al descrittore 3.

Tassi obiettivo di mortalità per pesca e regole di fissazione delle possibilità di pesca

L’articolo 4 dispone che i tassi di mortalità per pesca coerenti con gli intervalli FMSY debbano essere raggiunti progressivamente entro il 2020 e poi mantenuti. Il Consiglio, nel fissare le possibilità di pesca, deve collocarsi di regola nell’intervallo inferiore dell’FMSY; può derogare e usare l’intervallo superiore solo in casi motivati da esigenze della pesca multispecifica, da rischi di danno tra stock o per limitare le variazioni annue delle possibilità di pesca entro il 20 %, purché lo stock sia sopra MSY Btrigger. In ogni caso deve essere rispettata la soglia di probabilità inferiore al 5 % che la biomassa scenda sotto Blim.

Gestione degli stock di catture accessorie

L’articolo 5 prevede misure di gestione per gli stock di catture accessorie, incluse, se del caso, le possibilità di pesca, basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sugli obiettivi del piano. In assenza di dati scientifici adeguati, tali stock sono gestiti secondo l’approccio precauzionale. Nella pesca multispecifica si deve tenere conto dell’impossibilità pratica di conseguire simultaneamente l’MSY per tutti gli stock.

Valori di riferimento per la conservazione

L’articolo 6 richiede al CIEM, sulla base del piano, valori di riferimento di conservazione per MSY Btrigger e Blim per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 1.

Misure di salvaguardia e misure correttive

L’articolo 7 prevede interventi correttivi quando la biomassa riproduttiva, o l’abbondanza per lo scampo, scende sotto MSY Btrigger o sotto Blim. Nel primo caso le possibilità di pesca devono essere compatibili con una riduzione della mortalità per pesca sotto l’intervallo superiore dell’FMSY; nel secondo caso possono essere adottate misure più drastiche, inclusa la sospensione delle attività di pesca mirate e la riduzione adeguata delle possibilità di pesca. Le misure correttive possono includere misure di emergenza degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e quelle degli articoli 8 e 9 del regolamento in esame.

Misure specifiche di conservazione tramite atti delegati

L’articolo 8 consente alla Commissione di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 16 del regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando occorra un’azione correttiva o quando gli stock scendano sotto MSY Btrigger. Tali atti possono disciplinare caratteristiche e uso degli attrezzi, divieti o limitazioni in zone o periodi specifici, taglie minime di riferimento per la conservazione e altre caratteristiche legate alla selettività.

Misure tecniche

L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di integrare il regolamento con atti delegati su caratteristiche degli attrezzi, modifiche o dispositivi supplementari, limitazioni o divieti di attrezzi e attività di pesca in zone o periodi specifici e fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione. Le misure devono contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano.

Possibilità di pesca e gestione operativa

L’articolo 10 impone agli Stati membri di tenere conto della composizione probabile delle catture nelle attività multispecifiche nell’assegnazione delle possibilità di pesca. È consentito lo scambio di quote tra Stati membri previa notifica alla Commissione. Per lo scampo, il TAC nelle zone CIEM 2a e 4 può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici esterni. Il Consiglio può considerare l’impatto della pesca ricreativa e imporre limiti o altre restrizioni se essa incide significativamente sulla mortalità per pesca.

Obbligo di sbarco nel Mare del Nord

L’articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord soggetti a tale obbligo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in conformità all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), di tale regolamento.

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità

L’articolo 12 impone il rilascio di autorizzazioni di pesca per le navi battenti bandiera dello Stato membro che operano nelle zone CIEM interessate; tali autorizzazioni possono includere limiti alla capacità totale espressa in kW. Per il merluzzo bianco nella divisione 7d, la capacità totale non può superare la capacità massima delle navi che hanno pescato nel 2006 o nel 2007 nella zona con specifiche categorie di attrezzi. Gli Stati membri devono mantenere e rendere accessibile un elenco aggiornato delle navi autorizzate.

Gestione degli stock di interesse comune con paesi terzi

L’articolo 13 prevede che, se gli stock sono sfruttati anche da paesi terzi, l’Unione avvii un dialogo per assicurare una gestione sostenibile coerente con la PCP. Se non si raggiunge un accordo formale, l’Unione deve comunque adoperarsi per intese comuni; può inoltre scambiare possibilità di pesca con i paesi terzi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Cooperazione regionale e raccomandazioni comuni

L’articolo 14 applica il meccanismo di cooperazione regionale dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 alle misure degli articoli 8, 9 e 11. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 6 agosto 2019 e poi 12 mesi dopo ciascuna valutazione del piano; per misure relative a un dato anno civile, la scadenza è il 1° luglio dell’anno precedente.

Valutazione periodica del piano

L’articolo 15 impone alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 6 agosto 2023 e poi ogni cinque anni sui risultati e sull’impatto del piano sugli stock e sulle attività di pesca, in particolare rispetto al conseguimento degli obiettivi dell’articolo 3.

Deleghe alla Commissione

L’articolo 16 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 agosto 2018, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. Sono previsti revoca, consultazione degli esperti degli Stati membri, notifica contestuale degli atti delegati e possibilità di obiezione entro due mesi, prorogabili di ulteriori due mesi.

Sostegno del FEAMP per l’arresto temporaneo

L’articolo 17 stabilisce che le misure di arresto temporaneo adottate per realizzare gli obiettivi del piano sono considerate arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 18 abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 e precisa che i riferimenti ad essi si intendono fatti al nuovo regolamento. L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichepolitica comune della pescaambiente marinocooperazione regionale

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